Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 febbraio 2018, n. 8750. In tema di Bancarotta ed esigenze cautelari; il pericolo di reiterazione di condotte fraudolente

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5. Il Pubblico ministero ricorrente osserva come l’affermata carenza dell’attualita’ del pericolo di reiterazione, fondata sulla risalente collocazione temporale dei fatti e sull’assenza di elementi attualizzanti, non tenga conto in primo luogo di alcuni elementi di segno contrario risultanti dallo stesso provvedimento.

6. Si tratta in particolare: a) della condanna del (OMISSIS) in primo grado, nel 2015, alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione per frode fiscale; b) dell’imputazione a carico dello stesso e del (OMISSIS), rinviati a giudizio nel 2016, per il reato Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 11 commesso nel 2015 al fine di sottrarre le azioni della (OMISSIS) al rischio di azioni esecutive erariali; c) della distrazione da parte di (OMISSIS) di alcuni elettrodomestici, qualche giorno prima della dichiarazione di fallimento, mentre la societa’ era sottoposta a concordato preventivo con continuita’ aziendale; d) della contestazione, nel presente procedimento, di bancarotta fraudolenta documentale a quest’ultimo e al (OMISSIS), con condotta coltivata anche durante tutta la sottoposizione della societa’ alla procedura di concordato e persistente ad oggi, non essendo stata ancora indicata la destinazione dei sette milioni di Euro, fatta figurare in contabilita’ come pagamento di fornitori.

7. Il Pubblico ministero ricorrente lamenta inoltre come il tribunale abbia dapprima escluso l’attualita’ del pericolo di reiterazione, con riferimento specifico alla (OMISSIS), a causa dell’intervenuta dichiarazione del fallimento, per poi escludere che reati della stessa specie possano essere commessi dagli indagati con riferimento alle altre societa’ riconducibili agli stessi, anche in questo caso trascurando dati risultanti dallo stesso provvedimento, e cioe’ che in tali societa’ ( (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l.) (OMISSIS) e (OMISSIS) operano, come consulenti sotto lo schermo di legali rappresentanti loro prestanome (ex dipendenti della fallita), per l’esercizio della stessa attivita’ della (OMISSIS), addirittura sotto il marchio (OMISSIS), patrimonio della fallita, esclusivista di tale marchio per la zona di (OMISSIS).

8. Il ricorrente evidenzia altresi’ che due di tali societa’ ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) risultano aver stipulato contratti preliminari di locazione di due immobili gia’ sede di punti vendita della (OMISSIS), uno dei quali divenuto operativo pochi giorni dopo la dichiarazione di fallimento sotto la gestione della (OMISSIS) s.r.l., e sottolinea come i contatti con i referenti dei nuovi punti vendita siano stati tenuti, come risulta da intercettazioni telefoniche, dallo stesso (OMISSIS).

9. Laddove poi il tribunale ha ritenuto legittima la condotta di quest’ultimo e dei due consulenti, durante la procedura di concordato preventivo, nella ricerca di un acquirente di un ramo d’azienda della societa’, non ha tenuto conto che il 4/09/2015 (OMISSIS), socio unico della (OMISSIS), aveva ceduto il 100% delle quote alla (OMISSIS) s.r.l. di cui (OMISSIS) era socio al 95%, con la conseguenza che sarebbe spettato a costui, non gia’ agli indagati, ricercare soluzioni per il buon esito del concordato.

10. Quanto agli altri due indagati, il ricorso evidenzia in particolare come (OMISSIS) sia tuttora socio o amministratore di due societa’ ( (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l.) nelle quali la (OMISSIS) aveva dirottato la somma di Euro 500.000 (capo A d’imputazione), e come entrambi siano professionisti che risultano essere sindaci o amministratori di societa’ (la (OMISSIS) in realta’ in una sola), come lo e’ anche (OMISSIS). Circostanze, anche queste, ignorate nell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va disatteso.

