Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23731. In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto, anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso

Ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23731
Data udienza 20 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 19629 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del funzionario (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: non indicato);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n. 2619/2015, pubblicata in data 19 giugno 2015;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 luglio 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. onde ottenere l’indennizzo assicurativo per il furto della propria autovettura.
La domanda e’ stata rigettata dal Tribunale di Voghera.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la (OMISSIS), sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che il ricorso risulta redatto con la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali, mediante la tecnica cd. dell’assemblaggio, e segnatamente con la riproduzione dell’intero atto di citazione e di buona parte dei documenti ad esso allegati, della sentenza di primo grado, dell’atto di appello e della sentenza pronunciata in sede di gravame, cui fa seguito l’esposizione dei motivi di ricorso.
Si rileva altresi’ che ne’ l’introduzione iniziale, relativa ai fatti storici che avevano dato luogo al giudizio, ne’ le brevi parti di testo discorsivo che si alternano alla riproduzione degli atti e dei documenti sopra indicati, consentono la completa cognizione dell’oggetto della controversia e delle posizioni in esso assunte dalle parti, non essendo sufficienti a cogliere i fatti sostanziali e processuali rilevanti per la comprensione dei motivi posti a base dell’impugnazione senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, e senza l’esame e la valutazione degli atti e documenti integralmente riprodotti.
L’esposizione sommaria del fatto risulta dunque del tutto priva del necessario momento di sintesi funzionale alla concreta intelligibilita’ dei motivi di ricorso.
Il ricorso stesso e’ pertanto, come da costante indirizzo di questa Corte, inammissibile per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813 – 01: “in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali e’, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si e’ articolata; per altro verso, e’ inidonea a soddisfare la necessita’ della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto, anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso – nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi”; conf., ex multis: Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624345 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 593 del 11/01/2013, Rv. 624990 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10244 del 02/05/2013, Rv. 626490 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17002 del 09/07/2013, Rv. 627181 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013, Rv. 628973 – 01; i principi espressi nei precedenti richiamati risultano sostanzialmente recepiti nel “Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria” sottoscritto a Roma in data 17 dicembre 2015, dove si prevede espressamente, con riguardo alla parte del ricorso riservata allo “svolgimento del processo”, quanto segue: “l’esposizione del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e deve essere funzionale alla percepibilita’ delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. L’esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine”).
E’ infine opportuno sottolineare che i precedenti di questa Corte evocati nella memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., comma 2, riguardano questioni del tutto diverse e/o comunque fattispecie in cui, nonostante la riproduzione di alcuni atti processuali, l’esposizione dei fatti era comunque svolta in modo idoneo nel ricorso, consentendo di ricavare le questioni sostanziali e processuali rilevanti, anche a prescindere dalla lettura degli atti riprodotti, il che, come gia’ visto, e’ da escludere nel caso del ricorso in esame.
2. L’inammissibilita’ del ricorso per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, assorbe ogni altra questione.
E’ dunque appena il caso di rilevare che deve ritenersi comunque inammissibile l’unico motivo del ricorso, con il quale si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, dal momento che il fatto di cui la ricorrente assume l’omesso esame – e cioe’ il ritardo da parte della compagnia di assicurazione nel pagamento dell’indennizzo per il furto, rispetto alla richiesta dell’assicurata – e’ invece stato espressamente preso in considerazione dalla corte di appello, che lo ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione della controversia in quanto il ritrovamento dell’autovettura che era stata rubata alla (OMISSIS) era avvenuto quando la stessa era ancora di sua proprieta’, il che escludeva in ogni caso il suo diritto a percepire l’indennizzo.
In sostanza la ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, si limita a ribadire la propria tesi secondo cui in conseguenza del suddetto ritardo dovrebbe essere riconosciuto il suo diritto a percepire l’indennizzo per il furto, ma – una volta escluso che i giudici di merito abbiano omesso l’esame del fatto da essa ricorrente indicato – il ricorso si risolve in una generica affermazione del preteso diritto, senza una specifica censura in relazione ad eventuali violazioni di norme di diritto sostanziale o processuale da parte della corte di appello, con conseguente difetto di specificita’ dell’impugnazione.
3. Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della societa’ controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

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