Corte di Cassazione, sezione seconda penale, ordinanza 5 febbraio 2018, n. 5378. Possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca “allargata” Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, ex articolo 12 sexies, conv. nella L. n. 356 del 1992 e succ. mod., nel caso di violazione dei reati contemplati da tale norma, anche nella forma del tentativo aggravato dall’articolo 7 L. n. 203 del 1991 ?

Rimessione alle Sezioni Unite in relazione alla seguente questione di diritto: se sia possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca “allargata” Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, ex articolo 12 sexies, conv. nella L. n. 356 del 1992 e succ. mod., nel caso di violazione dei reati contemplati da tale norma, anche nella forma del tentativo aggravato dall’articolo 7 L. n. 203 del 1991

Ordinanza 5 febbraio 2018, n. 5378
Data udienza 9 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. TADDEI M. B. – Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – rel. Consigliere

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

nel procedimento a carico di questi ultimi;

avverso l’ordinanza del 19/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

sentite le conclusioni del PG Dott. PASQUALE FIMIANI che, in via principale, chiede di rimettere gli atti alle Sezioni Unite, in subordine l’annullamento senza rinvio con restituzione dei beni agli aventi diritto.

Udito il difensore, avv. (OMISSIS) che chiede l’accoglimento del ricorso e si associa alle conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

Con decreto 26.6.2017, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ex articolo 321 c.p.p. e Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 sexies (convertito con modificazioni nella L. 7 luglio 1992, n. 356), disponeva il sequestro preventivo di svariati beni mobili ed immobili appartenenti ai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), siccome quest’ultimo indagato e sottoposto a misura custodiate personale confermata dal Tribunale del riesame, per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex articolo 7, commessa tra il (OMISSIS) ai danni degli imprenditori (OMISSIS).

Sia la (OMISSIS) che il (OMISSIS) ricorrevano al Tribunale del riesame di Napoli chiedendo l’annullamento del decreto cautelare reale denunciando: a) l’illegittimita’ della misura siccome applicata per un’ipotesi (tentata estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex articolo 7) non prevista dall’articolo 12 sexies L. cit.; b) la mancanza del presupposto giustificativo del sequestro, cioe’ la sproporzione tra il valore del patrimonio e i redditi.

Il Tribunale del riesame con ordinanza 12.7.2017 accoglieva parzialmente l’istanza di riesame disponendo il dissequestro e la restituzione di tutti i beni acquisiti al patrimonio dei coniugi nel periodo 1997 – 2015 essendo indimostrato il presupposto della “sproporzione” tra il valore dei beni sequestrati e la capacita’ reddituale dei ricorrenti. Il Tribunale, nella stessa ordinanza, ritenendo invece non giustificabili gli acquisti effettuati dai ricorrenti nell’anno 2016 alla luce delle complessive entrate reddituali della famiglia dell’indagato, manteneva il sequestro di una quota di proprieta’ di un’imbarcazione di dodici metri acquistata dal (OMISSIS) nell’anno 2016 nonche’ del saldo (Euro 48.126,74) del conto corrente (OMISSIS) acceso presso il Banco di Napoli ed intestato alla (OMISSIS).

In punto di diritto, il Tribunale del riesame, respingeva la tesi della difesa dell’illegittimita’ del sequestro siccome esorbitante dalla previsione normativa, facendo applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimita’ (Cass. sez. 1 n. 45175/16; n. 45173/16; n. 45172/16; n. 45714/16) ritenuta piu’ convincente di quella richiamata dai ricorrenti.

Il (OMISSIS) e la (OMISSIS), con separati atti, tramite i rispettivi difensori, ricorrono pertanto per Cassazione avverso la suddetta ordinanza chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi cosi’ riassunti entro i limiti previsti dall’articolo 173 disp. att. c.p.p..

1) (ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS)) ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), erronea applicazione degli articoli 1 e 56 c.p. e L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, ed assenza di motivazione relativamente all’applicazione del sequestro preventivo L. n. 356 del 1991, ex articolo 12 sexies all’ipotesi del delitto tentato.

2) (ricorso (OMISSIS)) ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), inosservanza dell’articolo 324, comma 7 in relazione dell’articolo 309 c.p.p., comma ultima parte per difetto di motivazione relativamente alla mancanza di un’autonoma valutazione da parte del GIP degli indizi dimostrativi di una fittizia intestazione di beni in capo alla (OMISSIS);

3) (ricorso (OMISSIS)) ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), violazione della L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies e difetto di motivazione con riferimento alla indimostrata intestazione fittizia dei beni sequestrati e dell’indimostrata inesistenza di un’autonoma capacita’ reddituale da parte della ricorrente.

Il Procuratore Generale di questa Corte ha concluso chiedendo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, dirimente ai fini della decisione nel caso di un suo accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore questione, impone la risposta al seguente quesito: “se sia possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca “allargata” Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, ex articolo 12 sexies, conv. nella L. n. 356 del 1992 e succ. mod., nel caso di violazione dei reati contemplati dalla predetta norma, anche nella forma del tentativo aggravato dall’articolo 7 L. n. 203 del 1991″.

Il problema si pone in particolare in relazione al fatto che la misura cautelare reale costituisce il necessario presupposto dell’esecuzione della c.d. confisca allargata, disciplinata dal Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, oggetto di svariati interventi legislativi, succedutisi nel tempo sino ad arrivare alla L. 17 ottobre 2017, n. 161, e all’ancora piu’ recente L. 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148.

2. L’istituto venne introdotto nel sistema penale in seguito ai gravissimi episodi criminali del 1992 per offrire inizialmente un ulteriore efficace strumento per il contrasto alla criminalita’ organizzata.

Il Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, infatti, non ha come presupposto la derivazione dei beni dall’episodio criminale per cui la condanna e’ intervenuta ma impone la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita’ di cui il condannato o colui al quale e’ stata applicata la pena ex articolo 444 c.p.p. per uno dei reati elencati nel medesimo articolo non possa giustificare la provenienza e in ordine ai quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita’ a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attivita’ economica.

La Corte di cassazione (v., Sez. un. n. 920 del 17 dicembre 2003 – Montella), ha sottolineato l’irrilevanza del requisito della pertinenzialita’ sottolineando come “la confisca dei singoli beni non e’ esclusa per il fatto che il loro valore superi il provento del reato per il quale e’ intervenuta la condanna e che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al medesimo reato” ne’ si richiede l’accertamento della derivazione dei beni da confiscare dall’attivita’ illecita del condannato, in quanto si finirebbe per allargare indefinitamente il thema decidendum.

3. In ordine alla natura della confisca disciplinata Decreto Legge n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies, pur non mancando posizioni dottrinarie contrarie, la giurisprudenza ha costantemente affermato che trattasi di misura di sicurezza (v. ad es. S.U. n. 29022 del 30.5.2001, n. 33451/2014 e n. 31617/2015, che hanno qualificato la misura come misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all’affine misura di prevenzione antimafia, introdotta dalla L. n. 575 del 1965, ove l’atipicita’ vale a differenziarla dalle confische richiedenti il nesso di derivazione del bene da confiscare con il reato commesso).

3.1 Uno dei punti piu’ problematici connessi all’applicazione dell’istituto si e’ rivelato essere quello relativo alla sua applicazione nelle ipotesi dei delitti tentati anche se aggravati L. n. 203 del 1991, ex articolo 7. Il legislatore non ha risolto espressamente il problema relativo al se nel novero dei delitti presupposti debbano ricomprendersi anche quelli commessi in forma tentata, anche se l’ultimo intervento legislativo ex L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha rimodellato la struttura dell’articolo in questione, riscrivendo ed allineando il catalogo dei reati per i quali e’ possibile applicare la confisca in questione. Il Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, nel testo riscritto, richiama complessivamente i delitti di cui all’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis e colloca in elenco progressivo i delitti non indicati nell’articolo 51 c.p.p., comma 3-bis, presenti precedentemente, oltre che nel comma 1, nei commi 2 e 2 quater Decreto Legge n. 306 del 1992, che vengono conseguentemente abrogati.

4. Cio’ premesso rispetto al problema relativo alla possibilita’ di disporre il sequestro Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, ex articolo 12 sexies anche nel caso di violazione nella forma del tentativo delle norme penali sostanziali ivi richiamate, per l’applicazione della successiva confisca, ed in particolare nell’ipotesi della tentata estorsione aggravata ex articolo 7 l.c., nel panorama giurisprudenziale si rinvengono tre diversi opzioni interpretative che possono essere cosi’ riassunte.

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