Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 6 marzo 2018, n. 5227. A seguito dell’intervenuto declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6 del c.d.s. così come interpretato dal diritto vivente, deve ritenersi necessaria la taratura dell’apparecchiatura “autovelox”

A seguito dell’intervenuto declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6 del c.d.s. così come interpretato dal diritto vivente, deve ritenersi necessaria la taratura dell’apparecchiatura “autovelox”; solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento, il rilevamento può presumersi affidabile, con conseguente onere dell’opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo.

Ordinanza 6 marzo 2018, n. 5227
Data udienza 7 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2098-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ANCONA, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1745/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 25/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 1745/2013, emessa e pubblicata il 25.11.2013, il Tribunale di Ancona accoglieva l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Ancona avverso la sentenza n. 257/2007 del Giudice di Pace di Fabriano. Rigettava l’opposizione proposta dall’avv. (OMISSIS) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1992, articolo 205 avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 114860/2006.
Con tale ordinanza era stata comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di Euro 307,50, relativa al verbale di accertamento n. (OMISSIS) della Polizia Stradale di Ancona con cui veniva contestata la violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 8, rilevata mediante apparecchiatura autovelox.
2) Il Tribunale riteneva che le apparecchiature elettroniche di rilevazione dei limiti di velocita’ non dovessero essere sottoposte alle procedure di taratura previste dalla L. 11 agosto 1991, n. 273.
3) Per la cassazione della sentenza, l’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato su tre motivi.
La Prefettura si e’ difesa con controricorso notificato a mezzo pec il 24.02.2015.
La causa e’ stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, con proposta di accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
4) Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273, del Decreto Ministeriale 15 maggio 2005, n. 1123, articolo 4, delle norme internazioni UNI 30012, UNI 10012 e delle raccomandazioni OIML D19 e D20, ove prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocita’.
Il ricorrente afferma che dalla cornice normativa nazionale e comunitaria richiamata si desume l’obbligo, posto a carico della P.A., di effettuare la taratura periodica di tutti gli strumenti di misurazione; nozione, questa, da ritenersi comprensiva delle apparecchiature autovelox, cui la normativa in esame sarebbe senz’altro applicabile.
Secondo il ricorrente al fine di garantire l’affidabilita’ dei risultati di rilevazione dell’apparecchio – e la fondatezza dell’accertamento amministrativo con tali modalita’ non sarebbe sufficiente la mera omologazione del mezzo; sarebbe necessaria la taratura periodica del dispositivo con specifica segnalazione del’avvenuto adempimento nel verbale di contestazione.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiama l’ordinanza n. 17766/2014 con cui la Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 45 C.d.S., in relazione all’articolo 3 Cost., nella misura in cui non prevede che le apparecchiature che rilevano la violazione dei limiti di velocita’ debbano essere sottoposte a periodiche verifiche.
5) Con il secondo motivo, l’avv. (OMISSIS) deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 2697 e 2698 c.c., articolo 115 c.p.c., articoli 23 e 205 C.d.S. e difetto di motivazione circa la corretta distribuzione dell’onere della prova.
Secondo il ricorrente, il Giudice a quo si sarebbe limitato a considerare raggiunta la prova del superamento dei limiti di velocita’, considerando superflua la prova che l’Amministrazione avrebbe, invece, dovuto fornire, della regolarita’ delle apparecchiature utilizzate. Avrebbe, conseguentemente, posto erroneamente a carico dell’opponente l’onere di “allegare e dare prova del difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico”.
In considerazione della connessione logica, i due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Il Collegio ritiene che le doglianze meritino accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Ne’ il codice della strada ne’ il relativo regolamento di esecuzione, ne’ la L. n. 273 del 1991 prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullita’, l’attestazione che la funzionalita’ del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso.
Inconferente e’, altresi’, l’individuazione come parametro della violazione di legge della “normativa comunitaria (Norme UNI EN 30012 – parte 1 come integrate da UNI EN 10012), che (prevederebbe) il dovuto e relativo adeguamento del nostro ordinamento”, poiche’ va ribadito che “non e’ vincolante la normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) che, in assenza di leggi o regolamenti di recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di buona tecnica, impropriamente definite “norme”, alle quali, in assenza di obblighi giuridici, i costruttori decidono autonomamente di conformarsi” (Cass. 29333/2008).
5.1) I motivi vanno accolti invece alla luce dell’intervenuta declaratoria di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 45 C.d.S., comma 6, per contrasto con l’articolo 3 Cost. della norma cosi’ come interpretata nel “diritto vivente”, con sent. n. 113/2015.
La Corte costituzionale ha rilevato come l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura e’ suscettibile di pregiudicare l’affidabilita’ metrologica a prescindere dalle modalita’ di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocita’. In particolare, la Consulta ha osservato che “quanto al canone di razionalita’ pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e’ soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilita’ delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.
Un controllo di conformita’ alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiche’ la finalita’ dello stesso e’ strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocita’ viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura”.
Sotto il profilo della coerenza interna della norma, poi, la Corte Costituzionale ha evidenziato lo stretto legame che sussiste tra le disposizioni sull’uso delle apparecchiature di misurazione ed il valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocita’. Cio’, prendendo le mosse dalla ratio del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 142, comma 6, il quale prevede che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocita’ sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, (…) nonche’ le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Detta soluzione normativa si giustifica per via del carattere irripetibile dell’accertamento, realizzando un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle posizioni soggettive dei cittadini e, in definitiva, tra interessi pubblici e posizioni giuridiche dei privati cittadini.
E’ vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell’onere della prova, dal momento che e’ il ricorrente contro l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilita’ dell’accertamento – il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione proprio nel carattere di affidabilita’ che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo.
In altri termini, il bilanciamento che si agita dietro l’articolo 142 C.d.S. si concreta in una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilita’ dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la verifica costante di tale affidabilita’ rappresenta il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalita’ delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono mai effettuate.
Alla luce di tale percorso giustificativo, la Consulta ha ritenuto, cosi’, che, “il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente articolo 142 C.d.S., comma 6, trasmoda cosi’ nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull’articolo 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica. Dunque, il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45, comma 6, – come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione – deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all’articolo 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura”.
Ne deriva che, nel caso di specie, la taratura dell’apparecchiatura risultava necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento il rilevamento puo’ presumenrsi affidabile, con conseguente onere dell’opponente di contestare la cattiva fabricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo. La causa va pertanto rinviata al giudice d’appello, il quale dovra’ accertare se fossero state effettuate le verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura.
6) Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 200 e 201 C.d.S., per mancata contestazione immediata della violazione e in relazione alla mancata redazione del verbale di accertamento a breve distanza dal fatto.
Sotto il primo profilo, parte ricorrente lamenta l’assenza di una congrua motivazione nel verbale di accertamento delle ragioni ostative alla contestazione immediata, richiamando le contestazioni e le eccezioni gia’ sollevate in primo grado con il ricorso introduttivo. Critica la decisione resa in appello nella parte in cui ritiene configurata l’ipotesi derogatoria di cui all’articolo 201 bis, lettera f) e Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, per la quale e’ ammessa la contestazione differita, in considerazione della presunzione legale operante per le strade extraurbane principali.

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