Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2142.

Nel pubblico impiego privatizzato vi può essere il “mobbing lavorativo”, se vi sono concatenati elementi di carattere persecutorio. Nel caso di specie, un vigile urbano era stato assegnato alle “pratiche cimiteriali”, e la sede di lavoro era una stanza che aveva tutte le caratteristiche della “camera mortuaria”. La sentenza ha anche precisato che – per determinare il “mobbing” – gli elementi persecutori devono essere sistematici, prolungati nel tempo, nonché lesivi della salute e della dignità

Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 27 gennaio 2017, n. 2142

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28071/2011 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 387/2011 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/04/2011, R.G. N. 52/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 387/2011, pronunciando sulle opposte impugnazioni, respinto l’appello proposto dal Comune di (OMISSIS), in accoglimento parziale dell’appello proposto da (OMISSIS), in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuto sussistente il mobbing subito dal dipendente pubblico, ha condannato il predetto Comune, datore di lavoro del (OMISSIS), al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico, di un importo, cosi’ rideterminato in appello, pari ad Euro 7.690,00, oltre che, sempre a titolo di danno non patrimoniale, per la lesione dell’immagine, della professionalita’ e della vita di relazione, di un importo pari alle retribuzioni corrispondenti alla categoria di inquadramento del lavoratore, per il periodo dal novembre 2004 e fino al 16 marzo 2006, somma maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data della notifica del ricorso di primo grado e fino al soddisfo.

2. La Corte di appello, premesso che era cessata la materia del contendere in ordine alla riammissione del (OMISSIS) nel Corpo della Polizia Municipale, avvenuta nel marzo 2006, ha svolto – in sintesi – le seguenti considerazioni.

a) Il provvedimento assunto dal Comune di (OMISSIS) in data 22 luglio 2004 con cui il dipendente venne assegnato a nuove mansioni, da Vigile Urbano a Istruttore Amministrativo, in connessione ad un giudizio di inidoneita’, era stato assunto dalla Giunta municipale in luogo del Dirigente, competente ad emetterlo.

b) La delibera era illegittima anche nella sostanza, in quanto la violazione dell’articolo 2103 c.c., era da ascrivere non alla negazione dello ius variandi datoriale in relazione a qualifiche formalmente equivalenti, ma per lo “svuotamento di fatto di mansioni”: il (OMISSIS) era stato “lasciato inattivo e senza compiti” o gli erano stati affidati “compiti ridottissimi”.

c) Tale situazione era sorta a partire dal settembre 2004, quando il dipendente venne trasferito all’area Tributi. Le deposizioni testimoniali avevano confermato che dal 7 al 15 ottobre 2004 vennero assegnati al (OMISSIS) compiti meramente esecutivi ed estremamente semplici. Tali attivita’ non erano riconducibili nell’alveo della qualifica rivestita di Vigile Urbano area C, ma erano proprie della inferiore area A (pag. 10 e 21 della sentenza).

d) Successivamente il lavoratore venne privato di ogni compito. Le deposizioni testimoniali avevano evidenziato che vi era stata una lunga inattivita’ a partire dalla fine del 2004 protrattasi per piu’ di un anno. Il (OMISSIS) era stato lasciato inattivo e isolato, privo di scrivania e di un ufficio, costretto a sostare in piedi nel corridoio (pag. 22 sent). Tale stato di inattivita’ si protrasse fino al 15 settembre 2005, epoca in cui riprese servizio presso il Comando dei Vigili Urbani in esecuzione di una ordinanza cautelare.

e) Con ordine di servizio del 19 dicembre 2005 adottato dal capo Area Tributi ( (OMISSIS)), il lavoratore venne assegnato allo svolgimento delle “pratiche cimiteriali”, con sede stabilita “presso gli uffici cimiteriali”. Dalle deposizioni testimoniali era emerso che fu accompagnato all'”entrata del cimitero” e gli fu detto che quella era la sua sede di lavoro. Nessuna specificazione in giudizio aveva reso il Comune circa i compiti che potessero essere svolti in detta “sede”, in assenza di uno sportello per il pubblico, ne’ come potessero essere eterodirette le attivita’ del dipendente dal capo dell’ufficio o come i suoi compiti potessero coordinarsi con quelli dei colleghi, posto che tali persone si trovavano tutte in una sede di lavoro diversa. “Ma cio’ che piu’ rileva e’ che il locale indicato dal (OMISSIS) nel provvedimento come gli uffici cimiteraili collocati all’esterno dell’Ente gia’ dotati di strumenti informatici e di mobilia, nelle fotografie prodotte dal (OMISSIS) (…) risulta essere una stanza che presenta varie suppellettili ed oggetti che fanno pensare in maniera inequivoca ad una camera mortuaria annessa al cimitero” (pag. 13, anche per la analitica la descrizione del locale). “Insomma un luogo igienicamente non adeguato, non conforme alle piu’ elementari norme di sicurezza, oltre che lesivo della stessa dignita’ umana”. “Sicche’ appare del tutto ovvio che, in primo luogo, fosse impossibile rendere la prestazione lavorativa in quel luogo, oltre che appare evidente che tale locale avesse una funzione al tempo stesso punitiva e rappresentativa, essendo volto a veicolare un messaggio chiaramente mobbizzante di cui era destinatario direttamente il lavoratore ed indirettamente anche gli altri, messaggio che ne’ lui, ne’ gli altri, colleghi o meno, avrebbero potuto fraintendere” (pagg. 13 e 14 sent.).

