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Non a caso, del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha in piu’ occasioni sottolineato l’importanza determinate che le risultanze della Centrale vengono ad assumere, in relazione ai contraenti che siano banche, per la individuazione della scientia decoctionis ex articolo 67 comma 2 legge fall. (cfr. Cass., 13 ottobre 2005, n. 19894).
6.- Il terzo motivo riguarda il tema dell’eventus damni.
Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere “omesso di esaminare le risultanze documentali e quanto dedotto dalla Banca convenuta in primo grado;… quanto affermato dal giudice di primo grado;… le medesime circostanze, sul punto, sottoposte alla Corte di Appello dalla Banca convenuta con la comparsa di risposta del 11.9.2008”.
Il motivo non puo’ essere accolto.
E’ stabile orientamento della giurisprudenza di questa Corte che una “questione di violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (cosi’, da ultimo, Cass., 27 dicembre 2016, 27000).
7.- Il quarto motivo proposto dal ricorrente si ferma sul tema della scientia damni con specifico riguardo alla (sola) posizione di (OMISSIS).
Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello “omette di esaminare”, con riguardo a questa posizione specifica, una serie di dichiarazioni svolte a suo tempo da (OMISSIS).
Pure questo motivo si manifesta inammissibile, chiedendo a questa Corte un riesame dei fatti, secondo un accertamento che alla stessa e’ peraltro precluso.
8.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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