Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 7 marzo 2018, n.10378.  In tema di reati colposi l’elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione di regole cautelari idonee

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1. Il ricorso non è fondato.

2. Nel caso in esame il ricorrente non solleva questioni sulla causalità materiale della condotta, essendo indiscusso che l’imputato, con la sua condotta di guida, investì il ciclista provocandone la morte.

Lamenta invece un vizio di motivazione sotto il profilo della causalità della colpa, ritenuta dai giudici di merito senza la prova che un comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’evento antigiuridico o avrebbe avutò significative probabilità di scongiurarlo.

La doglianza non ha pregio.

Giova in proposito rammentare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di reati colposi l’elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione di regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ‘ex ante’, non avrebbe potuto comunque essere evitato (Sez.4, n.34375 del 30/5/2017, Rv.270823; Sez.4, n.9390 del 13/12/2016, Rv.269254).

Il tema è stato di recente approfondito anche dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte che, nel delineare i tratti distintivi tra la regola di giudizio relativa all’evitabilità dell’evento per effetto di condotte appropriate e quella relativa alla dimostrazione del nesso causale, hanno precisato che è proprio la regola fissata dall’art.43 cod.proc.pen., che, configurando la colpa quando l’evento sia stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole, esclude il nesso eziologico qualora una condotta appropriata (ovvero un comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l’evento: dunque, concludono le Sezioni Unite, la colpa si configura quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità di successo, quando cioè l’evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato, quando – insomma – si configura la cosiddetta ‘causalità della colpa’ (S.U., n.38343 del 24/4/2014, Espenhahn).

In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento non sono, pertanto, sufficienti per fondare l’affermazione di responsabilità, giacché occorre anche, chiedersi, necessariamente, se l’evento derivatone rappresenti o no la ‘concretizzazione’ del rischio che la regola stessa mirava a prevenire (Sez.4, n.43966 del 6711/2009, Rv.245526), difettando l’evitabilità e quindi la colpa quando l’evento si sarebbe verificato anche qualora il soggetto avesse agito nel rispetto delle norme cautelari.

3. La Corte di Ancona ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto.

Infatti, pur non mancando di evidenziare la manovra pericolosa e vietata del ciclista, che si era portato al centro della carreggiata per svoltare a sinistra, ha rimarcato – in base alle conclusioni del consulente del P.M. e del perito d’ufficio – che il rispetto da parte dell’imputato del limite di velocità (ovvero il comportamento alternativo lecito) avrebbe certamente impedito l’evento. In particolare, una velocità di 50 km/h avrebbe reso possibile al ciclista di ‘scartare’ ed evitare l’urto, ed al M. di porre in essere con più facilità di riuscita delle manovre di emergenza, indirizzando repentinamente a destra il proprio veicolo, anziché decidere di superare la bicicletta spostando anch’egli il proprio mezzo tutto a sinistra, effettuando un sorpasso vietato. La Corte territoriale ha anche argomentato sulla appropriata metodologia di calcolo adottata dal perito, il quale aveva tenuto conto del maggior tempo a disposizione del conducente dell’autocarro, in caso di velocità inferiore, per percepire il pericolo ed adottare le conseguenti ed adeguate contromisure, e spiegato le ragioni per le quali non era invece condivisibile quanto sostenuto dal consulente della difesa, che non aveva effettuato i propri calcoli secondo i comuni parametri, costituiti dalla distanza alla quale era avvenuto l’avvistamento e la percezione del pericolo (secondo dati noti) e lo spazio necessario ad una determinata velocità per fermarsi prima di giungere al punto d’urto.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, nell’impugnata sentenza la Corte di merito ha quindi indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento circa la evitabilità dell’evento in caso di rispetto del limite di velocità e di una condotta di guida adeguata alla pericolosità del luogo (intersezione con altra strada con linea continua di mezzeria, presenza di un centro commerciale sulla sinistra) ed alla presenza dello stesso ciclista che precedeva l’autocarro dell’imputato, costituente situazione di potenziale pericolo.

4. Neppure si configura vizio motivazionale in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, atteso che la Corte territoriale ha fatto riferimento alla gravità della colpa e alla circostanza che l’imputato, nonostante avesse già usufruito del beneficio, aveva dimostrato evidente noncuranza nella guida, e perciò non appariva meritevole di una seconda sospensione condizionale, pur astrattamente concedibile.

5. Per tali considerazioni il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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