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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza  6 novembre 2013, n. 24990 

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13.1 – 31.3.2010 la Corte d’Appello di Roma rigettò il gravame proposto da M.S. avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento collettivo intimatogli dalla Hospital Appia srl (oggi, a seguito di successive incorporazioni, San Raffaele spa). A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò che:
– restando la decisione imprenditoriale di ridurre il personale insindacabile nell’an e vincolata nel quomodo, appariva assorbente il rilievo che la Società aveva deciso di sopprimere il reparto cucina, a cui il M. era da tempo adibito, e che aveva effettivamente proceduto a licenziare tutti gli addetti a tale reparto, com’era pacifico;
– rimaneva con ciò assorbita la lamentata mancata valutazione della circostanza che, a distanza di nove mesi dal licenziamento, secondo un comunicato sindacale, sarebbe divenuto necessario assumere nuovo personale;
– la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non doveva interessare l’intera azienda, poiché la soppressione dell’attività di cucina non era avvenuta in base ad una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma in base a comprovate e concordate, con le organizzazioni sindacali, esigenze tecnico produttive ed organizzative, che avevano dato luogo alla riduzione del personale;
– essendo stata soppressa l’intera unità produttiva, l’individuazione delle varie figure professionali non poteva che coincidere con gli addetti alla medesima, il che, a posteriori, aveva consentito l’individuazione dei nominativi in esubero;
– l’appellante non aveva specificamente censurato le osservazioni del primo Giudice circa la sua legittima adibizione, per circa un anno e sino al momento della sua soppressione, al reparto cucina; inoltre, con riferimento alla categoria di appartenenza, prevedente espressamente tra le mansioni di riferimento quelle di pulizia, che costituivano l’attività prevalente del M. , non poteva ritenersi che fosse più qualificante svolgere tali mansioni in altri reparti, tanto più che l’interessato non aveva avuto nulla da obiettare in ordine al suo trasferimento presso il reparto cucina;
– restava così assorbita anche la doglianza relativa all’errata indicazione delle figure professionali nelle comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, legge n. 223/91;
– l’avvenuto licenziamento di tutti gli addetti al suddetto reparto aveva comportato che non vi fosse spazio per qualsivoglia censura in ordine ai criteri di scelta e alla loro formazione;
– doveva escludersi che la comunicazione agli uffici pubblici fosse giunta in ritardo, essendo peraltro decisiva la tempestività della loro spedizione;
– la possibilità di una diversa collocazione era esclusa dalla corretta individuazione di un solo reparto da sopprimere e dalla dedotta assunzione di altri lavoratori della stessa qualifica solo molti mesi dopo la procedura di riduzione di personale;
– in ordine alla riassunzione, la Società aveva chiaramente esplicitato i punteggi assegnati ai vari licenziati e gli stessi non avevano formato oggetto di specifiche censure da parte del M. ;
– in ordine alla dedotta promiscuità e fungibilità di mansioni tra il personale licenziato e quello rimasto in azienda, doveva ribadirsi la legittimità dell’adibizione del M. al reparto soppresso e la legittimità del licenziamento di coloro che vi erano addetti;
– quanto al dedotto collegamento negoziale in frode alla legge, doveva evidenziarsi che, salvi i casi di utilizzo promiscuo della manodopera e di direzione e gestione parimenti comune, il collegamento economico tra società non vale ad escluderne l’individualità soggettiva giuridica;
– circa il mancato accertamento di un’ipotesi di cessione d’azienda, andava evidenziato che non vi era stata contestazione di quanto accertato dal primo Giudice, ossia che il servizio mensa era stato soppresso e che la diversa società che lo aveva in seguito gestito aveva utilizzato attrezzature, macchinari e capitali propri, in diversi locali;
– non erano state neppure indicate le circostanze su cui il Tribunale avrebbe omesso di ammettere le prove.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, M.S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su undici motivi e illustrato con memoria.
La San Raffaele spa ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. L’eccezione di nullità del ricorso per non essere stata la procura sottoscritta dal ricorrente ed autenticata dal procuratore è infondata, risultando per contro, in calce al mandato a margine, la firma della parte e l’autentica del difensore.
Parimenti infondata è l’eccezione di tardività del ricorso, poiché il termine semestrale di cui al novellato art. 327 c.p.c. si applica ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge di riforma (4.7.2009) e, quindi, non al presente giudizio.
2. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 4, 5 e 24 legge n. 223/91, nonché vizio di motivazione, rilevando, in relazione alla dedotta mancanza di qualsivoglia trasformazione dell’attività industriale che riguardava il suo posto di lavoro, l’obbligo per l’impresa di agire in buona fede e di motivare le scelte, con un comportamento che doveva essere ispirato a piena lealtà nel corso dell’intera procedura.
2.1 Il motivo è generico e quindi inammissibile, non contenendo puntuali censure alle articolate argomentazioni della Corte territoriale, che non si è limitata ad affermare il principio di diritto applicabile, ma ha evidenziato l’effettiva soppressione del reparto presso cui il M. era impiegato e il consequenziale licenziamento di tutti gli addetti.
