La conoscenza delle difficolta’ economiche in cui versa il debitore principale e’  comune al creditore e al fideiussore, o dev’essere presunta tale, nell’ipotesi in cui debitrice principale sia una societa’ in cui il fideiussore ricopre la carica di amministratore; onde non e’ configurabile la violazione di doveri di correttezza del creditore nei suoi confronti.

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 6 aprile 2018, n. 8484

La conoscenza delle difficolta’ economiche in cui versa il debitore principale e’ comune al creditore e al fideiussore, o dev’essere presunta tale, nell’ipotesi in cui debitrice principale sia una societa’ in cui il fideiussore ricopre la carica di amministratore; onde non e’ configurabile la violazione di doveri di correttezza del creditore nei suoi confronti.

Ordinanza 6 aprile 2018, n. 8484
Data udienza 13 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. DE CHIARA CARLO – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. e (OMISSIS) S.P.A. e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, (OMISSIS), in persona del Dott. (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’ nei confronti di:
COMUNE DI TARANTO, in persona del dirigente Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
PROVINCIA DI TARANTO; FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.; (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto n. 289/12 depositata il 20 aprile 2012;
lette le conclusioni scritte del PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2017 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA.
FATTI DI CAUSA
Nell’aprile 1992 la (OMISSIS) s.p.a. e i sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Lire 370.697.524 per saldo passivo di conti correnti, notificato dal (OMISSIS) s.p.a. alla prima quale debitrice principale ed agli altri quali fideiussori. La societa’ opponente chiamo’ anche in garanzia il Comune e la Provincia di Taranto e le sig.re (OMISSIS) e (OMISSIS), suoi debitori ceduti alla banca.
Nel corso del giudizio di primo grado la (OMISSIS) s.p.a. fu dichiarata fallita, sicche’ l’adito Tribunale di Taranto, con sentenza non definitiva del 15 luglio 2008, dichiaro’ improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo e dispose altresi’, con separata ordinanza, la sospensione del giudizio, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., sulle domande di garanzia in attesa della definizione dell’opposizione allo stato passivo nel frattempo introdotto dalla banca, la cui insinuazione al passivo fallimentare era stata disattesa dal Giudice delegato. Il giudizio di opposizione allo stato passivo si concluse con l’ammissione infine del credito della banca con sentenza passata in giudicato.
La sentenza non definitiva sopra indicata fu appellata dai fideiussori sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) davanti alla Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, la quale ha riformato la statuizione di improcedibilita’ dell’opposizione a decreto ingiuntivo dei fideiussori ed ha altresi’ accolto l’opposizione stessa, revocando il decreto ingiuntivo nei confronti degli appellanti.
La Corte ha ritenuto inoperante la garanzia – benche’ assistita da espressa dispensa della banca dal dovere di richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 1956 c.c. (dispensa all’epoca valida non essendo ancora entrato in vigore il comma 2 del predetto articolo, introdotto dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154) per violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del rapporto (articolo 1375 c.c.) da parte della banca creditrice, la quale, con una gestione gravemente irregolare delle operazioni accertata dalla CTU in atti, aveva incrementato la concessione di credito in favore della societa’ debitrice principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche e finanziarie, confidando nella solvibilita’ dei fideiussori, i quali a loro volta avevano assunto la garanzia confidando nella regolarita’ delle operazioni bancarie.
(OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., quest’ultima rappresentata da (OMISSIS), subentrate nel credito in lite al (OMISSIS) s.p.a. per effetto di complesse vicende societarie, hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati anche con memoria.
Gli intimati sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) e Comune di Taranto si sono difesi con due distinti controricorsi.
Il PM ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il collegio ha deliberato che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata non ponendosi questioni rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primi tre motivi di ricorso, denunciando rispettivamente violazione degli articoli 1939, 1944 e 1945 c.c., L. Fall., articolo 98 e dell’articolo 2909 c.c., si lamenta che la Corte d’appello, entrando nel merito del rapporto creditorio principale tra banca e societa’ fallita, per sindacarne la regolarita’ sulla scorta della CTU, abbia violato il giudicato favorevole alla banca stessa conseguente all’accoglimento della sua opposizione a stato passivo.
1.1. La tesi della ricorrente e’ infondata.
