Ben puo’ il p.m., che partecipa al procedimento sull’ammissibilita’ del concordato preventivo, formulare la richiesta di fallimento in udienza

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 16 aprile 2018, n. 9377

Ben puo’ il p.m., che partecipa al procedimento sull’ammissibilita’ del concordato preventivo, formulare la richiesta di fallimento in udienza, ivi compresa quella fissata dal tribunale ai fini della declaratoria di inammissibilita’ della domanda, rassegnando le proprie conclusioni orali, che comprendono, oltre alla valutazione negativa sulla proposta concordataria, anche l’eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell’imprenditore, di cui e’ venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alla procedura; ne’, pertanto, vi e’ necessita’ di una nuova udienza L. Fall., ex articolo 15

Ordinanza 16 aprile 2018, n. 9377
Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3014/2016 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonche’ (OMISSIS), in proprio e quale socio unico della fallita (OMISSIS) s.r.l. Unipersonale, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento n. (OMISSIS) s.r.l. Unipersonale, in persona delCuratore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

– intimate –

avverso la sentenza n. 7102/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/01/2018 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona delSostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto che il primo e terzo motivo di ricorso siano rigettati ed il terzo dichiarato inammissibile.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma con sentenza del 21 dicembre 2015 ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’ del 17 luglio 2014, che, in accoglimento dell’istanza proposta dal pubblico ministero nella procedura di concordato “in bianco”, ha dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. unipersonale.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) non vi era obbligo del tribunale di fissare una nuova udienza di comparizione delle parti L. Fall., ex articolo 15, allorche’ il p.m. presento’ la richiesta di fallimento nel corso dell’udienza fissata per la comparizione delle parti sulla proposta di concordato “in bianco” ed il tribunale concesse mero termine per note, e sebbene nel corso di questo termine la societa’ avesse presentato una nuova domanda di concordato “pieno”: dato che, secondo il procedimento L. Fall., ex articolo 162, l’istanza di fallimento puo’ essere proposta anche verbalmente nel corso dell’udienza camerale, restando allora affidato al giudice lo stabilire il modo di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, nella specie assicurata mediante la concessione del termine per note; ne’ la presentazione della domanda di concordato preventivo “pieno” durante tale termine imponeva la fissazione di nuova udienza camerale, essendo state definite le domande di concordato pendenti, dichiarate inammissibili con decreti pubblicati contestualmente alla sentenza di fallimento; b) il decreto di inammissibilita’ della proposta di concordato in bianco fu ben reso, posto l’omesso deposito degli atti e dei documenti nel termine fissato dal tribunale e la rinuncia al ricorso stesso; c) il tribunale ha fondatamente ritenuto pretestuosa ed abusiva, dunque inammissibile, la seconda domanda di concordato, posto che al ricorso non era allegato il piano concordatario L. Fall., ex articolo 161, comma 2, lettera e), meramente menzionato: e, pur volendo ritenere mera irregolarita’ la presenza del piano nel ricorso e non in un documento separato, esso mancava dei requisiti minimi per la doverosa informazione ai creditori, in quanto la stima dell’albergo non forniva notizie sul mercato immobiliare del luogo e sulle concrete possibilita’ di vendita e realizzo, mancava l’indicazione analitica di costi e dei ricavi attesi dall’attivita’ d’impresa in continuita’, stante l’inidoneita’ palese del budget economico-finanziario, sia con riguardo all’attivita’ di ristorazione, sia a quella di produzione di energia elettrica, senza nessun effettivo cash flow passato o ragionevole previsione; mentre la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa e’ carente, non riportando se non sinteticamente i dati di bilancio, ne’ chiarendo la genesi dell’indebitamento e i rapporti contrattuali con i fornitori; le carenze informative predette sono confermate ex post dalle risultanze della verifica del passivo, che e’ superiore per circa Euro 400.000,00 a quello prospettato con il ricorso, nonche’ dalla domanda di ammissione al passivo di soggetto che rivendica i pannelli solari e gli inverter dell’impianto fotovoltaico perche’ oggetto di furto; d) sussiste lo stato d’insolvenza, avendo il tribunale rilevato lo squilibrio tra poste attive e passive tale da integrare la nozione, analizzando la corte territoriale le singole poste: in particolare, essa rileva come l’insolvenza e’ stata cagionata dagli ingenti investimenti nel settore della produzione di energia elettrica, non seguiti da adeguati ricavi a causa delle scelte governative nel settore; a fonte di debiti per Euro 1,9 milioni, i proventi da destinare ai creditori sono palesemente inadeguati; vi e’ la revoca degli affidamenti bancari ed un dato previsionale inattendibile, ne’ potendo essere facilmente liquidato il patrimonio immobiliare, quanto all’albergo perche’ in istato di abbandono, quando all’impianto fotovoltaico anche perche’ di difficile commerciabilita’,anche tenuto conto delle pretese di un terzo che ne afferma la provenienza furtiva di alcune componenti.

Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla societa’ soccombente e dal suo amministratore, affidato a tre motivi.

Resiste la procedura con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 6, 7 e articolo 162, comma 2, per non avere la corte del merito ritenuto privo di legittimazione attiva il pubblico ministero, il quale esercito’ i suoi poteri fuori dai presupposti della L. Fall., articolo 7, ed in sede di comparizione delle parti nel procedimento di ammissione al concordato, senza attendere l’esito delle decisioni di inammissibilita’ delle proposte concordatarie: mentre l’organo pubblico deve attendere la notitia decoctionis costituita dalla trasmissione degli atti da parte del tribunale fallimentare.

Con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame della proposta concordataria di dismissione dell’impianto fotovoltaico, nonche’ la violazione e falsa applicazione dell’articolo 935 c.c. e L. Fall., articolo 5, avendo errato la sentenza impugnata nel ritenere non liquidabile il predetto asset immobiliare, dall’ingente valore commerciale, per il fatto della rivendica da parte di terzi della proprieta’ di alcune parti, senza verificare l’avvenuta accessione ex articolo 935 c.c..

Con il terzo motivo, si lamenta la violazione della L. Fall., articolo 15, con nullita’ del procedimento, per non essere stato nuovamente convocato il debitore per l’audizione, a seguito della istanza di fallimento avanzata dal p.m. in sede di comparizione delle parti per la discussione della proposta di concordato preventivo.

2. – Il primo motivo e’ infondato.

E’ accaduto che il pubblico ministero, parte nel procedimento relativo alla proposta di concordato preventivo, abbia, nel corso dello stesso, chiesto il fallimento della societa’, avendone ravvisati i presupposti. Il tribunale ha assegnato al debitore, su sua istanza, termine per note.

All’esito, in pari data, ha dichiarato con decreto inammissibili le proposte di concordato e dichiarato con sentenza il fallimento della societa’, sulla base della istanza predetta del p.m..

E’, dunque, rispettato il principio sancito dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 15 maggio 2015, nn. 9935-9936), secondo cui in pendenza di un ricorso per concordato preventivo, il fallimento del debitore, su istanza delcreditore o richiesta del pubblico ministero, puo’ essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dalla L. Fall., articoli 162, 173, 179 e 180.

Cio’ che ivi si afferma, invero, e’ la necessita’ della richiesta di fallimento per procedere alla dichiarazione dopo l’esito negativo del procedimento di concordato, con la possibilita’ cioe’ della suddetta declaratoria solo dopo l’esaurimento con esito negativo della procedura di concordato: e’ il principio del necessario previo esame della domanda concordataria e della dichiarabilita’ del fallimento solo al verificarsi di uno dei possibili esiti negativi del concordato preventivo.

