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(OMISSIS) e (OMISSIS) si costituivano con distinti atti difensivi, contestando le domande svolte nei loro confronti e sostenendo la validita’ del testamento impugnato. In particolare, (OMISSIS) metteva in evidenza che il testamento era stato redatto di pugno della madre l’11 marzo 1995 (cioe’ qualche anno prima che la stessa venisse dichiarata interdetta a seguito di un ictus), evidenziando come le ultime volonta’ manifestate dalla madre erano pienamente giustificate dall’atteggiamento dell’attore, il quale gia’ in occasione della morte del proprio comune padre, (OMISSIS), aveva impugnato la divisione, dando ingresso a un contenzioso che la madre aveva voluto evitare, con riferimento alla propria successione, attribuendo all’attore uno specifico e ben individuato bene.
Espletata consulenza tecnica d’ufficio grafologica onde accertare l’autenticita’ del testamento impugnato, nonche’ sentito il consulente a chiarimenti, i convenuti chiedevano la rinnovazione della perizia.
Respinta l’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Vicenza, con sentenza non definitiva depositata il 30 settembre 2009, dichiarava apocrifo, e quindi nullo il testamento impugnato; disponeva che la divisione del patrimonio ereditario avvenisse secondo le norme della successione legittima, dichiarava inammissibile la domanda proposta dall’attore al punto 3 della propria memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 5, depositata il 14 luglio 2004, riguardante i BOT, le obbligazioni ed i fondi di investimento gia’ immessi nel deposito a custodia n. 3137137 presso la (OMISSIS); accertava che l’asse ereditario era composto dai beni indicati nella parte motiva; ordinava ai convenuti la resa del conto secondo le modalita’ indicate in motivazione; rimetteva la causa avanti al giudice istruttore per la prosecuzione come da separata ordinanza, riservando al definitivo la regolamentazione delle spese.
2. – Avverso la pronuncia non definitiva proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS) per ragioni analoghe.
Riuniti i procedimenti, con sentenza depositata il 22 marzo 2013, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato le impugnazioni, confermando la pronuncia del Tribunale di Vicenza.
3. – Per la cassazione della decisione della corte d’appello hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di nove motivi.
(OMISSIS) si e’ costituito con controricorso.
Con atto di costituzione depositato il 19 settembre 2017, (OMISSIS) si e’ costituito con un nuovo difensore.
In prossimita’ dell’udienza, le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilita’ del ricorso, essendo stato depositato, ex articolo 134 disp. att. c.p.c., in data 30 settembre 2013 nel rispetto del termine di venti giorni previsto a pena di improcedibilita’ dall’articolo 369 c.p.c..
2. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l’articolo 132 c.p.c., n. 4, in relazione alla insufficiente esposizione del motivo d’appello n. 4 di (OMISSIS) (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Si contesta, in particolare, che il quarto motivo dell’atto d’appello, rubricato “sull’errata ripartizione dell’onere della prova” non sia stato trattato nella sentenza impugnata. La pronuncia, pertanto, dovrebbe ritenersi radicalmente nulla, in quanto il rilievo concernente il “mancato assolvimento dell’onere probatorio in capo all’attore” costituisce una specificazione necessaria alla censura riguardante l’erronea ripartizione dell’onere della prova e, come tale, integra in se’ un fatto assolutamente rilevante per la causa. L’accoglimento della censura sotto tale profilo assorbirebbe ogni altra questione. Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello di Venezia, pur a cio’ sollecitata, non ha compiuto alcuna valutazione critica sull’onere probatorio a carico dell’attore di primo grado che, a prescindere da altre ragioni, avrebbe potuto determinare di per se’, in un quadro di incertezze valutative emergente dalla CTU, un giudizio di infondatezza della domanda attorea per insufficienza della prova dei fatti presupposti dalla domanda. I giudici del gravame avrebbero inoltre dovuto verificare se (OMISSIS) avesse o meno proposto qubrela di falso rispetto ad alcuno dei documenti prodotti dai convenuti, e, in particolare, rispetto agli allegati “B” e “C” al verbale di deposito e pubblicazione del testamento.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 163 c.p.c., articoli 115, 116, 2702 c.c., articolo 2729 c.c., articoli 214 e 215 c.p.c., articolo 221 c.p.c., omessa e insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente alla assoluta carenza di motivazione in relazione al motivo d’appello n. 4 di (OMISSIS).
Con il terzo motivo di ricorso si prospetta un’ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 163 c.p.c., articoli 115, 116, 2702 c.c., articolo 2729 c.c., articoli 214 e 215 c.p.c., articolo 221 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente all’efficacia probatoria dei fogli costituenti il “testamento olografo” (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo i ricorrenti, la corte d’appello avrebbe eluso le eccezioni degli appellanti – che invocavano gli effetti della non contestazione delle scritture di che trattasi confermando l’indagine sulla genuinita’ dei documenti allegati sub “B” e “C” al verbale di deposito e pubblicazione del testamento 11.07.2002 n. 167.238 di rep. 2 n. 29.626 di racc. Notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS), in mancanza di querela di falso, o, quanto meno, di specifica contestazione.
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