Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29620. La rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio è una facoltà discrezionale del giudice di merito

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Orbene l’assunto difensivo secondo cui il primo Giudice avrebbe disposto il rinnovo della consulenza tecnica, affidandola ad un medico specializzato in psichiatria, non soltanto perche’ dai convenuti (OMISSIS)- (OMISSIS) era stata contestata la inadeguatezza della specializzazione in malattie respiratorie del primo CTU -dovendo procedersi all’accertamento dei danni psichici lamentati da (OMISSIS) -, ma in quanto avrebbe integralmente condiviso i rilievi critici di merito formulati dai medesimi convenuti alle conclusioni cui era giunta la prima c.t.u. (argomento dal quale gli attuali ricorrenti intenderebbero desumere la contraddittorieta’ logica della motivazione della sentenza impugnata che, a quelle conclusioni di merito, aderisce), costituisce una mera anapodittica allegazione, priva di qualsiasi indispensabile riscontro, avendo peraltro omesso gli stessi ricorrenti di trascrivere il contenuto delle osservazioni critiche formulate dal CTP. Inoltre la tesi della contraddittorieta’ della motivazione e’ smentita dalla chiara indicazione fornita dal Giudice di appello delle ragioni per le quali le consulenze potevano essere valutate congiuntamente, essendo pervenuti i consulenti alle medesime conclusioni in ordine ai postumi accertati e persino nella determinazione del grado di invalidita’ biologica.
Quanto alla censura formulata ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la stessa e’ del tutto inammissibile in quanto difetta dei requisiti prescritti dalla norma indicata – modificata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv. in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis – secondo la interpretazione che della stessa e’ stata fornita da questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016): la omessa trascrizione delle osservazioni critiche mosse al primo ed al secondo elaborato tecnico, e le mere allegazioni – nella esposizione della censura – di insufficienza degli esami diagnostici, prima ancora che impingere nel merito, insindacabile da questa Corte, non assolvono ai requisiti di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, venendo del tutto omessa la individuazione del “fatto storico decisivo” che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare.
Il secondo motivo (omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e’ inammissibile in quanto difetta degli stessi elementi strutturali richiesti dall’articolo 366 c.p.c., atteso che si risolve nella esposizione della mera conclusione logica -secondo la impostazione difensiva dei ricorrenti- rispetto alle premesse svolte nel precedente motivo, sostenendo i ricorrenti che la Corte d’appello, avendo aderito “illogicamente” alle conclusioni peritali, avrebbe omesso di considerare che il danno non esisteva, ed in cio’ consisterebbe il “fatto decisivo” omesso: e’ appena il caso di rilevare il paralogismo argomentativo ove si confonde il “fatto storico” accertato ma trascurato nella considerazione probatoria del Giudice, con lo stesso risultato della “attivita’ di selezione e valutazione delle risultanze probatorie”, venendo quindi a risolversi la censura nella mera prospettazione di una soluzione della controversia diversa da quella cui e’ pervenuta la Corte d’appello, richiedendosi a questa Corte una inammissibile rivalutazione del fatto.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le parti ricorrenti vanno condannate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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