Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2140

Gli enti locali hanno facoltà di assegnare a un dipendente funzioni professionalmente equivalenti in quanto ciò rientra nel potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro

Nella disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, il concetto di equivalenza delle mansioni è formale, cioè ancorato a una valutazione demandata ai contratti collettivi. Ne segue che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni  possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pa

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 27 gennaio 2017, n. 2140

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6864-2011 proposto da:

COMUNE DI CASTELRAIMONDO C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 493/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 16/11/2010, R.G. N. 476/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 493 /2010, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale di Camerino, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti del Comune di Castelraimondo, aveva condannato l’ente locale a reintegrare il ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte di comandante della polizia municipale.

2. Il (OMISSIS), dipendente del Comune anzidetto con qualifica di area D, aveva svolto per diversi anni le suddette funzioni fino a quando venne operata una riorganizzazione degli uffici con trasferimento dell’ufficio statistica nel settore della vigilanza, di cui faceva parte anche il servizio di Polizia municipale. In tale contesto il (OMISSIS) era stato trasferito all’Ufficio statistica con funzioni di responsabile. Il dipendente aveva impugnato la delibera di giunta n. 101 del 3 luglio 2004 con cui gli erano state revocate le mansioni di comandante della Polizia municipale, lamentando la minusvalenza delle nuove mansioni in raffronto alle precedenti.

3. La Corte territoriale, sostanzialmente condividendo l’iter argomentativo del primo giudice, ha ravvisato la violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, osservando che “una volta ritenuto, sulla base dell’indagine effettuata, che le mansioni di responsabile del servizio statistica siano inferiori a quelle di comandante di polizia municipale, perche’ quantitativamente assai limitate (anche in ragione del numero degli abitanti del comune), ripetitive, non implicanti controllo o coordinamento di sottoposti, non necessitanti l’utilizzo del bagaglio professionale acquisito, il demansionamento e’ provato nel giudizio”.

4. Il Comune di Castelraimondo propone ricorso affidato ad un unico articolato motivo. Resiste il (OMISSIS) con controricorso, seguito da memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il Comune censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’articolo 2103 c.c., richiamato dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, dell’articolo 2727 c.c., articolo 2729 c.c. e articolo 115 c.p.c.. Deduce – in sintesi – che, ai fini dell’equivalenza della mansioni per l’accertamento dell’osservanza del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, nonche’ dell’articolo 3 CCNL di comparto e nel rispetto dell’articolo 2103 c.c., i nuovi compiti non potevano considerarsi non equivalenti a quelli in precedenza svolti dal (OMISSIS). La Corte di appello aveva trascurato di considerare che le funzioni proprie dell’Ufficio statistica risultavano inserite, nel nuovo assetto organizzativo dell’ente, tra quelle proprie della vigilanza e che quindi il (OMISSIS) era stato preposto ad un ufficio appartenente alla stessa area di cui faceva parte il servizio della polizia municipale. Nel quadro della fungibilita’ delle prestazioni ricomprese nello stesso alveo, nulla impedisce che i compiti dell’uno o dell’altro ufficio possano essere svolti dalle medesime professionalita’ applicate al settore. I giudici di merito avevano ignorato che, trattandosi di una P.A., l’avvicendamento poteva essere motivato da ragioni di natura organizzativa e strutturale e che l’equivalenza delle mansioni non poteva rispondere ai medesimi criteri applicati all’impresa privata. Il mutamento di mansioni non aveva comportato alcuna deminutio della retribuzione globalmente goduta dal (OMISSIS), che difatti non aveva rivendicato differenze retributive, ma il diritto a permanere nella posizione di comandante della Polizia municipale.

2. Il ricorso e’ fondato.

3. Va premesso che la riconduzione della disciplina del lavoro pubblico alle regole privatistiche del contratto e dell’autonomia privata individuale e collettiva, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, non ha eliminato la perdurante particolarita’ del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per cio’ che riguarda l’organizzazione del lavoro resta pur sempre condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilita’ finanziaria generale. In questa ottica il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 ha disciplinato interamente la materia delle mansioni all’articolo 52, e, al comma 1, ha sancito il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi (testo anteriore alla sostituzione operata dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, articolo 62, comma 1). La lettera del citato articolo 52, comma 1, specifica un concetto di equivalenza “formale”, ancorato cioe’ ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che, condizione necessaria e sufficiente affinche’ le mansioni possano essere considerate equivalenti e’ la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalita’ specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. 3.1. A partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/08, e’ principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l’articolo 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52 (come gia’ detto, nel testo anteriore alla novella recata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009, articolo 62, comma 1, inapplicabile ratione temporis al caso in esame) – che assegna rilievo, per le esigenze di duttilita’ del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalita’ in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 17396/11; Cass. n. 18283/10; Cass. sez. un. n. 8740/08; v. piu’ recentemente, Cass. n. 7106 del 2014 e n. 12109 e n. 17214 del 2016). Dunque, non e’ ravvisabile alcun demansionamento qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni. Restano, dunque, insindacabili tanto l’operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l’operazione di verifica dell’equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria.

3.2. Condizione necessaria e sufficiente affinche’ le mansioni possano essere considerate equivalenti e’ la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalita’ acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all’aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalita’ acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico (cfr. Cass. n. 11835 del 2009).

3.3. Invero, l’equivalenza in senso formale e’ anche ribadita dalla norma contrattuale, dal momento che l’articolo 3, comma 2 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, che viene in applicazione nella specie, prevede che “Ai sensi del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 56 come modificato dal Decreto Legislativo n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente l’equivalenti, sono esigibili, l’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro”.

3.4. Incidentalmente, va osservato che resta comunque salva l’ipotesi che la destinazione ad altre mansioni abbia comportato il sostanziale svuotamento dell’attivita’ lavorativa. Trattasi di questione che, tuttavia, giova rimarcare, esula dall’ambito delle problematiche sull’equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoche’ integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico impiego (Cass. n. 11835 del 2009, n. 11405 del 2010, Cass. n. 687 del 2014).

4. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, errando nel ritenere, sulla base di una verifica in senso sostanziale della equivalenza, che il bagaglio professionale acquisito dal dipendente radicasse il suo diritto a permanere nelle medesime funzioni. Ha cosi’ omesso di valutare se, nel nuovo assetto organizzativo adottato dal Comune a seguito della delibera di giunta n. 101 del 2004, la fungibilita’ fosse giustificata dalla sussumibilita’ delle nuove mansioni in quelle riconducibili ai profili propri della categoria D, di inquadramento del (OMISSIS).

5. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio, affinche’ sia rinnovata (rectius, effettuata) l’operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, onde stabilire se la posizione organizzativa successivamente attribuita al (OMISSIS) di responsabile dell’ufficio statistica e le mansioni assegnate fossero riconducibili, per contenuto professionale e livello di responsabilita’, ai profili propri della categoria D, di inquadramento del dipendente.

6. Si designa quale giudice di rinvio la Corte di appello di Ancona in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione

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