2. Alla conclusione del tribunale circa l’assenza del pericolo cautelare attuale per effetto dell’intervenuta dichiarazione di fallimento, che, privando il (OMISSIS) dei poteri di gestione, prima di diritto, poi di fatto, della (OMISSIS), sarebbe preclusiva della possibilita’ di commissione di illeciti penalmente rilevanti nell’ambito di quella procedura, l’organo ricorrente si limita a contrapporre fatti sostanzialmente radicatisi proprio in quel contesto, e gia’ oggetto di contestazione, inidonei, quindi, a contrastare tale conclusione, quali la condanna in primo grado del (OMISSIS) per il reato di frode fiscale; il rinvio a giudizio dello stesso e del (OMISSIS), nel 2016, per l’imputazione Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 11; la distrazione da parte di (OMISSIS) di alcuni elettrodomestici, qualche giorno prima della dichiarazione di fallimento; la prosecuzione, durante la sottoposizione della societa’ a concordato preventivo con continuita’ aziendale, della condotta di bancarotta fraudolenta documentale; senza evidenziare le ragioni per le quali le incontestate pluralita’ e reiterazione di quelle violazioni sarebbero idonee a dar conto di un pericolo cautelare persistente e ancora attuale, nonostante la sottrazione, per effetto della procedura concorsuale, della governance aziendale agli organi amministrativi dei quali (OMISSIS) aveva fatto parte o comunque sui quali aveva potuto esercitare un rilevante ruolo di fatto.

3. Neppure coglie nel segno la doglianza del Pubblico ministero secondo la quale il tribunale, nell’escludere che reati della stessa specie possano essere commessi dagli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS) nell’ambito delle nuove societa’ riconducibili agli stessi, avrebbe trascurato dati risultanti dallo stesso provvedimento, e cioe’ che tali societa’ ( (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l.), formalmente riferibili a ex dipendenti della (OMISSIS), hanno di fatto proseguito, con il supporto degli indagati che vi operano con l’apparente veste di consulenti o dipendenti, l’attivita’ della (OMISSIS), sotto il marchio (OMISSIS), patrimonio della fallita, esclusivista di tale marchio per la zona di (OMISSIS).

4. Al riguardo il tribunale non ha invero mancato di osservare, con motivazione non manifestamente illogica, a fronte della quale l’organo impugnante prospetta una valutazione alternativa delle risultanze, che non si tratta di una modalita’ illecita di svolgimento dell’attivita’ d’impresa ove pure gli ex dipendenti fossero dei prestanome del (OMISSIS), mentre il richiamo all’uso del marchio di cui la fallita sarebbe esclusivista, introduce un elemento di fatto in ordine al quale non risultano iniziative ne’ degli organi fallimentari, ne’ della pubblica accusa. La presa d’atto da parte del tribunale della prosecuzione dell’attivita’ della fallita da parte di societa’ in cui operano gli indagati, e la valutazione non manifestamente illogica di tale dato come non sintomatico di pericolo cautelare, rende conseguentemente priva di rilevo la circostanza fattuale, che in tale contesto si inquadra ed e’ da esso giustificata, che due di quelle societa’ ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) avrebbero stipulato, secondo il Pubblico ministero ricorrente, contratti preliminari di locazione di due immobili gia’ sede di punti vendita della (OMISSIS), uno dei quali divenuto operativo pochi giorni dopo la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS), sotto la gestione della (OMISSIS) s.r.l., a seguito di contatti con i referenti dei nuovi punti vendita tenuti, a quanto risulta da intercettazioni telefoniche, dallo stesso (OMISSIS).

5. Non maggiormente fondata la censura inerente alla valutazione di legittimita’ della ricerca da parte del (OMISSIS) e dei due consulenti, durante la procedura di concordato preventivo, di un acquirente del ramo d’azienda della societa’, che non terrebbe conto del fatto che il 4/09/2015 (OMISSIS), socio unico della (OMISSIS), aveva ceduto il 100% delle quote alla (OMISSIS) s.r.l. di cui (OMISSIS) era socio al 95%, con la conseguenza che sarebbe spettato a costui, non gia’ agli indagati, ricercare soluzioni per il buon esito del concordato. Risulta infatti che (OMISSIS) era comunque rimasto consigliere di amministrazione della poi fallita (OMISSIS) fino al 22/03/2016 (richiesta di preconcordato: 2/3/2015; proposta definitiva di concordato: 15/9/2015; decreto del tribunale di apertura della procedura: 25/2/2016), venendo solo in tale data sostituito dal (OMISSIS), risultando cosi’ legittimato, in virtu’ del suo ruolo, alla ricerca di soluzioni finalizzate all’esito positivo della procedura concordataria.

6. Ne’, contrariamente a quanto opinato nel ricorso, l’ordinanza ha trascurato che (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricoprono tuttora cariche di rappresentanza in altre societa’, avendo per contro evidenziato la mancata indicazione da parte dell’accusa di elementi anche solo di sospetto circa il possibile trasferimento ad esse di risorse della fallita sfuggite all’acquisizione alla procedura, o circa il loro collegamento con il progetto criminoso emerso dalle indagini.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M..

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