f) “Tale stato fu preordinato e voluto dal datore di lavoro e realizzato per il tramite del (OMISSIS) per finalita’ ritorsive, avendo il (OMISSIS) dato luogo a rimostranze, prima in sede extragiudiziaria e poi giudiziaria, in presenza di determinazioni datoriali che egli riteneva illegittime, reagendo anziche’ acquietarsi e subirle passivamente” (pag. 14, nonche’, per la descrizione analitica delle vicende pregresse, da pagg. 18 a pagg. 23 della sentenza).

g) In conclusione “…sono state provate non solo la situazione di protratta inattivita’ in cui e’ stato lasciato il (OMISSIS), ma anche una serie di situazioni mortificanti, quali l’essere lasciato senza scrivania e senza sedia e costretto a sostare nel corridoio in piedi, l’essere destinato al cimitero in un locale le cui condizioni consentono di definirlo non solo inidoneo, ma indecoroso per la funzione e irrispettoso della sua dignita’ di persona, l’essere stato allontanato fisicamente dai colleghi, oltre che, nel corso del tempo, spostato ripetutamente da un ufficio all’altro, pur di non essere mantenuto ai servizi interni del Corpo di Polizia Municipale…”. (pag. 24 sent.).

h) “Infine, appare indizio rilevante dell’isolamento cui conduce il mobbing, anche rispetto ai colleghi di lavoro, che allontanano il soggetto scomodo temendo a loro volta di essere oggetto di condotte ritorsive, il silenzio di molti colleghi sentiti al processo come testi….” (pag. 25 sent.).

i) La sistematica esposizione del (OMISSIS) ad atti vessatori con azione volta alla negazione stessa dell’individuo e della sua autostima, aveva provocato l’insorgere di una sindrome reattiva di grado medio, fonte di danno biologico, concorrente con il danno all’immagine e alla professionalita’, pure derivanti dal demansionamento e dalla complessiva azione dell’amministrazione, che nell’insieme aveva assunto i caratteri del mobbing (per la analitica motivazione in ordine alle risultanze della c.t.u. medico-legale e alla percentuale del danno biologico, nonche’ per il nesso tra comportamento mobbizzante e ulteriori danni non patrimoniali connessi alla lesione dell’immagine e della professionalita’: da pag. 14 a pag. 17 e da pag. 25 a pag. 28 sent.).

3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Comune di (OMISSIS) con otto motivi; il punto rubricato come nono motivo non costituisce un’autonoma censura, ma la sintesi delle conclusioni rassegnate. Il (OMISSIS) e’ rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 4 e 6, per avere la Corte di appello ritenuto illegittime le delibere della giunta comunale del luglio 2004, con cui il (OMISSIS) venne inquadrato nella qualifica Istruttore Amministrativo; tali determinazioni avevano ad oggetto modifiche della pianta organica, materia che esula dalla competenza dirigenziale. Dal secondo all’ottavo motivo il ricorso denuncia vizi di motivazione, cosi’ sintetizzabili: 2-3) omessa motivazione in ordine alla necessita’, da parte del Comune, nell’esercizio dello ius variandi, di rinvenire una collocazione adeguata al dipendente giudicato inidoneo ai servizi esterni; 4) contraddittoria motivazione in ordine alla disamina e valutazione delle deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) in merito alla ritenuta inattivita’ lavorativa in cui sarebbe stato lasciato il dipendente; 5) erronea valutazione di inattendibilita’ del teste (OMISSIS); 6) contraddittorieta’ della sentenza nella valorizzazione della deposizione della teste (OMISSIS) a fronte della deposizione del teste (OMISSIS); 7) motivazione contraddittoria circa la deposizione del teste (OMISSIS) in merito all’assegnazione della sede di lavoro del (OMISSIS) presso gli “uffici cimiteriali”; 8) omessa motivazione in ordine alla circostanza che il (OMISSIS) per circa tre anni (dal 1998 al 2001) svolse regolarmente la propria attivita’ in qualita’ di vigile urbano addetto anche ai servizi esterni.