3. Con il secondo motivo si lamenta l’intempestività della comunicazione di inizio della procedura e il vizio di motivazione sul punto.
3.1 La Corte territoriale ha espressamente esaminato la questione, nei termini, lineari e privi di contraddittorietà, già indicati nello storico di lite, onde deve escludersi il dedotto vizio di motivazione, essendo il sindacato di legittimità limitato al controllo sotto il profilo della coerenza logico formale della motivazione ed essendo per contro inibita la revisione del ragionamento decisorio, che si tradurrebbe in un’inammissibile nuova valutazione di merito. Ciò premesso il motivo all’esame risulta inammissibile laddove si risolve nella richiesta a questa Corte di riesaminare il contenuto e la portata della documentazione prodotta.
4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 5, comma 3, legge n. 223/91, la violazione dei principi di ragionevolezza, obiettività, correttezza e buona fede, nonché il vizio di motivazione, sul rilievo che non sarebbe stata oggetto di comunicazione la conversione degli spazi adibiti al reparto cucina e la prossima necessità di nuove assunzioni.
4.1 Il motivo presenta palesi profili di inammissibilità, non essendo stato riprodotto il contenuto della comunicazione di cui si lamenta la mancanza di trasparenza e veridicità.
Per completezza di motivazione, deve peraltro rilevarsi che la doglianza è infondata anche nel merito, dovendo le comunicazioni concernere le ragioni della riduzione del personale e restandone evidentemente escluse circostanze future e meramente ipotetiche circa la necessità, in epoca successiva, dell’assunzione di nuovo personale.
5. In via di priorità logica va esaminato il quinto motivo, con il quale, lamentando violazione di plurime disposizioni di legge e violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e di solidarietà sociale di cui agli artt. 2 e 41 della Costituzione, nonché vizio di motivazione, si deduce che avrebbe dovuto aversi riguardo, nell’individuazione dei dipendenti da licenziare, all’intero complesso organizzativo e produttivo dell’azienda e non solo a quelli addetti all’unità operativa soppressa.
5.1 Il motivo è infondato alla luce della condivisa giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel caso in cui sia disposta la chiusura di un settore o ramo d’azienda, tenuto conto che, ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta dettati dall’art. 5 legge n. 223/91, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità può essere effettuata avendo riguardo soltanto ai lavoratori addetti al settore o al ramo interessato dalla chiusura o dalla ristrutturazione e non a quelli addetti all’intero complesso organizzativo e produttivo, qualora si accerti che queste riguardino effettivamente in via esclusiva detto settore o ramo d’azienda ed esauriscano in tale ambito i loro effetti, dovendosi giudicare della completezza delle informazioni esclusivamente sotto il profilo funzionale di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta di cessare l’attività, insindacabile nel merito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7169/2003; 13182/2003; 5700/2004; 10590/2005; 4970/2006; 13381/2008).
6. Il quarto e il nono motivo, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Con il quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 4, commi 3 e 9, legge n. 223/91, anche con riferimento all’art. 51 del CCNL di settore, e violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 cc. e di solidarietà sociale di cui agli artt. 2 e 41 della Costituzione, nonché vizio di motivazione, con riferimento alla falsità della qualifica di “ausiliario addetto alla cucina”.
Con il nono motivo si assume violazione degli artt. 2103 e 2087 cc e dell’art. 51 del CCNL di settore relativo all’inquadramento del personale nel sistema di classificazione, per omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle mansioni ed al livello di inquadramento del ricorrente in riferimento al lamentato danno per la dequalificazione.
6.1 Entrambe le doglianze sono infondate.
È stato infatti irretrattabilmente accertato in fatto dai Giudici del merito che il M. era stato adibito, per circa un anno e sino al momento della sua soppressione, al reparto cucina; che la sua categoria di appartenenza prevedeva espressamente tra le mansioni di riferimento quelle di pulizia, le quali costituivano la sua attività prevalente; che il lavoratore, inoltre non aveva avuto nulla da obiettare in ordine al suo trasferimento presso il reparto cucina. Al contempo risulta che tutto il personale addetto al reparto soppresso è stato licenziato.
Ne discende la sostanziale irrilevanza delle censure all’esame, sia per ciò che riguarda la formale indicazione della qualifica, sia per ciò che concerne l’espletamento delle mansioni svolte, in relazione alla legittima ricomprensione del ricorrente nell’ambito dei lavoratori da licenziare a seguito della soppressione del reparto presso cui era impiegato.
7. Con il sesto motivo, lamentando violazione di plurime disposizioni di legge e violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 cc. e di solidarietà sociale di cui agli artt. 2 e 41 della Costituzione, nonché vizio di motivazione, si deduce che la cosiddetta “griglia comparativa”, mai presa in considerazione nel corso della procedura, seppure allegata alla comunicazione finale, appariva essere un documento estraneo alla procedura stessa, redatto unilateralmente dalla parte datoriale senza l’accordo delle parti sindacali, così da inficiare la validità della stessa comunicazione finale.
