Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 16 aprile 2018, n. 16958.
La rinuncia al mandato difensivo comporta l’obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all’imputato – che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria – un difensore d’ufficio, in quanto l’eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., ha natura episodica, essendo consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.
Sentenza 16 aprile 2018, n. 16958
Data udienza 23 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BONITO Francesco – Presidente
Dott. MANCUSO Luigi F. – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. CENTOFANTI Frances – Rel. Consigliere
Dott. BARONE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 13/07/2017 del TRIBUNALE di NOLA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Centofanti Francesco;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Di Nardo Marilia, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di due anni di reclusione e Euro 516,00 di multa, in ordine al reato di ricettazione, con sentenza 5 dicembre 2016 del Tribunale di Nola, dichiarata irrevocabile il 27 gennaio 2017.
2. Con istanza presentata al medesimo Tribunale, ai sensi dell’articolo 670 c.p.p., il condannato proponeva incidente di esecuzione nei confronti del titolo anzidetto, assumendo che, nel sottostante giudizio, era intervenuta (in tempo utile per l’udienza di rinvio che si sarebbe celebrata il 12 gennaio 2016) rinuncia espressa al mandato da parte del suo originario difensore di fiducia, alla quale non era tuttavia seguita la prescritta nomina di un difensore di ufficio, che assumesse la titolarita’ della difesa ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 1, ma solo nomine officiose, di carattere estemporaneo (per l’udienza medesima, e per le successive del 21 gennaio 2016 e 5 dicembre 2016), di plurimi difensori sostituti, immediatamente reperibili ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4.
Cio’ avrebbe compromesso l’effettivita’ del diritto di difesa, assicurata soltanto da un difensore investito in modo continuativo del suo ruolo (per mandato del cliente o su stabile designazione officiosa), comportando la nullita’ dell’intero processo.
3. L’adito giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza, richiamando il principio dell’ultrattivita’ del mandato difensivo ex articolo 107 c.p.p., comma 3 ed osservando che l’assistenza tecnica dell’imputato in giudizio era stata sempre garantita, non dipendendo quest’ultima dalle modalita’ di individuazione del difensore di ufficio.
4. Ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico articolato motivo, che denuncia – ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e) – la violazione dell’articolo 97 c.p.p., comma 3, articolo 107 c.p.p., articolo 178 c.p.p., e articolo 179 c.p.p., nonche’ vizi della motivazione.
Il ricorrente insiste nella prospettazione giuridica gia’ posta a base dell’incidente di esecuzione.
Addita come superato l’indirizzo che voleva improduttiva di effetti la rinuncia al mandato sino alla nomina del nuovo difensore, citando per contro giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, da cui discenderebbe il principio che la nomina di un difensore, ex articolo 97 c.p.p., comma 4, sarebbe consentita solo nelle ipotesi ivi tassativamente elencate.
Ribadisce come la mancata nomina, nella prima udienza dibattimentale successiva alla rinuncia, di un nuovo difensore di ufficio, ex articolo 97 c.p.p., comma 1 avrebbe compromesso la sua difesa intesa in senso effettivo-sostanziale, con effetti invalidanti sul giudizio e sulla sua sentenza conclusiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso pone all’attenzione del Collegio la questione di diritto, concernente l’esatta interpretazione delle disposizioni codicistiche riguardanti le modalita’ di individuazione del nuovo difensore chiamato ad assistere, nel corso del giudizio, l’imputato medio tempore rimastone privo, per qualunque causa; nonche’ la questione ulteriore se il rispetto di tali disposizioni sia presidiato da sanzione processuale e, in caso affermativo, di quale natura, ed a quali consequenziali effetti, anche riguardo alla fase esecutiva.
2. E’ noto che, a norma dell’articolo 97 c.p.p., comma 1, se l’imputato resta privo di difensore – nella quale ipotesi rientra certamente la rinuncia al mandato, da parte del professionista gia’ officiato da nomina fiduciaria – il giudice sia tenuto a nominarne un altro di ufficio.
