Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 settembre 2016, n. 17969

Nei casi di costituzione d’un rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore, ai sensi dell’art. 27 c. 1 del D. Lgs. 276/2003, gli atti di gestione del rapporto posti in essere dal somministratore producono nei confronti dell’utilizzatore tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamento, con conseguente onere del lavoratore di impugnare il licenziamento nei confronti di quest’ultimo ai sensi dell’art. 6 della legge 604/1966

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 13 settembre 2016, n. 17969

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26158/2013 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SCARL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 476/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, deposita il 21/05/2013, R.G.N. 64/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) aveva adito il Tribunale di Parma per fare accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con (OMISSIS) srl, la illegittimita’ dell’allontanamento dal servizio avvenuto il 21.5.2007 a seguito del recesso comunicatogli dalla societa’ (OMISSIS) soc. coop a r.l., e per ottenere la condanna delle due societa’ al pagamento di differenze retributive, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento all’effettiva reintegrazione. Tanto sull’assunto di avere lavorato per la (OMISSIS) srl in virtu’ di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto con la (OMISSIS) soc. coop a r.l..
2. Il Tribunale, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS), aveva condannato quest’ultima al pagamento di differenze retributive, aveva dichiarato l’illegittimita’ del licenziamento intimato dalla (OMISSIS) e aveva pronunciato nei confronti di quest’ultima i provvedimenti restitutori economici e reali previsti dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18.
3. Adita dal lavoratore, la Corte di Appello di Bologna, per quanto oggi rileva, ha confermato la statuizione di primo grado che aveva dichiarato la decadenza del lavoratore dal diritto di impugnare il licenziamento nei confronti della (OMISSIS) srl.
4. Ha rilevato che non era stato dimostrato che vi fosse stato un licenziamento orale risultando, di contro, dimostrato, ed anche ormai inoppugnabilmente accertato dalla sentenza di primo grado non impugnata sul punto, che l’attivita’ lavorativa prestata in favore di Italrchivi era stata interrotta dal licenziamento adottato in forma scritta dalla (OMISSIS).
5. Ha ritenuto non conferente il richiamo ai principi elaborati con riguardo alla L. n. 1369 del 1960 e, ricondotta, la vicenda dedotta in giudizio, al Decreto Legislativo n. 275 del 2003, articolo 27, ha ritenuto che il comma 2, di questa disposizione, nel riferire all’utilizzatore tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, imponeva al (OMISSIS) di impugnare il licenziamento intimato dalla societa’ (OMISSIS) spc. coop a r.l. anche nei confronti di (OMISSIS), impugnazione che mancava.
6. Il (OMISSIS) chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale resiste (OMISSIS) srl.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. I motivi di ricorso.
8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 6, errata riconduzione dei fatti al diritto ed illogicita’ della motivazione, deducendo che, poiche’ la (OMISSIS) non aveva adottato nei confronti di esso ricorrente alcun licenziamento in forma scritta, non trovava applicazione il termine decadenziale previsto dalla L. n. 604 del 1966, articolo 6.
9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 6, assumendo che, pur aderendo alla tesi esposta nella sentenza impugnata, secondo cui del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 27, comma 4, che imputa all’interposto gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro posti in essere dall’interponente, l’atto di impugnazione del licenziamento del lavoratore indirizzato a quest’ultimo avrebbe efficacia anche nei confronti dell’interposto.
10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 6, con riferimento al destinatario dell’atto di impugnazione stragiudiziale nelle fattispecie di somministrazione irregolare.
11. Sostiene che, dovendo il licenziamento adottato dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l, considerarsi “tamquam non esset” e non avendo la ItaIrchivi adottato alcun provvedimento risolutorio non sussisteva alcun onere di impugnativa, a carico di esso lavoratore, nei confronti di quest’ultima.
12. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso formulate dalla controricorrente perche’, in ciascuno dei motivi di ricorso, i diversi profili di censura risultano esplicitati in maniera chiara ed autosufficienza.
Esame dei motivi.
13. I tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
14. Del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 27 (rubricato “Somministrazione irregolare”) stabilisce:
“1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 20 e all’articolo 21, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo’ chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. 3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e’ limitato esclusivamente, in conformita’ ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non puo’ essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all’utilizzatore”.
15. La disposizione pur rievocando al primo comma, il vecchio meccanismo sanzionatorio della L. n. 1369 del 1960, in quanto prevede che il lavoratore ha facolta’ di chiedere ai sensi dell’articolo 414 c.p.c. “la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze” del soggetto “che ne ha utilizzato la prestazione…con effetto dall’inizio della prestazione” se ne differenzia notevolmente.
16. Disponendo, infatti, in maniera espressa ed inequivoca che “tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o per la gestione del rapporto,..si intendono compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”, sancisce che l’utilizzatore subentra nei rapporti cosi’ come costituiti e poi gestiti dal somministratore.
17. Deve, pertanto, ritenersi che, sia per quel che riguarda la tipologia di lavoro, che viene ricondotto all’utilizzatore negli stessi termini in cui era stato voluto (costituito) e poi gestito dal somministratore, sia per quanto riguarda gli atti di gestione del rapporto, questi producono, per espressa volonta’ del legislatore, tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamento.
18. A quanto appena osservato consegue che il licenziamento anche se intimato, come nella fattispecie in esame, dal somministratore dovra’ essere impugnato nei sessanta giorni successivi alla sua comunicazione, pena la ordinaria decadenza dell’azione di annullamento anche rispetto all’utilizzatore, non potendo ormai trovare applicazione i principi affermati da questa Corte con riguardo alla L. n. 1369 del 1960.
19. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il conclusione il ricorso va respinto con affermazione del seguente principio di diritto. “Nei casi di costituzione d’un rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 27, comma 1, gli atti di gestione del rapporto posti in essere dal somministratore producono nei confronti dell’utilizzatore tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamento, con conseguente onere del lavoratore di impugnare il licenziamento nei confronti di quest’ultimo ai sensi della L. n. 604 del 1966, articolo 6.
20. Le spese sono compensate avuto riguardo alla novita’ della questione.
21. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *