Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30341. Legittima la mancata erogazione dell’indennità di produttiva al dipendente Inpdap che si assenti spesso dal servizio.

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2. La Corte territoriale ha osservato, in sintesi, quanto segue:
– l’interpretazione dell’articolo 9 del contratto collettivo integrativo, che disciplina i compensi incentivanti, ne prevede la corresponsione in presenza del raggiungimento di determinati obiettivi prestabiliti, ma anche in assenza di demerito, il che comporta una valutazione in termini quantitativi e qualitativi dell’attivita’ lavorativa in termini di produttivita’ utile al conseguimento degli obiettivi prefissati;
– con nota del 1.7.2004 la Direzione aveva contestato al (OMISSIS) la lavorazione durante il primo quadrimestre del 2004 di un numero limitato di pratiche, con l’avvertimento che, nel perdurare di tale situazione produttiva, non sarebbe stato attribuito alcun compenso incentivante, salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari;
– con successiva nota del 21.12.2005 la Direzione aveva rappresentato che la situazione gia’ segnalata al lavoratore con la precedente comunicazione era rimasta immutata, evidenziando la condizione di assoluta inadeguatezza produttiva del (OMISSIS);
– il ricorrente era dunque stato reso edotto a piu’ riprese degli addebiti e delle motivazioni per le quali si era deciso di escluderlo dall’erogazione del compenso;
– non era stato violato il diritto di difesa del lavoratore, ne’ il diritto all’effettiva conoscenza delle ragioni dell’esclusione che l’articolo 9 del CCI tende a tutelare, sostanzialmente assicurati dal contenuto delle note citate e dalla possibilita’ (in concreto esercitata) per il dipendente di approntare le proprie difese anche attraverso il ricorso gerarchico;
– nel merito, il ricorrente non aveva contestato specificamente in giudizio che le pratiche assegnategli appartenessero ad una tipologia affatto complessa ovvero che le presenze rilevate non fossero corrette; dunque, era fondata la ragione del diniego dell’incentivo in relazione alla scarsa produttivita’ rilevata a carico del dipendente.
3. Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale ha opposto difese l’INPS (quale successore ex lege dell’INPDAP) con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con unico motivo il ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del Contratto Collettivo Integrativo di Ente e vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) addebita alla sentenza di avere erroneamente interpretato la previsione contrattuale che richiede, ai fini della decurtazione dell’incentivo per situazioni di particolare demerito, in presenza di un apporto insufficiente, che il dirigente responsabile debba previamente effettuare “specifiche e ripetute contestazioni formali al dipendente” e che tale formalita’ e’ garantita mediante consegna diretta della contestazione al dipendente medesimo ovvero, in caso di prolungata assenza dal servizio, mediante raccomandata A/R.
Si sostiene che le formalita’ espressamente contemplate dal contratto collettivo integrativo non erano state rispettate nella specie, poiche’ era stata inoltrata al dipendente una sola contestazione formale, ossia la nota del 1 luglio 2004, i cui addebiti erano stati poi ribaditi in sede di definizione del ricorso gerarchico con nota del 21 dicembre 2004 attraverso una comunicazione interna mai inoltrata al lavoratore, in cui il responsabile della sede territoriale di Roma (OMISSIS) aveva confermato alla Direzione Compartimentale per il Lazio la perdurante improduttivita’ del dipendente: la nota interna dell’Inpdap del 21 dicembre 2004 era stata erroneamente assimilata dalla Corte d’appello ad una contestazione individuale ex articolo 9 CCIE 2004; era dunque illegittimo l’operato dell’Inpdap, che aveva provveduto alla decurtazione in assenza delle plurime contestazioni di demerito.

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