Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23669. Ove la scrittura privata venga prodotta dall’attore al momento della costituzione in giudizio il convenuto non ha l’onere di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione

Ove la scrittura privata venga prodotta dall’attore al momento della costituzione in giudizio il convenuto non ha l’onere di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, essendo sufficiente che la disconosca nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione

Ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23669
Data udienza 14 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25707-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA in persona del suo procuratore legale rappresentante pro tempore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4449/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo l’accertamento dell’obbligo di costituzione di garanzia reale con prioritario grado di prelazione o di una garanzia in numerarlo per l’ammontare di Euro 181.747,98 ed il risarcimento del danno. Espose la parte attrice di avere, su richiesta di (OMISSIS) s.r.l., rilasciato in favore del Ministero delle Attivita’ Produttive polizza fideiussoria a garanzia dell’obbligazione restitutoria della prima quota di contributo erogata anticipatamente all’impresa per la realizzazione di un programma di investimenti e che, avendo il Ministero escusso la polizza, la societa’ ed i coobbligati solidali in base a scrittura privata erano tenuti alla costituzione di garanzia di pari importo. Il Tribunale adito accolse la domanda relativa all’obbligo di garanzia esclusivamente nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e rigetto’ la domanda risarcitoria. Osservo’ il Tribunale, per quanto qui rileva, che nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) la domanda andava disattesa perche’ a fronte della loro eccezione di disconoscimento della scrittura la societa’ attrice avrebbe dovuto chiedere la verificazione ai sensi dell’articolo 216 cod. proc. civ.. Avverso detta sentenza propose appello (OMISSIS) s.p.a.. Con sentenza di data 3 luglio 2014 la Corte d’appello di Roma rigetto’ l’appello.
Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, che il disconoscimento della scrittura privata deve essere operato nella prima risposta successiva alla produzione documentale e che nessun rilievo ha il mancato rispetto del termine di venti giorni per la costituzione in giudizio, come si ricava dall’articolo 293 cod. proc. civ. in base al quale il contumace che si costituisce prima della precisazione delle conclusioni puo’ disconoscere nella sua prima difesa la scrittura prodotta contro di lui.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.p.a. sulla base di un motivo e resistono con unico controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS). E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO
che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 214, 215 e 216 cod. proc. civ. con riferimento agli articoli 166, 167, 171, 290 e 293 cod. proc. civ., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la norma di cui all’articolo 293, che consente al contumace di operare il disconoscimento, trova applicazione solo nei casi di contumacia e che l’eccezione di cui all’articolo 214, non costituendo mera difesa, non puo’ essere sollevata oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza previsto dall’articolo 167, come e’ accaduto nel caso di specie in cui i convenuti si erano costituiti alla prima udienza, sicche’ a fronte del tardivo disconoscimento l’attrice non aveva l’onere di formulare istanza di verificazione.

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