Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
ordinanza 15 gennaio 2015, n. 546
Fatto e diritto
Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’ars 377 cod. proc. civ., ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ. : “La Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado di condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di accompagnamento in favore del ricorrente Cristiano Torre. Il giudice di appello ha ritenuto condivisibile la valutazione operata dal primo giudice il quale aveva parzialmente disatteso la consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo sufficiente, ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, la accertata condizione di deficit mnemonico e disorientamento topografico oltre a rallentamento ideativo e della fluenza verbale sofferte dal Torre, quale conseguenza di grave trauma commotivo. La peculiare condizione di totale clisorientamento spaziale e temporale del Torre, condizione che non gli consentiva di portarsi fuori dalla propria abitazione perché incapace di memorizzare i percorsi e di orientarsi e che, come accertato in altro giudizio, gli aveva impedito di conservare il posto di lavoro, ottenuto a seguito di collocamento obbligatorio, integrava una situazione di non autonomia giustificativa del beneficio da intendersi, in senso relativo ed alla luce del principio affermato da questa Corte (Cass. n. 8060 del 2004) secondo il quale la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute ( tra cui l’incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di assistenza sia sul diritto alla salute.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico articolato motivo con il quale ha dedotto violazione dell’art. 1 L n. 18 del 1980, sul rilievo che gli accertamento operati dal consulente tecnico d’ufficio di primo grado avevano rivelato chiaramente la insussistenza delle condizioni giustificative della prestazione. A tal fine ha richiamato quanto dichiarato dal periziato al consulente circa il fatto di essere in grado di compiere solo brevi tratti a piedi per recarsi all’ufficio postale vicino casa e dal giornalaio e circa l’impiego del proprio tempo davanti al computer. Ha quindi sostenuto che la condizione nella quale versava il Torre configurava un’ipotesi di riduzione della capacità lavorativa o anche di impossibilità assoluta di lavorare , situazioni espressamente considerate e tutelate dalla legge n. 222 del 1984 e dalla legge n. 118 del 1971 ma non implicava anche la necessità di assistenza continua da parte di terzi posto che, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio, il periziato era in grado di svolgere in autonomia le comuni attività domestiche, di muoversi in casa senza difficoltà ed uscire per raggiungere negozi, ufficio postale e giornalaio, ubicati in prossimità dell’abitazione. L’intimato ha depositato tempestivo controricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato . Come eccepito dall’intimato, parte ricorrente, pur deducendo la violazione di una norma di diritto art. 1 L. n. 18 del 1980), incentra la propria censura su questioni attinenti al merito dell’accertamento operato dalla Corte di appello. La contestazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio viene fondata, infatti, in esclusivo riferimento alla valutazione del consulente tecnico d’ufficio, nel presupposto, apodittico, che nel caso di specie si versi in ipotesi di mera difficoltà e non di impossibilità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita. Le ragioni a base della decisione ed in particolare la specifica nozione di atti quotidiani alla quale il giudice di appello, richiamate alcune pronunce di legittimità, ha ancorato la propria valutazione, non risultano specificamente investite dal motivo di ricorso. In particolare non risulta censurata la affermazione che la capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute ( tra cui l’incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di assistenza sia sul diritto alla salute. Tale affermazione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, la nozione di «incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita» comprende chiunque il quale, pur potendo spostarsi nell’ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l’aiuto costante del prossimo, riferendosi la nozione di soggetti che “abbisognano di un’assistenza continua”, cui all’art. 1 della legge n. 18/1980, anche a coloro che, a causa di disturbi psichici, non siano in grado di gestirsi autonomamente per le necessità della vita quotidiana. Cass. n. 667 del 2002).Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza in camera di consiglio.”.
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma l’. n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale.. In conseguenza il ricorso deve essere rigettato . Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. L’importo complessivo delle spese richiesto con la nota depositata dalla parte controricorrente, viene ridotto ad € 3000,00, tenuto conto del modesto rilievo dell'(unica) questione trattata e della natura assistenziale della causa, priva di particolari connotati di complessità . Infine, in difetto di documentazione di riscontro non rinvenibile in atti né depositata unitamente alla nota spese, non è possibile riconoscere il rimborso delle spese di cui alla fattura n. 38, in data 20.5.2013 , “Avv. Massano”, di € 1.040,00 indicata nella detta nota.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese che liquida in € 3000,00 per compensi professionali; € 100,00 per esborsi oltre spese al 15%, oltre accessori di legge, Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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