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2.3. Con il terzo motivo e’ stata mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta assoluta irrilevanza della figura del Responsabile Unico del Procedimento.
Non ha motivato la Corte territoriale perche’ nel valutare la sua responsabilita’ non ha tenuto conto della precisione posizione di garanzia rivestita anche sotto il profilo formale dal Responsabile Unico del Procedimento.
2.4. Con il quarto motivo e’ stato dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo di falso.
Lamenta il ricorrente che la sentenza motivato non ha adeguatamente motivato perche’ ha ritenuto dolosa la sua condotta e non frutto – come per gli altri soggetti coinvolti – di una mera seppur grave disattenzione, tenuto conto anche della complessita’ della normativa di riferimento.
2.5. Con il primo motivo (OMISSIS) ha dedotto violazione del c.d. principio della motivazione rafforzata di cui all’articolo 192 c.p.p., articolo 530 c.p.p., comma 2 e articoli 533 e 546 c.p.p..
Afferma che e’ stato disatteso, nel caso di specie, il principio elaborato dalla giurisprudenza consolidata di legittimita’, secondo cui il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado non puo’ limitarsi ad una diversa valutazione del materiale probatorio ma deve giustificare la pronuncia di condanna con una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio.
Il giudice di appello si e’ limitato a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
2.6. Con il secondo motivo la (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata ha attribuito alla stessa una condotta diversa da quella contestata nel capo d’imputazione, ovvero quella di aver avanzato la proposta di deliberazione senza evidenziare che il piano di sicurezza non era stato nemmeno redatto, con violazione degli articoli 192, 521, 522 e 546 c.p.p..
A differenza della descrizione del fatto di cui al capo d’imputazione e’ stata ascritta una condotta omissiva, quindi ontologicamente eterogenea.
Peraltro, la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza in capo alla ricorrente di un dovere di esercitare una verifica di natura tecnico amministrativa dell’intero incartamento senza idoneo supporto giustificativo, non essendo state indicate le fonti normative di tale supposto dovere.
2.7. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che e’ in sentenza e’ stata affermata l’esistenza di un concorso di persone nel reato ex articolo 110 c.p. in assenza di una concreta prospettazione e conseguente dimostrazione di una qualsivoglia condotta processuale, in violazione degli articoli 110 e 479 c.p. e articoli 192 e 530 c.p.p..
2.8. Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all’attribuzione alternativa alla stessa di un dolo diretto e di un dolo eventuale.
Si censura il passaggio motivazionale della sentenza impugnato in cui era stato imputato alla stessa che non poteva non rilevare la circostanza che della redazione del piano di sicurezza nessuno era stato incaricato, si evidenzia la contraddittorieta’ nell’ipotizzare una piena volonta’ e consapevolezza del falso ed ammettere la possibilita’ di un controllo superficiale.
2.9. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 40 e 43 c.p. e delle norme del Testo Unico degli Enti Locali nei punti un cui la sentenza ha configurato a suo carico un obbligo di controllo e verifica della pratica tecnico-amministrativa.
Lamenta il ricorrente che la sentenza ha previsto compiti specifici che l’articolo 97 del Testo Unico degli Enti locali pone invece a carico del segretario comunale.
Peraltro, ha considerato l’assessore una sorta di organo monocratico titolare di specifiche competenze mentre lo stesso puo’ solo agire in via collegiale nell’ambito della funzione di collaborazione con il sindaco assegnata alla giunta nel suo complesso dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 48.
2.10. Con il sesto motivo la ricorrente si duole che la diminuzione della pena derivante dalla concessione delle attenuanti generiche non sia avvenuta nel massimo, dolendosi altresi’ che l’applicazione ad entrambi gli imputati della stessa pena, nonostante la diversita’ del ruolo, dei compiti e della formazione professionale, non sia stata sufficientemente motivata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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