Quest’ultimo – il quale subentra nella medesima posizione gia’ rivestita dal precedente difensore, ancorche’ di fiducia, potendo esercitare i medesimi diritti e le medesime facolta’ ed essendo assistito dalle stesse garanzie (v., su tale ultimo punto, Sez. 1, n. 1779 del 10/12/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 262000) viene ad assumere stabilmente il relativo incarico, sino all’eventuale dispensa (per giusta causa) da parte dell’autorita’ designante, ovvero sino al sopraggiungere della nomina fiduciaria; tanto che l’eventuale sua sostituzione, che avvenisse fuori dei casi consentiti, integrerebbe una nullita’ (Sez. 1, n. 26474 del 24/04/2013, Kolenda, Rv. 255713), qualificabile come a regime intermedio, a norma dell’articolo 180 c.p.p. (Sez. 3, n. 19908 del 14/04/2010, B.D., Rv. 247493), a meno che non possa essere in concreto esclusa ogni reale incidenza, e conseguente pregiudizio, sull’esercizio del diritto di difesa (come quando il difensore sostituito non avesse svolto alcuna incombenza difensiva e non si fosse gia’ attivato in favore del proprio assistito: Sez. 1, n. 3444 del 21/11/2017, dep. 2018, Buhai, Rv. 272052; Sez. 3, n. 25812 del 07/06/2005, Vitale, Rv. 231816).
Il codice di rito recepisce in questo modo il principio dell’immutabilita’ del difensore (Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398-99; Sez. 1, n. 13616 del 11/03/2009, Zarui, Rv. 243744; Sez. 4, n. 12638 del 10/02/2005, Ennejmy, Rv. 231324; Sez. 5, n. 5422 del 17/01/2005, Murador, Rv. 230993; Sez. 2, n. 47978 del 19/11/2004, Elia, Rv. 231278), quale espressione del diritto dell’imputato alla continuita’ ed effettivita’ della sua difesa; principio che, coerentemente, incontra il solo veduto limite dell’evidente assenza di qualsivoglia concreta lesione di quel diritto (Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv. 271937; Sez. 3, n. 3837 del 08/01/2009, Ren, Rv. 242668; Sez. 1, n. 1616 del 02/12/2004, dep. 2005, Abdellah, Rv. 230651).
3. L’immutabilita’ del difensore significa anche che, pur a fronte di situazioni che possano comportare un contingente deficit nell’assistenza, quali quelle di mancato rintraccio, mancata comparizione, o abbandono (temporaneo) della difesa, il titolare dell’ufficio resti sempre il difensore originariamente designato (di ufficio o di fiducia che fosse), anche ai fini del ricevimento degli avvisi e delle notifiche del procedimento a carico dell’assistito (Sez. U, n 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225363) e – aspetto rilevante, su cui si tornera’ in prosieguo – della facolta’ di proporre impugnazione.
Il codice – articolo 97 c.p.p., comma 4 – prevede, a fronte di tali contingenti situazioni, la nomina di un difensore sostituto, immediatamente reperito, nonche’ in possesso (per la fase del giudizio) dei requisiti di idoneita’ previsti per difesa d’ufficio (pur se la mancata iscrizione nel relativo elenco non integra una ragione di nullita’: v., da ultimo, Sez. 1, n. 56347 del 04/07/2017, Pere, Rv. 271907).
Tale sostituto, nominato “sul campo”, opera in sostituzione del difensore gia’ designato, essendo prioritario garantire la prosecuzione delle attivita’ processuali che debbano svolgersi con la necessaria assistenza tecnica dell’imputato, e per il tempo a cio’ corrispondente.
