Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 14 settembre 2017, n. 42016. In ordine alla sussistenza delle c.d. “indispensabili esigenze di vita” la cui inevitabile necessità di soddisfacimento consente il rilascio dell’autorizzazione ex art. 284, c. 3, c.p.p. di allontanarsi, in certi orari, dal luogo degli arresti domiciliari

In ordine alla sussistenza delle c.d. “indispensabili esigenze di vita” la cui inevitabile necessità di soddisfacimento consente il rilascio dell’autorizzazione ex art. 284, c. 3, c.p.p. di allontanarsi, in certi orari, dal luogo degli arresti domiciliari, tale sussistenza delle “indispensabili esigenze di vita” deve essere ancorata dal decidente a situazioni obiettivamente riscontrabili, nelle quali si renda necessario, dunque non solo opportuno, per la vita del soggetto ristretto agli arresti domiciliari consentire l’allontanamento e che la valutazione del giudice da compiere ai fini della concessione dell’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione ex art. 284, c. 3, c.p.p., deve essere improntata a criteri di particolare rigore

Sentenza 14 settembre 2017, n. 42016
Data udienza 30 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/02/2017 del TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LOREDANA MICCICHE’;
IL PROC. GEN. CONS.Dr. TOCCI STEFANO conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza in data 21 febbraio 2017, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, annullava l’ordinanza del G.I.P. presso il medesimo Tribunale con la quale era stato concessa al (OMISSIS), detenuto agli arresti domiciliari, l’autorizzazione ad assentarsi dalla propria abitazione dal lunedi’ al venerdi per portare e ritirare dalla scuola i due figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS). Riteneva il Tribunale che la previsione di cui all’articolo 24 c.p.p., comma 3, e’ eccezionale e che l’accompagnamento dei figli a scuola non rientrasse tra le indispensabili esigenze di vita, riferite esclusivamente alla persona sottoposta a misura. Ne’ era emersa l’assoluta impossibilita’, per la madre o persone delegate di occuparsi del relativo incombente.
2. Ha proposto ricorso il (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione. Del tutto illogicamente il Tribunale aveva ritenuto che non rientrasse tra le indispensabili esigenze di vita l’accompagnamento dei figli: la norma di cui all’articolo 284 c.p.p., comma 3, era stata da tempo interpretata nel senso che l’esigenza debba riferirsi non solo all’imputato, ma anche ai suoi familiari a suo carico. Insiste pertanto per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e va pertanto rigettato.
Giova premettere che, a norma dell’articolo 284 c.p.p., comma 3, “Se l’imputato non puo’ altrimenti provvedere alle sue Indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puo’ autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dai luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivita’ lavorativa”.

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