[….segue pagina antecedente]
Tanto premesso il Collegio rileva che dai verbali allegati al ricorso per cassazione come doc. 7) emerge che i ricorrenti comparirono, per il tramite dei loro difensori, davanti alla corte d’appello di Bologna; in quella sede, quindi, essi avrebbero potuto dedurre non soltanto l’illegittimita’, per contrasto con il disposto dell’articolo 6 CEDU, della fase amministrativa del procedimento sanzionatorio, svoltasi davanti alla CONSOB, ma anche l’illegittimita’, sempre per contrasto con il disposto dell’articolo 6 CEDU (sotto il profilo della mancanza di pubblicita’ dell’udienza) della fase giurisdizionale del medesimo procedimento, ancora in corso di svolgimento. Le relative questioni – non proposte, ancorche’ proponibili, in sede di merito – vanno dunque giudicate inammissibili in questa sede, per essere state dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Puo’ peraltro aggiungersi, solo per completezza, che il motivo in esame, oltre che inammissibile, risulta anche infondato. Le dedotte difformita’ del procedimento sanzionatorio CONSOB dal paradigma del giusto processo non determinano, alla luce del principio espresso nei condivisi precedenti gia’ citati, alcun contrasto con i precetti di cui all’articolo 6 CEDU. Il provvedimento sanzionatorio irrogato dalla CONSOB e’, infatti, impugnabile in sede giurisdizionale e, d’altra parte, in tale sede la garanzia della pubblicita’ dell’udienza risulta rispettata, perche’ proprio dall’esame dei verbali sopra menzionati si evince che la corte bolognese tratto’ la causa in udienza e non in adunanza di camera di consiglio (si veda l’epigrafe di detti verbali: “all’udienza collegiale del giorno… chiamata la causa…”); a nulla rilevando, ovviamente, che la decisione (peraltro coerentemente adottata in forma di sentenze e non di ordinanza) sia stata deliberata dalla corte di appello dopo che la stessa, come annotato nell’epigrafe della sentenza gravata, si era “riunita in camera di consiglio”.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione falsa applicazione degli articoli 181 e 187 bis T.U.F., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ascrivendo ai ricorrenti l’illecito in contestazione nonostante che gli acquisti loro imputati siano iniziati il 9 gennaio 2008 e la stessa sentenza gravata collochi nella seconda meta’ del gennaio 2008 il momento in cui il progetto di OPA aveva assunto caratteristiche di concretezza tali da poter costituire oggetto di una informazione di carattere privilegiato.
Il motivo non puo’ trovare accoglimento. La denuncia di violazione di legge si fonda su un travisamento, da parte dei ricorrenti, delle affermazioni svolte nella sentenza gravata. La corte d’appello ha infatti dato atto dell’assunto dei ricorrenti secondo cui, alla data in cui iniziarono i contestati acquisti di azioni (OMISSIS) s.p.a. (9 gennaio 2008) il progetto di OPA sarebbe stato in fase del tutto embrionale e, conseguentemente, non sarebbe sussistita alcuna informazione connotata del carattere della precisione in ordine ad un progetto di OPA sufficientemente delineato nei suoi elementi essenziali (cfr. pag. 26, primo capoverso, della sentenza) e tale assunto ha disatteso (“la tesi non appare fondata”, cfr. pag. 30, primo capoverso, della sentenza) con un giudizio di fatto di cui non e’ necessario analizzare la motivazione, giacche’ nel presente mezzo di gravame si deduce esclusivamente un vizio di violazione di legge.
L’enfasi portata dai ricorrenti sui riferimenti cronologici alla “seconda meta’ di gennaio 2008” contenuti nel quartultimo rigo di pagina 27 e nel nono rigo di pagina 29 della sentenza e’ fuorviante. Infatti, quanto al periodo posto alla fine di pag. 27, e’ sufficiente osservare che ivi si legge che “il reperimento del finanziamento per l’attuazione del progetto” di OPA era certo gia’ in epoca precedente a quella (seconda meta’ di gennaio 2008) in cui esso era concretamente iniziato. Quanto, poi, al primo capoverso di pagina 29 – ove si legge che la circostanza che l’accordo con gli istituti di credito per il finanziamento dell’OPA si sia chiuso definitivamente solo nel marzo 2008 non esclude che una informazione di carattere privilegiato esistesse gia’ nella seconda meta’ del gennaio 2008 – va evidenziato come quest’ultimo riferimento cronologico non sia ancorato ad una data precisa e, pertanto, risulti di genericita’ tale (a fronte, si noti, della ben piu’ precisa affermazione che si legge a pagina 32 della stessa sentenza, laddove si limita al 4 gennaio 2008 il tempo in cui la notizia relativa al prossimo lancio dell’OPA poteva ancora ritenersi priva di precisione) da non porsi contraddizione con il giudizio di fatto (non specificamente censurato nel mezzo di impugnazione in esame) che proprio gli acquisti effettuati a partire dal 9 gennaio (data antecedente di soli sei giorni l’inizio della “seconda meta’ di gennaio”) finivano con il risultare dimostrativi (non essendo giustificabili in base alla convenienza per gli investitori) del fatto che gia’ a quella data esistesse un’informazione precisa relativa al progetto di OPA.
3. Con il terzo motivo si denuncia il vizio di contraddittoria, omessa e/o insufficiente motivazione circa il fatto decisivo per il giudizio concernente la reperibilita’ del finanziamento funzionale al lancio dell’Opa; in particolare i ricorrenti censurano l’errore in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo che fin dal gennaio 2008 il gruppo (OMISSIS) potesse contare sugli affidamenti bancari necessari al finanziamento dell’Opa senza considerare che l’evoluzione delle trattative intercorse con gli istituti bancari avrebbe dimostrato che tale gruppo non era disponibile ad accettare un qualsiasi finanziamento, ma solo un finanziamento a condizioni ritenute accettabili in termini di garanzie e di commissioni. Il motivo va giudicato inammissibile in quanto la sua formulazione non e’ conforme al paradigma con cui il sindacato della Corte di cassazione sull’accertamento di fatto del giudice di merito viene limitato dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012 (applicabile nel presente giudizio perche’ la sentenza impugnata e’ stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012). Il motivo in esame, infatti, si risolve in una critica di contraddittorieta’ o insufficienza del ragionamento motivazionale della corte territoriale ma non denuncia l’omesso esame di alcun fatto storico decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti; la’ dove, come questa Corte ha avuto gia’ modo di chiarire, nel vigore del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non e’ piu’ configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (Cass. n. 13928/15) e, d’altra parte, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, perche’ il nuovo articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attribuisce rilievo soltanto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio (Cass. 1892/16).
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply