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1. Il ricorso e’ infondato.
2. La vigente tutela penale dell’integrita’ psicofisica dei lavoratori risente della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all’attivita’ lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione del sistema di sicurezza aziendale nonche’ su un modello “collaborativo” di gestione del rischio da attivita’ lavorativa. Sono stati, cosi’, delineati i compiti di una serie di soggetti – anche dotati di specifiche professionalita’ -, nonche’ degli stessi lavoratori, funzionali ad individuare ed attuare le misure piu’ adeguate a prevenire i rischi connessi all’esercizio dell’attivita’ d’impresa. Le forme di protezione antinfortunistica, dopo l’entrata in vigore dei decreti d’ispirazione comunitaria, tendono, in altre parole, principalmente a minimizzare i rischi bilanciando gli interessi connessi alla sicurezza del lavoro con quelli che vi possano entrare in potenziale contrasto. Ne deriva una diversa prospettiva dalla quale il giudice del merito e’ tenuto ad accertare la sussistenza delle posizioni di garanzia e le, conseguenti, responsabilita’ penali per omissione di dovute cautele; se il nuovo sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi, si tratta, in sostanza, di ampliare il campo di osservazione dell’evento infortunistico, ricomprendendo nell’ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi.
E’ evidente, da questa diversa prospettiva, il rilievo che assumono, innanzitutto, i compiti non delegabili di predisposizione del documento di valutazione dei rischi e di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro. Nel caso concreto, spicca la violazione dell’obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi contestata all’imputato e non specificamente negata dalla difesa.
3. Quanto alle norme tecniche della cui violazione si discute, i giudici di merito hanno individuato quella di cui alla rubrica e, segnatamente, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 71, comma 4, lettera a) punto 3), nella parte in cui prescrive che il datore di lavoro deve curare che le macchine messe a disposizione dei lavoratori siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z), essendo emerso dall’istruttoria che il macchinario poteva essere azionato anche se il sistema di protezione delle parti in movimento fosse stato disattivato.
3.1. E’ stato anche chiarito che l’obbligo di aggiornamento previsto a carico del datore di lavoro dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18, comma 1, lettera z), va valutato in relazione al generale obbligo incombente sul datore di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori; quest’ultimo e’, infatti, un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal citato decreto legislativo, la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Sez.3, n.47234 del 4/11/2005, Carosella, Rv. 23319101).
3.2. Giova qui ricordare anche che, a norma del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 3, comma 1, le misure generali che il datore di lavoro deve adottare per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono, tra le altre, la valutazione dei rischi, l’eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, la riduzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di cio’ che e’ pericoloso con cio’ che non lo e’ o e’ meno pericoloso, l’uso di segnali di avvertimento o di sicurezza, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita’ alla indicazione dei fabbricanti. Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto di sussumere la fattispecie concreta nella norma incriminatrice per avere il datore di lavoro messo a disposizione della lavoratrice un macchinario con sistema antinfortunistico non aggiornato.
3.3. Con riguardo a tale profilo di responsabilita’, va ribadito il principio per cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilita’ del datore di lavoro l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo (Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, in motivazione; Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio, Rv. 26685301). E l’impiego di un macchinario con caratteristiche di pericolosita’ rientra proprio nella sfera gestionale riconducibile al vertice societario.
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