Del resto, la medesima decisione ha chiarito che proprio la trattazione congiunta delle due procedure comporta “la fruibilita’ in ciascuna procedura del materiale probatorio raccolto nell’altra, ma anche lo svolgimento di un pieno contraddittorio tra le parti in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi di entrambe le procedure concorsuali, garantendo il diritto di difesa del debitore”, onde “al momento della pronunzia negativa L. Fall., ex articoli 162, 173, 179 e 180, in ordine alla proposta di concordato, il tribunale puo’ decidere in via definitiva anche le istanze di fallimento riunite, dichiarando il fallimento del debitore se ne ricorrono i presupposti”.

Questa Corte ha gia’ affermato il principio, che ora si intende ribadire, secondo cui ben puo’ il p.m., che partecipa al procedimento sull’ammissibilita’ delconcordato preventivo, formulare la richiesta di fallimento in udienza, ivi compresa quella fissata dal tribunale ai fini della declaratoria di inammissibilita’ della domanda, rassegnando le proprie conclusioni orali, che comprendono, oltre alla valutazione negativa sulla proposta concordataria, anche l’eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell’imprenditore, di cui e’ venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alla procedura; ne’, pertanto, vi e’ necessita’ di una nuova udienza L. Fall., ex articolo 15 (Cass. 13 aprile 2017, n. 9574).

Infatti, la L. Fall., articolo 162, comma 2, prevede che il tribunale, ove ritenga insussistenti i presupposti delconcordato, con decreto dichiari inammissibile la proposta, onde, su istanza del creditore o richiesta delp.m., possa dichiarare di conseguenza il fallimento deldebitore, se ne ricorrono i presupposti.

Il quadro sistematico della legittimazione attiva del p.m. a presentare la richiesta e’, peraltro, completato dalla L. Fall., articolo 161, comma 5, il quale dispone che la domanda di concordato sia comunicata al pubblico ministero, cui viene pure trasmessa la copia degli atti e dei documenti depositati: dunque, il p.m. e’ informato della domanda di concordato preventivo, ai fini dell’intervento nella procedura e dell’eventuale richiesta di fallimento.

Parimenti, rileva al riguardo il disposto della L. Fall., articoli 6 e 7, di cui il primo attribuisce l’iniziativa all’ufficio pubblico per la dichiarazione di fallimento ed il secondo, in particolare, la prevede ove l’insolvenza risulti dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un “procedimento civile”, senza limitazioni di sorta.

Dunque, il legislatore – una volta venuta meno la possibilita’ di dichiarare il fallimento d’ufficio – ha ampliato la legittimazione del p.m. alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis nell’ambito dell’assolvimento dei propri compiti d’ufficio.

La volonta’ del pubblico ministero, in tal modo informato della proposta di concordato L. Fall., ex articolo 161, comma 5, per consentirne la partecipazione al procedimento, puo’ essere manifestata proprio nell’udienza, nella quale lo stesso presenta le conclusioni orali.

Si tratta dell’udienza fissata dal giudice nell’ambito della procedura di concordato per l’audizione del debitore in vista dell’eventuale declaratoria d’inammissibilita’ del concordato stesso; o anche – come nella specie – per dichiararne l’improcedibilita’ alla stregua di una rinuncia alla domanda di concordato.

A tale udienza, dunque, il pubblico ministero partecipa e rassegna le proprie conclusioni a verbale, le quali possono comprendere non soltanto la valutazione sulla proposta concordataria, ma altresi’ la conseguente richiesta di dichiarazione del fallimento, qualora emerga dagli atti una situazione di vera e propria insolvenza, e non di semplice crisi reversibile, dell’impresa debitrice.

La formale conoscenza, da parte del debitore, dell’esistenza della iniziativa del p.m. per la dichiarazione di fallimento e’ sufficiente quale invito ad esercitare il diritto di difesa.

La stessa decisione ora citata rileva correttamente come, se pure non si voglia ritenere direttamente applicato la L. Fall., articolo 7, che presuppone l’alterita’ delprocedimento, alla sua ratio peraltro la specifica disciplina della richiesta L. Fall., ex articolo 162, comma 2, in toto si conforma, rendendo possibile che il p.m. apprenda da se’, nello stesso procedimento cui partecipa, le notizie da porre a fondamento della richiesta di fallimento.

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