2. Al punto nove, parte ricorrente contesta la sussistenza del mobbing, deducendo che il (OMISSIS) presto’ regolare servizio per un triennio senza nulla lamentare, ma nell’immediatezza del verbale della Commissione medica si rifiuto’ di prestare servizio esterno anche in via sporadica; il Comune chiese la revoca della qualifica di Agente di Polizia Municipale, non avendo necessita’ di un agente che prestasse servizio interno e procedette ad inquadrare il (OMISSIS) quale Istruttore Amministrativo; d) lo stesso viene successivamente assegnato all’Ufficio Tributi. Alla stregua dei fatti, non vi erano elementi per affermare l’esistenza di un intento persecutorio o di vessazioni poste in essere dal Comune ai danni del proprio dipendente.

3. Il ricorso e’ infondato.

4. Quanto alla questione di diritto oggetto del primo motivo, deve rilevarsene l’inammissibilita’ per essere il ricorso carente dei requisiti di indicazione e di allegazione, di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non risultando le delibere vertenti sullo ius variandi trascritte ne’ in tutto ne’ in parte e non essendo indicata la sede della loro produzione in giudizio (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009; cfr. pure Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013 n. 14784 del 2015 e, tra le piu’ recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015). Vi e’ un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

4.1. Il motivo e’ inammissibile anche per altra ragione: l’illegittimita’ dell’atto e’ stata valutata dalla Corte di appello anche (e soprattutto) per il demansionamento in cui il mutamento di assegnazione si espresse. Valutando il complesso delle acquisizioni istruttorie, la Corte di merito ha rilevato che sin da settembre/ottobre 2004 il (OMISSIS), nella nuova posizione assegnata, venne dapprima relegato a compiti esecutivi non riconducibili a profili della categoria di inquadramento (area C), ma riferibili addirittura a mansioni di area A, e successivamente venne privato del tutto delle mansioni.

4.2. Esula quindi dall’oggetto del giudizio ogni problematica sull’equivalenza delle mansioni in relazione al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, e dell’esercizio dello ius variandi datoriale in relazione alla dedotta esigibilita’ di tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria. Il (OMISSIS) non venne adibito alle mansioni proprie del profilo assegnato di Istruttore Amministrativo, ma ad altre (ben inferiori) non riconducibili a da quelle proprie della categoria di appartenenza. Del pari, la sottrazione pressoche’ integrale delle funzioni da svolgere costituisce ipotesi vietata anche nell’ambito del pubblico impiego (Cass. n. 11835 del 2009, n. 11405 del 2010, nonche’ Cass. n. 687 del 2014).

5. Per il resto, il ricorso sostanzialmente tende a proporre una diversa valutazione dei fatti con formulazione, in definitiva, di una richiesta di duplicazione del giudizio di merito. Costituisce principio consolidato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

5.1. Nella specie, la Corte di merito ha ricostruito, alla stregua delle risultanze della prova testimoniale e documentale, i numerosi elementi atti a configurare, nel loro concorso, il mobbing lavorativo. Come questa Corte ha affermato, a tal fine devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalita’ o della dignita’ del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrita’ psico-fisica e/o nella propria dignita’; d) l’elemento soggettivo, cioe’ l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass. 17698 del 2014).

5.2. La ricostruzione della vicenda operata dal giudice di merito e’ agevolmente sussumibile nella fattispecie astratta cosi’ definita. La soluzione si fonda su un giudizio valutativo immune da vizi logici e adeguato a sorreggere la decisione, dovendo altresi’ osservarsi che il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realta’, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’.

5.3. Ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilita’ per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Ne’, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le e’ demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto (v. Cass. n. 3161/2002).

5.4. Deve poi osservarsi, quanto alle censure vertenti sulla omessa considerazione di fatti ritenuti decisivi, che costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134), quello la cui differente considerazione e’ idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368 del 31 luglio 2013); la nozione di decisivita’ concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensi’ la stessa idoneita’ del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, inerisce al nesso di casualita’ fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo peraltro necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non gia’ la sola possibilita’ o probabilita’ di essa. (v., ex plurimis, Cass. n. 3668 e 20612 del 2013).

5.5. Nella specie, i dedotti vizi di motivazione non corrispondono al modello enucleabile negli esposti termini dal n. 5 del citato articolo 360 c.p.c., poiche’, si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice del rinvio; nel valutare le stesse risultanze istruttorie da quest’ultimo esaminate; nel trarne implicazioni e spunti per la ricostruzione della vicenda in senso difforme da quello esposto nella sentenza impugnata; nel desumerne apprezzamenti circa la maggiore o minore valenza probatoria di alcun elementi rispetto ad altri. Essi, dunque, incidono sull’intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per cio’ stesso estranee all’ambito meramente estrinseco entro il quale e’ circoscritto il giudizio di legittimita’ (v. ex plurimis Cass. n. 6288 del 2011).

6. Il ricorso va, pertanto, respinto. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimita’, in mancanza di attivita’ difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *