Il consenso del padre non è più revocabile dopo l’attivazione della tecnica di preparazione dell’embrione destinato all’impianto.

Ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30294
Data udienza 19 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23352/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e per esso il suo curatore speciale Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1362/2016 della CORIE D’APPELLO di ROMA, depositata l’01/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata in data 24/03/2011, (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il figlio (OMISSIS), in persona del curatore speciale, gia’ nominato dal predetto Tribunale, nonche’ la moglie (OMISSIS), perche’ si dichiarasse che l’attore non e’ il padre di (OMISSIS).
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, tanto la (OMISSIS) che il curatore speciale chiedevano la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto della domanda.
Con sentenza in data 19/9/2014, il Tribunale rigettava la domanda.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello (OMISSIS).
Costituitosi il contradditorio, la (OMISSIS) e il curatore speciale ne chiedevano il rigetto.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 01/03/2016, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione (OMISSIS).
Resiste con controricorso il curatore del minore.
Non svolge attivita’ difensiva la (OMISSIS).
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli articoli 112, 232 e 235 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione, in relazione alla propria impotentia generandi.
Con il secondo, violazione della L. n. 40 del 2004, articolo 6, anche in relazione agli articoli 2, 13 e 32 Cost., (eccezione di legittimita’ costituzionale), circa il divieto di revoca del consenso all’impianto da parte del ricorrente.
Con il terzo, violazione della L. n. 40 del 2004, articolo 9, in relazione agli articoli 2, 13 e 32 Cost., circa il divieto di disconoscimento del figlio nato a seguito di trasferimento embrionale.
I motivi sono strettamente collegati e vanno trattati congiuntamente.
Va esaminato preliminarmente il quadro normativo disciplinante la fattispecie dedotta.
Non vi e’ dubbio sulla applicabilita’ della legge italiana, posto che i genitori sono cittadini italiani, cosi’ come il nato anche se l’impianto nell’utero della donna e’ stato effettuato all’estero, in Spagna. All’epoca, prima di un recente intervento della Corte Costituzionale, cui si accennera’ in seguito, la L. n. 40 del 2004, sulla procreazione medicalmente assistita vietava l’inseminazione eterologa (con seme diverso dal marito o dal partner) anche se ne disciplinava gli effetti, nell’interesse esclusivo del nato.
La L. n. 40, articolo 9, precisa che, in caso di inseminazione eterologa, il coniuge o il convivente il cui consenso e’ ricavabile da atti concludenti, non puo’ esercitare l’azione di disconoscimento di paternita’ (in particolare anche quando, come nella specie, sia affetto da impotentia generandi). L’articolo 6, tratta del consenso del coniuge o del partner, precisando che la volonta’ puo’ essere da lui revocata sino al momento della fecondazione dell’ovulo.

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