Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23729. In tema di opposizione agli atti esecutivi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria

In tema di opposizione agli atti esecutivi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, omettendo di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111, comma 7, Cost., essendo priva del carattere della definitività.

Ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23729
Data udienza 15 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19279-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– contro ricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 06/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione del tribunale di Rimini adottato in data 6.6.2016, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., i quali resistono con distinti benche’ identici controricorsi.
Questa la vicenda: intrapresa una esecuzione immobiliare da (OMISSIS), quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS), i debitori presentavano istanza di conversione del pignoramento; dopo il deposito di tale istanza, interveniva la (OMISSIS) per un cospicuo credito proprio; gli esecutati proponevano opposizione al provvedimento di conversione che teneva conto come tempestivo del credito della creditrice intervenuta nel determinare l’importo dovuto ai fini della conversione del pignoramento; il giudice dell’esecuzione, a definizione della fase sommaria, emetteva un provvedimento con il quale dichiarava inammissibile in quanto tardiva l’opposizione agli atti esecutivi, senza fissare un termine per l’inizio della fase di merito. Avverso questo provvedimento propongono ricorso per cassazione gli esecutati.

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