Resta pero’ ferma la titolarita’ del diritto di difesa in capo al difensore sostituito, il quale, una volta esaurito il momento processuale che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente, in forza proprio del principio di immutabilita’ della difesa (Sez. 3, n. 26076 del 13/03/2007, Shehu, Rv. 237201). Che’, se egli non fosse piu’ in grado di garantirla per ragioni obiettive, ovvero, nella sua qualita’ di difensore gia’ fiduciariamente nominato, non fosse piu’ a tanto intenzionato (per espressa rinuncia, o in conseguenza di definitivo abbandono), o titolato (per revoca da parte dell’imputato), verrebbe in applicazione il gia’ scrutinato articolo 97 c.p.p., comma 1 e si imporrebbe all’autorita’ giudiziaria, salva l’autonoma nuova scelta da parte dell’interessato, l’individuazione di un nuovo difensore d’ufficio.
4. I limiti, entro i quali e’ chiamato ad operare il difensore nominato in sostituzione, a norma dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, sono stati, anche di recente, ribaditi da questa Corte, nella sua piu’ autorevole composizione.
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, hanno chiaramente affermato che il difensore d’ufficio anzidetto e’ abilitato a svolgere soltanto una sostituzione “ad actum”, nei casi di temporanea assenza del difensore titolare della funzione, sia esso di fiducia o di ufficio; che la sua nomina e’ consentita nelle sole ipotesi tassativamente elencate nell’articolo 97 c.p.p., comma 4; che un’efficace ed effettiva assistenza tecnica, intesa come il complesso di diritti, di poteri e di facolta’ che le singole norme processuali attribuiscono al soggetto preposto alla difesa, presuppone lo studio e la conoscenza degli atti del procedimento, in cui l’attivita’ professionale dell’avvocato dovra’ esplicarsi, e una congrua attivita’ preparatoria della difesa stessa, che solo il titolare della difesa puo’ assicurare.
In questo contesto deve essere collocato il principio di diritto, esattamente formulato da questa Corte, secondo cui, ove emerga (se del caso, dopo l’eventuale nomina temporanea di un sostituto, ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4) che il difensore originariamente officiato non intende, o non e’ in condizione, di proseguire nel suo incarico, e l’interessato non provveda egli stesso ad avvicendarlo, il giudice ha l’obbligo di nominare un difensore di ufficio (Sez. 4, n. 2609 del 26/10/2006, dep. 2007, Rakocevic, Rv. 235399).
La ratio, che presiede a tale arresto, riposa proprio nella garanzia del principio di continuita’ della difesa, che si riflette anche in quello di effettivita’ della stessa; tale ratio fa si’ che l’intervento del sostituto, a norma del citato articolo 97 c.p.p., comma 4, abbia natura episodica e sia quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore (di fiducia o di ufficio), sicche’, quando l’impedimento sia viceversa definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, occorre provvedere (in difetto di nomina fiduciaria), a pena di nullita’, alla designazione di un difensore di ufficio che assuma, a norma dell’articolo 97 c.p.p., comma 1, la titolarita’ della funzione (Sez. 6, n. 21488 del 06/05/2015, Y., non massimata; Sez. 5, n. 13660 del 17/01/2011, Giaffreda, Rv. 250164; Sez. 4, n. 10215 del 13/01/2005, Fumagalli, Rv. 231603).
5. Non appare viceversa condivisibile l’isolato arresto (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052), secondo cui la rinuncia al mandato difensivo non comporterebbe un siffatto obbligo di designazione, e cio’ stante l’ultrattivita’, ex articolo 107 c.p.p., comma 3, del mandato gia’ conferito al difensore rinunciante, che anche manterrebbe il potere d’impugnazione.
L’assunto non puo’ essere recepito in quanto il citato articolo 107 c.p.p., comma 3, se, a certe condizioni, proroga nel suo incarico il difensore uscente, cio’ fa per un tempo ben delimitato – ossia per i giorni (sette, di regola), concessi dal successivo articolo 108 c.p.p., al subentrante che lo richieda, per prendere cognizione degli atti e preparare la difesa – e proprio sul presupposto di un tale pronto subentro (per nuova nomina fiduciaria, o per designazione officiosa), dal quale appunto l’eventuale termine a difesa prende a decorrere. Sicche’, allorche’ spetti all’autorita’ giudiziaria assicurare il permanere dell’assistenza difensiva, non potrebbe certo la stessa autorita’ protrarre ad libitum la dovuta nomina officiosa, in tal modo mantenendo il precedente difensore, oltre ogni ragionevole limite, nell’incarico ormai dismesso.