7.1 Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi riportato il contenuto della comunicazione a cui la doglianza si riferisce.
Per completezza di motivazione deve peraltro osservarsi che la censura, ove ammissibile, sarebbe infondata anche nel merito, posto che l’accertamento dell’avvenuto licenziamento di tutti gli addetti al reparto soppresso e la legittimità, per quanto già osservato, della restrizione della platea dei lavoratori licenziandi al personale ivi impiegato rende evidentemente superflua, ai fini della legittimità della messa in mobilità, la considerazione di una “griglia comparativa”.
8. Con il settimo motivo, lamentando violazione di plurime disposizioni di legge e violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 cc. e di solidarietà sociale di cui agli artt. 2 e 41 della Costituzione, nonché vizio di motivazione, si deduce che la parte datoriale, con la comunicazione iniziale, si era limitata ad indicare l’impossibilità di soluzioni alternative alla procedura di mobilità, omettendo qualsiasi informazione ad altre forme difensive dell’occupazione.
8.1 Per quanto risulta dal passo della comunicazione riportato in ricorso, la parte datoriale aveva indicato la non ipotizzabilità di soluzioni alternative, indicando espressamente la non applicabilità del ricorso alla cassa integrazione e ai contratti di solidarietà; ciò risulta coerente con gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 223/91, restando riservato all’eventuale esame congiunto di cui al successivo comma 5 l’esame della possibile diversa utilizzazione del personale, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; non è quindi necessario, ai fini della ritualità della comunicazione, che la parte datoriale indichi, specificamente, l’impossibilità di adozione di tutti i rimedi alternativi astrattamente ipotizzabili. Il motivo all’esame va dunque disatteso.
9. Con l’ottavo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 24 legge n. 223/91, dell’art. 15 legge n. 300/70 e degli artt. 3 e 41 della Costituzione, nonché vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza di un cosiddetto “accordo a fotografia” dei lavoratori licenziandi.
9.1 Il motivo è infondato, stante l’accertamento dell’avvenuto licenziamento di tutti gli addetti al reparto soppresso e la legittimità, per quanto già osservato, della restrizione della platea dei lavoratori licenziandi al personale ivi impiegato, che, come tale, resta necessariamente predeterminato.
Ed invero la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che in tema di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, di cui alla legge n. 223/91, con accordo sindacale possono essere determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge e, in particolare, può anche attribuirsi rilievo soltanto alle esigenze tecnico – produttive ed organizzative del complesso aziendale, sempre che venga rispettato il principio di non discriminazione tra i lavoratori e quello della razionalità delle regole pattuite (cfr, Cass., n. 9153/2003; cfr, altresì, ex plurimis, Cass., nn. 11886/2006;2429/2012).
10. Con il decimo motivo si deduce violazione dell’art. 8, comma 1, legge n. 223/91 e dell’art. 15 legge n. 264/49, nonché vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla violazione del diritto di precedenza nelle successive assunzioni, in relazione al possesso dei requisiti di iscrizione nelle liste di mobilità e del mancato reperimento di una nuova occupazione.
10.1 Il motivo è inammissibile sia per la sua genericità, non essendo stati indicati nel ricorso stesso i lavoratori successivamente riassunti e, in tesi, privi dei suddetti requisiti; sia per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto dei documenti dai quali dovrebbe precisamente desumersi la ricorrenza dei presupposti fattuali richiamati; sia perché, per come svoltarla doglianza si risolve nella richiesta di un accertamento di fatto inammissibile in sede di legittimità.
11. Con l’undicesimo motivo si denuncia violazione degli artt. 1966, 2103 e 2113 cc, nonché vizio di motivazione, deducendo che l’intera operazione coordinata del recesso datoriale (esternalizzazione del servizio cucina, licenziamento dei dipendenti, riassunzione con mansioni diverse ed inferiori beneficiando delle agevolazioni collegate alla mobilità, appalto del servizio mensa alla ditta cessionaria) aveva comportato una sostanziale elusione degli artt. 2103 e 2113 cc, fino ad un’eventuale frode alla legge, in ragione del collegamento funzionale dei singoli negozi posti in essere.
11.1 Il motivo è infondato, perché si risolve nella mera prospettazione di fatti, privi di per sé di decisività, senza l’indicazione delle prove da cui dovrebbe desumersi il loro preteso collegamento elusivo o addirittura fraudolento.
12. La deduzione conclusiva, con la quale si lamenta la mancata ammissione delle istanze istruttorie già denegate in primo grado, è inammissibile, sia perché non si è tradotta in uno specifico motivo di ricorso, sia perché non sono state neppure indicate (e, tanto meno, trascritte nel loro contenuto) le prove della cui mancata ammissione ci si duole.
13. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate con in dispositivo e da distrarsi a favore del difensore antistatario avv. Davide Gallotti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese, da distrarsi a favore del difensore avv. Davide Gallotti e che liquida in Euro 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta), di cui Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compenso, oltre accessori come per legge.

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