Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4728. La convergenza di cariche, legale rappresentante sia nella società acquirente sia nella venditrice dimostra che la società acquirente fosse a conoscenza della situazione di insolvenza della venditrice e dell’atto arrecato ai creditori.

La convergenza di cariche, legale rappresentante sia nella società acquirente sia nella venditrice dimostra che la società acquirente fosse a conoscenza della situazione di insolvenza della venditrice e dell’atto arrecato ai creditori.

Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4728
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2906/2013 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., e (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), rappresentate e difese dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);

– ricorrenti e intimati –

contro

(OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3789/2012 depositata il 21 novembre 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017 dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 30 marzo 2009 il Tribunale di Benevento accoglieva l’azione revocatoria ordinaria proposta L. Fall., ex articolo 66 dalla curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l., gia’ (OMISSIS) s.r.l., e dichiarava inefficace nei confronti della procedura attrice l’atto di compravendita del 28 febbraio 2000 con cui la societa’ fallita aveva venduto alla convenuta (OMISSIS) s.r.l. il complesso produttivo composto di terreni e fabbricati ove era insediata la sua attivita’ produttiva, costituente l’unico cespite di proprieta’ della cedente.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 6 novembre 2012, rigettava l’appello principale proposto da (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a., intervenuta nel corso del giudizio di primo grado quale successore a titolo particolare dell’originaria convenuta, rideterminava, in accoglimento dell’ appello incidentale, la misura delle spese di lite liquidate in favore di parte attrice e riteneva assorbito I’ appello incidentale condizionato al rigetto dell’ appello principale, con cui la curatela aveva insistito per l’accoglimento della domanda di simulazione dell’atto di compravendita in questione o, in subordine, dell’ azione revocatoria proposta ai sensi della L. Fall., articolo 67.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia (OMISSIS) s.r.l. e la societa’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso la curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l., la quale contestualmente ha proposto ricorso incidentale articolando due motivi di impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. e L. Fall., articolo 66 con riferimento all’articolo 2697 c.c. sotto il profilo del mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sulla curatela attrice in ordine alla sussistenza del pregiudizio patrimoniale; a dire delle ricorrenti il curatore non aveva dimostrato, a seguito dell’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, che il credito quanto meno di alcuni dei creditori ammessi fosse gia’ sorto al momento del compimento dell’ atto che si assumeva pregiudizievole, quale fosse la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell’atto asseritamente pregiudizievole e quale fosse il concreto detrimento che tale atto aveva arrecato alla massa dei creditori.

Il secondo mezzo lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. e L. Fall., articolo 66 con riferimento all’articolo 2697 c.c. nonche’ il vizio di motivazione rispetto al mancato assolvimento dell’ onere della prova gravante sulla curatela attrice in merito alla sussistenza della scientia decoctionis.

Al riguardo la corte territoriale aveva ritenuto che la prova potesse ritenersi sussistente in re ipsa trascurando di considerare che il requisito doveva essere accertato con riguardo alle persone fisiche che rappresentavano la compagine alienante.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *