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1. Il ricorso e’ integralmente inammissibile perche’ presentato per motivi non consentiti, assolutamente privi di specificita’ e comunque del tutto assertivi.
1.1 Quanto alle doglianze sulla ritenuta responsabilita’ per il reato di ricettazione, il ricorrente si limita a reiterare doglianze gia’ sollevate dinanzi alla Corte d’appello e da questa disattese con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e, quindi, esenti da vizi censurabili in questa sede.
La Corte territoriale, difatti, ha dato atto della sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione, rimarcando – con specifico riferimento al possesso dei beni da parte del ricorrente – che i quattro sportelli dell’autocarro, proventi di furto, erano stati rinvenuti nel locale di autodemolizione, intestato al medesimo imputato e nel quale egli era presente, come asseverato nel verbale di sequestro dal personale di p.g. operante, cosi’ da potersi “escludere anche l’ipotesi che altri abbiano potuto depositare all’interno del locale i quattro sportelli, non essendo peraltro emerso alcun sospetto al riguardo da parte dei verbalizzanti”.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte d’appello ha sottolineato che “il (OMISSIS), pur a fronte dell’evidenza degli elementi di prova raccolti a suo carico, non aveva fornito la pur minima giustificazione, rendendosi contumace al processo”.
In tal modo la Corte di merito si e’ conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilita’ del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo puo’ essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale e’ sicuramente rivelatrice della volonta’ di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
1.2 Anche riguardo al trattamento sanzionatorio le argomentazioni dei giudici di merito sono esenti da vizi, avendo essi dato contezza della ritenuta recidiva, con il correlato giudizio sulla maggiore pericolosita’ sociale dell’imputato, e delle ragioni per cui hanno considerato assorbita l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 nell’ipotesi di cui all’articolo 648 c.p., comma 2.
A quest’ultimo riguardo deve rilevarsi che la Corte di merito si e’ posta in linea con l’orientamento enunciato in sede di legittimita’ e condiviso da questo Collegio (v. Sez. 2, n. 50066 del 15.11.2013, Rv 257647, in motivaz.).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la “particolare tenuita’”, rilevante ex articolo 648 c.p., comma 2, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalita’ dell’azione, sia alla personalita’ dell’imputato, sia al valore economico della “res” ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale (V. Cass., Sez. 2, n. 32832 del 9.5.2007, Rv. 237696; Cass., Sez. 1, n. 33510 del 7.7.2010, Rv. 248119).
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 35535 del 12.7.2007, Rv 236914), “non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alta persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e percio’ ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalita’ degli effetti”. Il giudice, quindi, perche’ possa ritenere configurata l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’, deve avere riguardo a tutti danni patrimoniali, derivanti dal reato di ricettazione, e non solo al valore della cosa ricettata.
Alla luce delle superiori precisazioni deve quindi affermarsi che:
a) ove il danno patrimoniale (nel senso stabilito dalle cit. SSUU del 2007) superi la soglia della speciale tenuita’, va esclusa sia l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 sia quella di cui all’articolo 648 c.p., comma 2, perche’ il fatto, per assioma, non puo’ essere considerato di particolare tenuita’ in considerazione dell’entita’ e qualita’ della res provento di delitto;
b) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuita’ e si accerti che anche il fatto sia di particolare tenuita’ sotto il profilo soggettivo (personalita’ del reo modalita’ dell’azione), va riconosciuta la sola ipotesi di cui all’articolo 648 c.p., comma 2, rimanendo in essa assorbita l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4;
c) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuita’, ma il giudice appuri che il fatto, sia pure sotto il solo profilo soggettivo (personalita’ del reo – modalita’ dell’azione), non sia di particolare tenuita’, deve essere concessa la sola attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, che, essendo di natura oggettiva, ove sussistente, deve essere riconosciuta indipendentemente dal comportamento tenuto, nella singola fattispecie, dall’agente.
Applicando i suddetti principi alla concreta fattispecie in esame, deve rilevarsi chela Corte territoriale ha correttamente ritenuto assorbita l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, avendo riconosciuto sussistente l’ipotesi di cui all’articolo 648 c.p., comma 2.
1.3 La censura sull’eccessivita’ della pena e sulla mancata giustificazione dei criteri adottati per la sua determinazione non puo’ essere dedotta in questa sede.
Con l’atto di appello infatti era stata lamentata l’eccessivita’ della pena in modo del tutto generico, sicche’ la doglianza, in quanto originariamente inammissibile, poteva non essere presa in considerazione dal giudice di merito.
Ne discende che la censura de qua non puo’ essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Rv 262700, sull’inammissibilita’ dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell’impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell’inammissibilita’).
2) La declaratoria di inammissibilita’ totale del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilita’ per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entita’ di detta colpa – della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento Euro a favore della Cassa delle Ammende.
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