Inammissibile in cassazione il procedimento se c’è stato il concordato a seguito di rinuncia ai motivi di appello

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 26 aprile 2018, n. 18299.

Inammissibile in cassazione il procedimento se c’è stato il concordato a seguito di rinuncia ai motivi di appello. La norma introdotta dal nuovo codice di rito penale (legge 103/2017) riproduce in pratica gli effetti del cosiddetto patteggiamento in appello che “sbarra” la strada del ricorso in cassazione.

Sentenza 26 aprile 2018, n. 18299
Data udienza 19 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. SABEONE Gerardo – rel. Consigliere

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/11/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GERARDO SABEONE.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno il 27 novembre 2017, in riforma della sentenza di primo grado, venne applicata a (OMISSIS) e (OMISSIS) per i reati ascritti, ai sensi dei novellati articolo 599 bis c.p.p. e articolo 602 c.p.p., comma 1 bis, la pena concordata con la Pubblica Accusa, previa rinuncia degli ulteriori motivi relativi, in particolare, all’affermazione della penale responsabilita’.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, denunciando genericamente una violazione di legge e una mancanza o illogicita’ della motivazione in ordine al mancato proscioglimento e alla mancata esclusione della contestata recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie in quanto i ricorsi sono stati proposti l’11 dicembre 2017 dopo l’entrata in vigore della indicata novella di cui alla L. 23 giugno 2017, n. 103 (2 agosto 2017), l’articolo 599 bis c.p.p. e articolo 602 c.p.p., comma 1 bis hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi di appello che ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l’applicabilita’ della vecchia giurisprudenza in tema di “cd. patteggiamento in appello” secondo la quale il Giudice d’appello nell’accogliere la richiesta avanzata a norma dell’articolo 599 c.p.p., comma 4, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’articolo 129 c.p.p., ne’ sull’insussistenza di cause di nullita’ assoluta o di inutilizzabilita’ della prova, in quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato avesse rinunciato ai motivi d’impugnazione, la cognizione del Giudice doveva limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversita’ tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato articolo 599 c.p.p. (v. Cass. Sez. 6, 8 maggio 2003, n. 35108 e Sez. 6, 30 novembre 2005 n. 1754 secondo cui “il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’articolo 599 c.p.p., comma 4, non solo limita la cognizione del Giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimita’, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione”).

2. La ritenuta inammissibilita’ dei ricorsi comporta, per concludere, le conseguenze di cui all’articolo 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese del procedimento e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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