Cio’ senza contare che – allo scopo di garantire l’effettivita’ e la pienezza del diritto di difesa, in omaggio all’articolo 111 Cost., comma3, e CEDU articolo 6, par. 3, lettera b) e c) – questa Corte, superando precedenti difformi indirizzi, e’ giunta a stabilire che, in tale periodo di prorogatio, il giudice puo’ legittimamente compiere, continuando ad avvalersi del difensore originario, ovvero sostituendolo ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, solo le attivita’ processuali il cui svolgimento risulti improcastinabile, essendo viceversa tenuto, salvo che si palesino finalita’ difensive meramente dilatorie, al differimento delle altre (Sez. 5, n. 38239 del 06/04/2016, Gallo, Rv. 267787); sicche’ non sarebbe comunque consentita, durante il medesimo tempo, la definizione del giudizio.
6. Occorre allora riaffermare il principio, secondo cui, una volta venuto meno per qualunque causa il difensore originariamente preposto, il giudice, che abbia preso di cio’ contezza, deve designare un difensore di ufficio all’imputato che non provveda ad autonoma nomina fiduciaria.
La sostituzione, ex articolo 97 c.p.p., comma 4, puo’ essere in tal caso giustificata soltanto allorche’ alla designazione di cui sopra non si sia potuto tempestivamente provvedere – in particolare, a fronte di una ritardata comunicazione dell’atto dismissivo del mandato fiduciario rispetto all’incombente da realizzare; esaurito il quale, la nomina ex articolo 97 c.p.p., comma 1, torna doverosa.
L’inosservanza di tale precetto da parte del giudice, e quindi il fatto di avere questi viceversa nominato di volta in volta, in relazione ai successivi sviluppi della fase processuale, un sostituto difensore sempre diverso, scelto soltanto sulla base del criterio della pronta reperibilita’, non assicura l’indispensabile stabilita’ del rapporto con l’imputato ne’ garantisce l’assunzione di adeguate iniziative a sua tutela, si’ da ingenerare nullita’ da radicale negazione del concetto stesso di “equo processo” (Sez. 2, n. 36625 del 15/05/2013, Pizzuto, Rv. 257061).
Diversa sarebbe la conclusione – come acutamente osservato da Sez. 6, n. 21488 del 2015, citata – ove la nomina fosse formalmente effettuata ex articolo 97 c.p.p., comma 4, ma il difensore cosi’ individuato fosse stato di fatto considerato alla stregua non di un sostituto estemporaneo, ma di un vero e proprio patrocinante ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 1, avendo egli assicurato la continuita’ della difesa per le successive udienze, senza che gli fosse rinnovata la nomina secondo il criterio della pronta reperibilita’. In tale peculiare ipotesi, cosi’ come nel caso dell’intervento meramente temporaneo (limitato al singolo momento processuale) del difensore d’ufficio prontamente reperibile, non sarebbe messa in crisi l’effettivita’ della difesa ed andrebbe esclusa ogni nullita’.
7. L’ordinanza impugnata, che da tale corretta esegesi si e’ discostata, deve essere pertanto annullata, con rinvio al medesimo giudice che l’ha pronunciata, perche’ esso accerti se – alla stregua degli esposti criteri – debba dirsi integrata la descritta patologia processuale.
7.1. Il giudice di rinvio, in caso di suo riscontro, terra’ conto del fatto che essa, a fronte dei casi di prevista obbligatoria presenza del difensore, rientrerebbe a pieno titolo nel novero delle nullita’ assolute ed insanabili, di cui all’articolo 179 c.p.p. (in senso conforme, Sez. 4, n. 10215 del 2005, nonche’ Sez. 5, n. 13660 del 2011, sopra citate).
Occorre in proposito riaffermare il valore assoluto ed imprescindibile del diritto all’assistenza tecnica, che non si riduca all’adempimento di una mera formalita’, in quanto esso rappresenta lo strumento per inverare i principi del giusto processo e, in particolare, per rendere effettivo il contraddittorio e garantire la parita’ fra le parti (anche nella prospettiva della tutela dell’interesse della collettivita’ al corretto svolgimento del processo). E, come in precedenza ricordato, l’articolo 97 c.p.p., comma 4, in coerenza con il principio di immutabilita’ della difesa, limita la possibilita’ di designare come sostituto un difensore immediatamente reperibile ai soli casi in cui il legale dell’imputato non sia stato reperito, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa; sicche’ un’efficace ed effettiva assistenza difensiva non ricorre qualora, pur in presenza di una nomina difensiva definitivamente caducata, il giudice, trascurando questo imprescindibile dato processuale, a seguito della mancata comparizione dell’avvocato all’udienza che la preveda come obbligatoria, anziche’ designare d’ufficio un nuovo patrocinatore incarichi irritualmente come sostituto, ex articolo 97 c.p.p., comma 4, il difensore “prontamente reperito”. A questo caso puo’ ben estensivamente riferirsi l’insegnamento impartito da Sez. U, n. 24630 del 2015, citata, sulla cui base e’ possibile escludere che, ai fini del rispetto dell’articolo 179 c.p.p., sia comunque sufficiente la presenza di un qualsiasi legale, anche a prescindere dalle scelte di fondo del sistema che ne regolano la designazione; cosi’ come escludere che esista piena equipollenza tra il difensore stabilmente incaricato della funzione e quello solo precariamente investitone.
7.2. Al rilievo della nullita’, che fosse per l’effetto riscontrata, non sarebbe di ostacolo la sopravvenuta irrevocabilita’ della sentenza.
Questa Corte ha costantemente affermato il principio, per il quale il giudice dell’esecuzione deve limitare il proprio accertamento alla regolarita’ formale e sostanziale del titolo su cui l’esecuzione medesima e’ basata, e non puo’ attribuire rilievo alle nullita’ eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione, in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013, dep. 2014, Amore, Rv. 258765; Sez. 1, n. 8776 del 28/01/2008, Lasco, Rv. 239509; Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, Santarelli, Rv. 234224). L’assunto trova fondamento nell’argomento secondo cui i vizi, anche radicali, verificatisi nel corso del giudizio di cognizione, debbono essere fatti valere con i mezzi d’impugnazione concessi contro la relativa sentenza, rimanendo altrimenti sanati e coperti dal giudicato (Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 2009, Baratta, Rv. 242791; Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi, Rv. 229580).
E’ dunque evidente che il principio non possa trovare applicazione rispetto ai vizi che interferiscano con la formazione del giudicato, come ad esempio quelli attinenti (anteriormente alla modifica di sistema indotta dalla L. n. 67 del 2014) alla rituale notifica all’imputato dell’estratto contumaciale (da cui il termine per impugnare prende a decorrere: ex pluribus, Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, Canalini, Rv. 269228), ovvero quelli che, incidendo in modo determinante sull’assistenza tecnica dell’imputato, siano in grado per tale via di riflettersi sul titolo, avendo compromesso la previa ed autonoma facolta’ d’impugnazione riconosciuta al difensore. E non e’ ultroneo conclusivamente ricordare, in proposito, che il potere d’impugnare compete (Sez. U, n. 22 del 1994, citata) anzitutto al difensore di ufficio a suo tempo designato (o che si sarebbe dovuto designare), titolare dell’ufficio di difesa ancorche’, al momento del deposito del provvedimento giudiziale, sia presente il momentaneo sostituto previsto dall’articolo 97 c.p.p., comma 4 (cui il potere d’impugnazione e’ riconosciuto in via meramente sussidiaria, a titolo di garanzia aggiuntiva per l’imputato).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Noia.
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