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In merito al secondo aspetto, il ricorrente censura l’eccessiva distanza tra il momento in cui e’ accaduto il fatto, il 13.07.2005, e il momento di redazione del verbale, realizzata il 22.09.2005, asserendo che, nonostante il termine di 150 giorni fosse previsto per la notifica della contestazione, comunque un lasso di tempo superiore a due mesi sarebbe incongruo ed illegittimo.
Lamenta, ancora, l’illegittimita’ della sanzione in assenza dei cartelli volti alla segnalazione delle apparecchiature di rilevamento della velocita’.
Il motivo di ricorso contempla censure eterogenee, alcune delle quali infondate e altre inammissibili. Si deve, pertanto, procedere ad un esame analitico di ciascuna doglianza in relazione alla lamentata violazione di legge.
La censura relativa alla mancata contestazione immediata va disattesa. Oltre ad essere prospettato in modo poco conforme al canone di specificita’, il motivo e’ ictu oculi infondato nel merito.
Dal momento che la rilevazione e’ stata eseguita su strada extraurbana principale, come emerge dalla sentenza impugnata in richiamo al verbale di accertamento e senza che tale aspetto sia stato contestato dal ricorrente, il caso di specie, coerentemente con quanto assume il Tribunale, si inquadra nell’ipotesi derogatoria di cui all’articolo 201, comma 1bis, e in particolare nell’ipotesi contemplata dalla lettera f).
Nel perimetro di tale disposizione sono confluite, infatti, a seguito delle modifiche intervenute con il Decreto Legge n. 151 del 2003, convertito dalla L. 214 del 2003, le ipotesi per le quali, per espresso disposto normativo, non poteva ritenersi necessaria la contestazione immediata, fermo restando l’obbligo, in questi casi, per gli organi accertatori, di procedere comunque alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di 150 giorni dall’accertamento. Termine, questo, sancito dalla norma applicabile ratione temporis al caso in esame, essendo in base al nuovo (ed attualmente vigente) testo dell’articolo 201, comma 1 bis, come recentemente integrato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, articolo 36, comma 1, di 90 giorni.
In particolare la norma in questione dispone: “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e’ necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: (…) f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui al Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni”.
Deve, allora, trovare applicazione il Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, comma 1, convertito, con modificazioni nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso articolo 4. La norma richiamata indica i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, puo’ costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone. Situazioni, queste, ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali, come quella del caso di specie.
Per le violazioni compiute su strada extraurbana principale accertate con i dispositivi elettronici di cui al citato articolo 4 e riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 201 C.d.S., comma 1 bis, lettera f), percio’, non e’ necessaria la contestazione immediata e, sulla scorta del disposto del nuovo comma 1 ter del medesimo articolo 201 (introdotto sempre per effetto del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, articolo 4, conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 214, ed integrato ad opera della L. 29 luglio 2010, n. 120, articolo 36), si evince che il legislatore non ha inteso imporre nemmeno l’osservanza dell’obbligo dell’esplicitazione dei relativi motivi, da ritenersi insiti – per presunzione di legge – nella natura stessa delle violazioni (Cass., n. 21264/2014; Cass., n. 23222/2013).
Peraltro, in relazione all’ipotesi contemplata nella lettera f) della disposizione in parola, rilevante per la qualifica del caso in esame, l’articolo 201 bis C.d.S., comma 1 ter esclude finanche la necessita’ della “presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”. Piu’ precisamente il citato comma 1 ter, nel primo periodo, stabilisce: “nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non e’ avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”.
Da questa disposizione si desume che, solo al di fuori degli individuati casi, quando si procede a contestazione differita con la successiva notificazione degli estremi della violazione, permane l’indispensabilita’ dell’indicazione anche dei motivi che non hanno consentito di provvedere alla contestazione stessa in modo contestuale all’accertamento.
7) Parimenti infondata e’ la censura prospettata in relazione al tempo della redazione del verbale di contestazione. Conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale di Ancona, invero, risulta sufficiente procedere, nei termini prescritti, alla notificazione degli estremi dell’infrazione in modo preciso e dettagliato e con l’indicazione dell’ipotesi tipica ricorrente e degli ulteriori elementi contenuti nell’articolo 385 reg. esec., comma 1, (rimasto immutato). L’unico onere temporale incombente sulla P.A. a pena di nullita’ e’ quello di provvedere alla notificazione del verbale di accertamento e constatazione entro il termine perentorio menzionato. Al di la’ di tale prescrizione, pero’, nessuna norma impone di redigere il verbale entro un determinato arco temporale. Il pregiudizio della posizione giuridica lamentato dal ricorrente, pertanto, si rivela del tutto inconsistente allorche’ siano rispettati i termini per la notifica, in quanto il legislatore ha ritenuto, nell’ambito del suo potere discrezionale, di individuare il limite entro cui e’ congruo il tempo in cui va notificato il verbale relativo all’infrazione stradale.
Inammissibile e’, da ultimo, la censura relativa al mancato adempimento all’obbligo di previa segnalazione e cartellonamento. Gia’ in sede di appello, il Tribunale aveva rilevato che “tale circostanza pero’ non era mai stata prospettata in primo grado come motivo di opposizione ed e’ stata invece allegata per la prima volta nel presente procedimento”, con conseguente declaratoria di inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 345 c.p.c.. La censura, pertanto, non puo’ essere riproposta in seno al ricorso per cassazione, trattandosi di questione preclusa, senza che sia stata impugnata la ratio decidendi relativa all’inammissibilita’ del motivo di appello.
7) Resta assorbita la decisione sull’istanza di la sospensione dell’ordinanza-ingiunzione.
Il Giudice di rinvio provvedera’ anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
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