Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l’aleatorietà, costituente elemento essenziale del negozio, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto, essendo in funzione della incertezza obiettiva iniziale della vita contemplata e della conseguente eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante – dipendenti non soltanto dalla sopravvenienza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure – ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio
Sentenza 28 settembre 2016, n. 19214
Data udienza 20 aprile 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19589/11) proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di Salerno, in virtu’ di procura speciale rilasciata con atto del notaio in (OMISSIS), dr.ssa (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS) del (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to (OMISSIS) in (OMISSIS) pure di persona;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 19 depositata il 10 gennaio 2011 e notificata il 19/23 maggio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20 aprile 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio Giovanni, che – in assenza delle parti – ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 1983 (OMISSIS) evocava, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, (OMISSIS) e (OMISSIS) per ottenere la declaratoria di nullita’ dei contratti di costituzione di rendita vitalizia dell'(OMISSIS) con i quali (OMISSIS) e (OMISSIS) si erano impegnati a pagare una rendita vitalizia di Lire 900.000 ciascuno all’anno a rate mensili anticipate in favore del medesimo (OMISSIS) e della moglie (OMISSIS), con obbligo di accudire entrambi in caso di malattia o necessita’, e, in corrispettivo, avevano ricevuto la proprieta’ di due distinti immobili, con riserva di usufrutto su questi in favore del suddetto (OMISSIS) (e, in caso di sua morte, a vantaggio di (OMISSIS)).
Esponeva l’attore che mancava l’alea del contratto, in ragione dell’eta’ dei vitaliziati e della manifesta sproporzione fra le prestazioni, stante l’elevato valore dei beni.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, che spiegavano anche domanda riconvenzionale, per ottenere il pagamento delle prestazioni dagli stessi eseguite, nelle more del giudizio decedevano (OMISSIS) e (OMISSIS), per cui la causa veniva proseguita da (OMISSIS) e, in seguito alla sua morte, da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il giudice adito, con sentenza n. 560 del 2005, dichiarava la nullita’ del contratto per mancanza di alea in considerazione dell’eta’ dei vitaliziati in rapporto al valore dei beni ceduti, ammontanti a Lire 717.400.000, rigettata la domanda riconvenzionale.
In virtu’ di rituale appello interposto da (OMISSIS), con il quale lamentava la mancata considerazione ai fini dell’alea del contratto della data di morte dell’ultima vitaliziata, (OMISSIS), deceduta il (OMISSIS), e la riserva di usufrutto in favore di entrambi i vitaliziati, assieme ai corrispettivi versati, la Corte di appello di Salerno, nella resistenza delle sole (OMISSIS) e (OMISSIS), accoglieva l’impugnazione e per l’effetto respingeva le domande attoree.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale, premesso che la decisione di primo grado era passata in giudicato con riferimento a (OMISSIS), nel merito evidenziava che il Tribunale di Vallo della Lucania non aveva tenuto conto che, accanto all’obbligo di corrispondere una rendita annuale, erano state posti a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS) ulteriori prestazioni, di carattere assistenziale, nonche’ gli oneri del contratto e il pagamento delle imposte.
Inoltre, i beni attribuiti a (OMISSIS) e (OMISSIS) erano distinti ed avevano valori economici molto diversi, oltre a non essere stata provata la manifesta sproporzione fra le prestazioni.
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Salerno hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), articolandolo su cinque motivi, resistito da (OMISSIS) con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere la corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello nonostante fosse fondato su doglianze generiche che non sottoponevano a critica le argomentazioni del primo giudice.
La doglianza e’ infondata.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, a cui va data continuita’, l’onere di specificita’ dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una loro enunciazione formale, l’appellante formuli delle argomentazioni che si contrappongono a quelle esposte nella decisione gravata e che siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. 18 settembre 2015 n. 18307; Cass. 23 ottobre 2014 n. 22502).
Come esposto dagli stessi (OMISSIS) nel ricorso, oltre ad essere ricavabile dalla sentenza impugnata, (OMISSIS) aveva contestato, nell’atto di impugnazione della decisione di primo grado, la valutazione del requisito dell’aleatorieta’ del contratto oggetto di causa compiuta da parte del Tribunale di Vallo della Lucania, rappresentando come detta alea nella specie sussistesse, alla luce degli anni di sopravvivenza di (OMISSIS), ultima dei beneficiari, dell’esborso annuale di L. 900.000 fino al decesso di quest’ultima, oltre alla circostanza che gli immobili ceduti erano, comunque, rimasti nel godimento della stessa (OMISSIS) quale usufruttuaria.
La Corte d’Appello di Salerno ha espressamente chiarito che “parte appellante ha riproposto la questione della presenza dell’alea nel contratto, e della proporzione tra prestazioni”.
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