Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 10 ottobre 2017, n. 23669. Ove la scrittura privata venga prodotta dall’attore al momento della costituzione in giudizio il convenuto non ha l’onere di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione

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Il motivo e’ infondato. Prevede l’articolo 215 c.p.c., comma 1, n. 2 che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Secondo la ricorrente il disconoscimento ha natura di eccezione processuale non rilevabile d’ufficio e dunque deve essere proposto a pena di decadenza nella comparsa di risposta in sede di costituzione nel termine di giorni venti prima dell’udienza. La tesi non e’ condivisibile per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo va sottolineata la differenza strutturale fra eccezione e disconoscimento della scrittura privata. Proporre un’eccezione implica allegare un fatto estintivo, modificativo o impeditivo e dichiarare di volersene avvalere (mentre e’ immediatamente efficace il fatto estintivo, modificativo o impeditivo, senza necessita’ dell’espressa manifestazione di volonta’ della parte che vi abbia interesse, nel caso dell’eccezione rilevabile d’ufficio). Il disconoscimento rappresenta una dichiarazione di volonta’ attraverso la quale la parte interessata mira a rimuovere gli effetti di un documento apparentemente a lui riferibile. La parte nega formalmente la propria scrittura o sottoscrizione (articolo 214), o dichiara di non conoscerla (articolo 215, comma 1, n. 2), ma non allega un fatto. In sede di disconoscimento la parte puo’ anche opporre un fatto impeditivo, ma si tratta di circostanza di fatto allegata in funzione dell’istruzione probatoria che potra’ svolgersi per effetto dell’eventuale istanza di verificazione e che non vale a mutare la natura del disconoscimento, dichiarazione mirante a rimuovere gli effetti del documento e non allegazione di un fatto con la dichiarazione di volersene avvalere.
Dalla differenza sul piano strutturale di eccezione e disconoscimento discende la non applicabilita’ a quest’ultima della disciplina delle eccezioni (articoli 116 e 167).
Peraltro disconoscimento ed eccezione non si differenziano solo sul piano strutturale, ma anche su quello funzionale. L’eccezione attiene all’individuazione dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto, e quindi alla delimitazione dell’oggetto del processo, il disconoscimento riguarda la rilevanza probatoria del documento prodotto. Sulla base di tale distinzione funzionale si spiega perche’ le eccezioni devono essere prospettate nel corso della fase introduttiva del giudizio, mentre il disconoscimento rinviene la propria sede naturale nella fase istruttoria, sicche’ il termine per effettuarlo e’ da riferire al momento della produzione del documento (ed il legislatore lo ha individuato nella prima udienza o risposta successiva alla produzione).
Anche ove si collochi il disconoscimento della scrittura nell’area delle eccezioni non rilevabili d’ufficio le conseguenze non sarebbero diverse. Il complesso di regole speciali che regge il disconoscimento (articoli 215 e 293 cod. proc. civ.) preclude la possibilita’ di estendere a quest’ultimo il regime della preclusione processuale prevista per le eccezioni. E’ proprio la norma di cui all’articolo 293 che evidenzia la specialita’ in discorso.
Il disconoscimento puo’ comunque essere effettuato dal contumace in occasione della sua costituzione, indipendentemente dal momento in cui questa avvenga (fino all’udienza di precisazione delle conclusioni), mentre le decadenze in cui il contumace sia incorso in relazione all’articolo 167 ed alle altre norme sulle deduzioni assertive e probatorie restano ferme anche nel caso della sua costituzione. Se il disconoscimento della scrittura puo’ essere validamente posto in essere dal convenuto contumace che si costituisca in corso di giudizio, appare del tutto irragionevole precluderlo al convenuto che si costituisca solo alla prima udienza. L’intento del legislatore e’ in definitiva quello di imporre alla parte una pronta deduzione del disconoscimento, che deve rappresentare una reazione immediata alla produzione del documento: ma tale risultato si consegue anche consentendo il disconoscimento al momento della costituzione in udienza.
Va in conclusione affermato che “ove la scrittura privata venga prodotta dall’attore al momento della costituzione in giudizio il convenuto non ha l’onere di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, essendo sufficiente che la disconosca nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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