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Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 1917 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il massimale non puo’ non essere inteso come da rivalutarsi al momento in cui la copertura assicurativa viene ad operare.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 1882, 1277 e 1223 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il debito di indennizzo dell’assicuratore costituisce debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dall’assicurato, sicche’ e’ suscettibile di rivalutazione.
Il secondo ed il terzo motivo, da valutare unitariamente, sono manifestamente infondati.
Nell’assicurazione della responsabilita’ civile, l’obbligazione dell’assicuratore ex articolo 1917 c.c., da’ luogo ad un credito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell’assicurato nei confronti del danneggiato (tuttavia l’assicurato, che a causa del ritardo ingiustificato nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all’epoca del sinistro, va indennizzato del danno derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale – Cass. 23 giugno 2014, n. 14199; 13 marzo 2009, n. 6155). E’ stato in particolare precisato, con riferimento alla responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di veicoli, che l’obbligazione dell’assicuratore nei confronti della vittima di un sinistro stradale ha natura di debito di valuta e che nei limiti del massimale la detta obbligazione va liquidata secondo i criteri propri dei debiti di valore, perche’ di valore e’ l’obbligazione risarcitoria che determina l’entita’ del debito indennitario; quando, invece, il credito della vittima ecceda il massimale, l’obbligazione dell’assicuratore del responsabile va liquidata applicando le regole dettate per le obbligazioni di valuta dall’articolo 1224 c.c. (Cass. 19 aprile 2011, n. 8988).
Ha invece natura pura e semplice di credito di valore, ed e’ soggetto ad automatica rivalutazione, l’indennizzo nel caso di assicurazione contro i danni (Cass. 28 luglio 2015, n. 15868).
Come accertato dal giudice di merito, nel caso di specie ricorre un’assicurazione della responsabilita’ civile, sicche’ valgono le regole sopra richiamate.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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