Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 14 settembre 2017, n. 42004. I molti precedenti penali non possono essere considerati una motivazione implicita sulla quale fondare il rifiuto dell’applicazione dell’articolo 131-bis

I molti precedenti penali non possono essere considerati una motivazione implicita sulla quale fondare il rifiuto dell’applicazione dell’articolo 131-bis sulla particolare tenuità del fatto in caso di guida in stato di ebbrezza.

Sentenza 14 settembre 2017, n. 42004
Data udienza 19 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ANGELILLIS Ciro;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio sul punto concernente l’applicazione dell’articolo 131 c.p.p.;
nessun difensore e’ presente.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro il 24 novembre 2016 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Paola il 12 febbraio 2016 aveva riconosciuto (OMISSIS) colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 2, lettera b), fatto contestato come commesso il (OMISSIS), in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, che si affida ad un unico motivo, con il quale denunzia omissione di pronunzia.
Premesso di avere domandato nell’atto di appello – anche – il riconoscimento della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., segnala l’assoluta mancanza di risposta al riguardo da parte della Corte territoriale sotto il profilo del vero e proprio deficit grafico della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’appello si era, in effetti, chiesta espressamente (alla p. 3) l’assoluzione dell’imputato, previo riconoscimento della ricorrenza della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p..

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