Nella formazione dello stato passivo fallimentare, il giudizio di accertamento e’ caratterizzato dall’opponibilita’ degli atti alla massa dei creditori e da una posizione marginale del fallito, privo di mezzi per impugnare la decisione del giudice delegato; ne consegue che il decreto di sua esecutivita’ reso da quest’ultimo ha – pur in assenza di specifica previsione nel regime della legge fallimentare anteriore all’introduzione della L. Fall., articolo 96, u.c., con il Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 – efficacia endoconcorsuale, ed altrettanto dicasi per le sentenze che, nel medesimo regime, concludono i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l’accertamento del passivo (Cass. 05/04/2013, n. 8431).
Ne’ vale in contrario il richiamo di parte ricorrente a Cass. 01/10/2012, n. 16669, che nega l’opponibilita’, da parte del fideiussore, di eccezioni che neppure il debitore principale potrebbe opporre essendo coperte da giudicato contrario. Il rilievo dell’efficacia esclusivamente endofallimentare del giudicato di ammissione al passivo ha infatti carattere assorbente anche sotto tale profilo.
2. Con il quarto e il quinto motivo, denunciando rispettivamente omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli articoli 1176, 1375 e 1956 c.c., si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che la banca avesse approfittato dei fideiussori, senza considerare la circostanza, dedotta dalla banca stessa sin dal giudizio di primo grado e non contestata da controparte, che il sig. (OMISSIS) era amministratore della (OMISSIS) s.p.a. e in tale veste aveva curato il rapporto con la banca, sicche’ non poteva certo dirsi ignaro delle vicende della societa’ debitrice, ne’ potevano esserlo gli altri fideiussori sig.ra (OMISSIS) e sig. (OMISSIS), rispettivamente sorella e cognato del predetto, oltre che il sig. (OMISSIS), procuratore speciale della medesima societa’ rinviato a giudizio unitamente al (OMISSIS), secondo notizie di stampa prodotte in giudizio, per operazioni finanziarie inerenti alla (OMISSIS) s.p.a..
2.1. A dispetto dell’eccezione dei fideiussori controricorrenti, che rilevano la mancata riproposizione della questione in grado di appello, la complessiva censura va dichiarata ammissibile perche’ integra in realta’ una controeccezione, come tale rilevabile anche di ufficio in difetto di contraria previsione normativa o di attinenza a un diritto potestativo (cfr. Cass. Sez. U. 27/07/2005, n. 15661), e dunque non soggetta all’onere di espressa riproposizione ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. (cfr. Cass. 22/02/2006, n. 3897).
La medesima censura va accolta sotto l’assorbente profilo del vizio di motivazione.
Le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente, relative alla carica di amministratore della societa’ debitrice principale rivestita dal sig. (OMISSIS) e al rapporto di parentela e di affinita’ con il primo rispettivamente della sig.ra (OMISSIS) e del sig. (OMISSIS), invero, sono decisive nell’accertamento relativo alla sussistenza di un affidamento dei fideiussori sulla regolarita’ delle operazioni bancarie: accertamento che la Corte d’appello, come si e’ visto, pone a base della ritenuta violazione del dovere di correttezza della banca nello svolgimento del rapporto, ai sensi dell’articolo 1375 c.c.. La conoscenza delle difficolta’ economiche in cui versa il debitore principale e’ infatti comune al creditore e al fideiussore, o dev’essere presunta tale, nell’ipotesi in cui debitrice principale sia una societa’ in cui il fideiussore ricopre la carica di amministratore; onde non e’ configurabile la violazione di doveri di correttezza del creditore nei suoi confronti (cfr. Cass. 21/02/2006, n. 3761; 05/06/2001, n. 7587). Gli stretti legami familiari del medesimo amministratore, sig. (OMISSIS), con gli altri fideiussori sig.ra (OMISSIS) e sig. (OMISSIS) sono inoltre idonei ad estendere la presunzione nei confronti anche di questi ultimi.
Va chiarito che, con riferimento alla deduzione della qualita’ di procuratore speciale della societa’ debitrice rivestita dal sig. (OMISSIS) e del rinvio a giudizio del medesimo unitamente al sig. (OMISSIS), non vi e’ luogo a provvedere in questa sede, dovendosi ritenere che tali circostanze siano state richiamate solo per completezza nel ricorso, ma non costituiscano materia di censura avverso la sentenza impugnata. Il sig. (OMISSIS), infatti, non e’ destinatario della revoca del decreto ingiuntivo pronunciata, con detta sentenza, in favore dei soli appellanti sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS).
3. In conclusione, rigettati i primi tre motivi di ricorso, vanno accolti il quarto e il quinto. La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, affinche’ prenda in esame le deduzioni della banca creditrice relative alla qualita’ di amministratore della (OMISSIS) s.p.a. rivestita dal sig. (OMISSIS) e al rapporto di parentela e affinita’ del medesimo rispettivamente con i sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione, chiarendosi peraltro che restano a carico del Comune di Taranto le spese dal medesimo sostenute, avendo proposto controricorso pur non essendo titolare di legittimazione passiva. Il ricorso, infatti, attiene alla sola opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre la posizione del Comune attiene alla distinta domanda di manleva proposta a suo tempo dalla opponente (OMISSIS) s.p.a. e non piu’ coltivata, o comunque non costituente oggetto dei giudizi di appello e di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto e il quinto nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

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