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Le distrazioni in pregiudizio di quest’ultima societa’, in particolare, avevano riguardato risorse finanziarie per poco piu’ di 377.000,00 Euro, attraverso la negoziazione di assegni di provenienza della fallita, versati da (OMISSIS) su un suo conto corrente personale; la dissipazione del patrimonio della s.p.a., invece, si assumeva realizzata mediante la concessione di fideiussioni a titolo gratuito per complessivi 1.825.000,00 Euro in favore della medesima “(OMISSIS)” s.r.l., gia’ in stato di conclamata insolvenza.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo con atto unico curato nell’interesse di entrambi gli assistiti – inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
2.1 Con riguardo al capo A), afferente le ipotesi distrattive appena ricordate, il processo di merito avrebbe fatto emergere la prova di mere operazioni di cambio assegni effettuate da (OMISSIS), onde consentire (attraverso lo sconto dei titoli) che nelle casse della s.r.l. poi fallita confluissero immediate liquidita’: ne’ puo’ intendersi dimostrato, malgrado quanto affermato nella decisione di primo grado, che le operazioni de quibus sarebbero comunque avvenute con personaggi che nulla avevano a che fare con la societa’ e neppure ne erano clienti. La realta’ e’ che nessuno volle impoverire la s.r.l., tanto e’ vero che al capo E) lo stesso (OMISSIS) risponde di aver dissipato i beni della “(OMISSIS)” s.p.a. proprio per finanziare la prima societa’, in chiara antitesi rispetto all’ipotesi accusatoria; in definitiva, la s.r.l. si trovava in una situazione di crisi che l’imputato, sia pure erroneamente, ritenne essere provvisoria e rimediabile, anche perche’ mal consigliato da professionisti poi coinvolti nelle indagini.
Ne consegue che il (OMISSIS) non previde che dal suo comportamento potesse derivare il dissesto della societa’, ne’ accetto’ tale rischio; mentre le condotte da lui realizzate, finalizzate ad estinguere posizioni debitorie, non avrebbero dovuto concretizzare fattispecie distrattive, ma semmai ipotesi di bancarotta semplice, derivanti da mera colpa (giacche’ l’imputato non fu mai consapevole che attraverso tali operazioni si sarebbe prodotto un danno per il ceto creditorio).
2.2 In ordine al secondo addebito, ascritto ad entrambi gli imputati come bancarotta fraudolenta documentale e derubricato in bancarotta semplice per il solo (OMISSIS), la difesa evidenzia che il padre del suddetto – come provato per tabulas – non fece che garantire liquidita’ alla s.r.l., provvedendo a tamponare situazioni debitorie; al contrario, non e’ stato dimostrato che le operazioni di cambio assegni fossero sottese a forniture di merci. Sul piano della tenuta della contabilita’, dunque, non vi fu alcun pregiudizio per la ricostruzione del patrimonio: quando (OMISSIS) “riceveva dal suo interlocutore un assegno postdatato che avrebbe scontato, gliene consegnava uno di pari importo e con medesima scadenza, cosicche’ per quel tempo che intercorreva tra il deposito del titolo e l’effettiva scadenza egli otteneva dall’Istituto Bancario Sanmarinese una cifra contante pari all’80% dell’importo dell’assegno stesso”. Inoltre, “l’impegno che assumeva il (OMISSIS) con il suo interlocutore, che dava vita a medesima operazione di sconto presso il proprio istituto di credito, era quello di provvedere, alla scadenza, al pagamento del proprio assegno (…). Essendo, quelle poste in essere, operazioni con assegni tra persone che non avevano effettivi rapporti commerciali, non potevano giocoforza essere contabilizzate nelle scritture contabili della “(OMISSIS) s.r.l.”.
Ne deriva, al contempo, che nessun addebito avrebbe dovuto muoversi al figlio (OMISSIS), totalmente all’oscuro delle iniziative del padre e percio’ immune anche da profili di mera negligenza.
2.3 Con riferimento al capo C), il difensore dei ricorrenti rileva che La bancarotta semplice per aggravamento del dissesto richiede la dimostrazione di una colpa grave, mentre invece gli imputati non ebbero mai contezza di una presunta irreversibilita’ della decozione (tanto che non si registrarono esposizioni nel bilancio di dati mendaci, onde occultare la gia’ avvenuta perdita del capitale).
Sul punto, la sentenza della Corte di appello avrebbe abusato della tecnica del ricorso alla motivazione per relationem, non fornendo compiuta risposta alle doglianze esposte con i motivi di gravame.
2.4 Quanto al capo E), afferente il fallimento della s.p.a., la Corte territoriale avrebbe ignorato le deduzioni difensive sull’essere stati, per iniziativa di (OMISSIS), denunciati i componenti del collegio sindacale della “(OMISSIS)” a seguito delle omissioni loro ascrivibili; analogamente, non avrebbe in alcun modo considerato – anche ai fini della necessita’ di escludere l’elemento soggettivo del presunto reato da ascrivere allo stesso imputato – che il conferimento di beni alla s.r.l., a titolo gratuito e senza interessi, riguardo’ tre appartamenti solo formalmente di proprieta’ della s.p.a., ma riferibili in concreto al nucleo familiare (e cio’ avvenne senza che i sindaci, malgrado si trattasse di professionisti esterni, rilevassero il conflitto di interesse del ricorrente, amministratore unico della “(OMISSIS)” ed al contempo socio della “(OMISSIS)” s.r.l., rappresentandogli la necessita’ di astenersi).
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