Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4138. Con riferimento alla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli

Con riferimento alla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, che l’obbligazione dell’assicuratore nei confronti della vittima di un sinistro stradale ha natura di debito di valuta e, nei limiti del massimale, la detta obbligazione va liquidata secondo i criteri propri dei debiti di valore, perché di valore è l’obbligazione risarcitoria che determina l’entità del debito indennitario.

Ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4138
Data udienza 4 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24448/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 734/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
I congiunti di (OMISSIS), deceduto a seguito della caduta dal ciclomotore sui cui procedeva, causata dalla presenza di terriccio sull’asfalto stradale proveniente dal terreno di (OMISSIS), convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Sanremo (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi del (OMISSIS), chiedendo la condanna al risarcimento del danno. I convenuti chiamarono in causa (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) s.p.a.. Il Tribunale adito accolse la domanda attorea e quella di chiamata in garanzia dell’assicuratore, rigettando quella nei confronti degli altri terzi chiamati. Avverso detta sentenza proposero appello (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a.. Con sentenza di data 30 giugno 2016 la Corte d’appello di Genova rigetto’ gli appelli. Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, che lungo il tratto stradale in cui si era verificato l’incidente l’asfalto era sdrucciolevole per la presenza di terriccio proveniente da una stradina sterrata esistente all’interno del fondo (OMISSIS) e sfociante “in discesa” verso l’asfalto della strada provinciale. Aggiunse che il massimale assicurato poteva essere superato solo in caso di mala gestio da parte dell’assicuratore, nella specie non dedotta ne’ tantomeno dimostrata.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi e resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a.). Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilita’ del primo motivo e di manifesta infondatezza del secondo e terzo motivo ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione dell’articolo 2051 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, essendo avvenuto il sinistro lungo una strada provinciale, ricorreva quanto meno la responsabilita’ concorrente dell’ente proprietario della strada e che non poteva parlarsi di caso fortuito essendo da tempo nota alla amministrazione la condizione del tratto di strada.
Il motivo e’ inammissibile. I motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilita’, questioni che abbiano gia’ formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuovi tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondano su elementi di fatto gia’ dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia percio’ necessario procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; 5 giugno 2003, n. 8993). In violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la ricorrente non ha specificatamente indicato se ed in quale sede dei giudizi di merito sia stato dedotto il fatto impeditivo della responsabilita’, concorrente o esclusiva, dell’ente provinciale.

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