Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30341. Legittima la mancata erogazione dell’indennità di produttiva al dipendente Inpdap che si assenti spesso dal servizio.

[….segue pagina antecedente]

Si deduce che, in ogni caso, la contestazione formalmente inoltrata all’appellante era supportata da una stima quantitativa dell’attivita’ svolta assolutamente arbitraria, essendo richiamati parametri di valutazione non concordati previamente con le associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo integrativo di ente e soprattutto non previsti dalla normativa collettiva applicata.
Da ultimo, ci si duole della violazione dell’articolo 2967 c.c., poiche’ incombeva all’INPDAP fornire la dimostrazione dei propri assunti.
2. Il ricorso e’ infondato per le ragioni che seguono.
3. Quanto alla censura di erronea interpretazione o applicazione dell’articolo 9 del contratto collettivo integrativo di ente (prodotto in atti in allegato al ricorso, unitamente al fascicolo dei gradi di merito), nella parte in cui e’ previsto che la proposta di decurtazione dell’incentivo che il dirigente responsabile puo’ proporre al direttore generale del dipartimento o della direzione centrale di appartenenza “nei casi di particolare demerito ed in presenza di un apporto insufficiente” sia preceduta da “specifiche e ripetute contestazioni formali al dipendente”, va innanzitutto rilevato che la Corte di appello ha riferito che il (OMISSIS) era stato “reso edotto, a piu’ riprese, di tali addebiti e delle motivazioni” per le quali era stato deciso di escluderlo. La Corte di appello menziona la nota del 1.7.2004 e quella del 21.12.2005. Il ricorrente sostiene il difetto di una formale comunicazione, con particolare riguardo alla seconda nota.
3.1. La censura verte sull’accertamento di merito circa le modalita’ attraverso le quali il (OMISSIS) venne “reso edotto” delle contestazioni mosse a suo carico e dunque si incentra su una diversa ricostruzione o valutazione delle risultanze di causa, inammissibile nella presente sede di legittimita’, e non sul presunto errore di diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di merito nell’interpretare ed applicare la norma contrattuale.
4. L’odierno ricorrente, sotto l’apparente veste dell’error in iudicando, tende a contestare la ricostruzione della vicenda accreditata dalla sentenza impugnata. In proposito, giova ribadire che il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n.7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.
5. Il presunto vizio di motivazione vertente sul contenuto della seconda nota e’ poi inammissibile per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non risultando il documento, ritenuto decisivo, trascritto ne’ in tutto ne’ in parte. Come piu’ volte affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009; cfr. pure Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013 n. 14784 del 2015 e, tra le piu’ recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015), vi e’ un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
6. L’impugnazione va dunque respinta. L’onere delle spese del giudizio di legittimita’ resta a carico di parte ricorrente, in applicazione della regola generale della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *