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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 19 novembre 2014, n. 47751

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. VITELLI CASELLA Luca – Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia Consiglie – N. 1916
Dott. GRASSO G. – rel. Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 843/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 28/02/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Udito per la parte civile Avv. (OMISSIS) da (OMISSIS), che si e’ associato alle conclusioni del PG.

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 28/3/2013, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa citta’ il 31/7/2007, ridusse la somma liquidata a titolo di provvisionale in favore delle costituite parti civili, confermando nel resto la sentenza di primo grado, la quale, giudicato (OMISSIS) colpevole del delitto di cui all’articolo 589 c.p., commi 1 e 2, in relazione all’articolo 21 C.d.S., perche’ in qualita’ di amministratore unico della s.r.l. (OMISSIS), incaricata dei lavori di posa di una condotta idrica, per colpa generica e specifica, in violazione del nulla-osta rilasciato dal comune di (OMISSIS) e della richiamata norma del C.d.S., omettendo di adeguatamente segnalare il dissesto stradale causato dai lavori in corso, aveva cagionato la morte di (OMISSIS), sbalzato dal motociclo, del quale aveva perso il controllo, nel percorrere, in ora notturna, quel tratto viario, riconosciute le attenuanti generiche con criterio di equivalenza, aveva condannato l’imputato alla pena stimata di giustizia.
2. Il (OMISSIS) ricorre per cassazione illustrando cinque motivi di censura.
2.1. Con il primo il ricorrente deduce violazione della corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, in quanto la Corte territoriale, accogliendo specifico motivo d’appello, aveva confermato che fra le (OMISSIS) e la (OMISSIS), c’era stato un regolare contratto d’appalto per cui ne dovrebbe conseguire la nullita’ della sentenza . Inoltre, il motociclo aveva perso il corretto assetto di marcia molto prima rispetto a quanto ipotizzato.
2.2. Con il successivo motivo viene negato che l’imputato si fosse in alcun modo ingerito, quale rappresentante legale della societa’ committente (la (OMISSIS)) nei confronti della impresa appaltatrice (la Gagema) e, di conseguenza, il (OMISSIS) non poteva rivestire ruolo di garanzia di sorta. Peraltro, soggiunge il ricorrente, non viene contestata l’idoneita’ dell’impresa scelta per l’effettuazione dei lavori; ne’ poteva confondersi il diritto, nascente dal negozio giuridico d’appalto, del committente di verificare che l’appaltatore svolga in conformita’ del contratto i lavori, del quale e’ estrinsecazione la nomina del direttore dei lavori, con l’indebita ingerenza, fonte di penale responsabilita’.
2.3. Il terzo motivo, esaminando la dinamica dell’evento, esclude che l’incidente stradale fu causato dal lieve dislivello stradale procurato dallo scavo (assai meno di 10 cm.), perfettamente colmato con terriccio compattato, in attesa di essere ricoperto dal tappetino di bitume. L’elevata velocita’ tenuta dal motociclista, in uno al suo stato d’ebbrezza alcolica, nonostante che la zona fosse adeguatamente illuminata, dovevano considerarsi causa esclusiva dell’incidente, invece attribuito al modestissimo dislivello dalle vaghe congetture espresse dai c.c. intervenuti dopo la caduta del (OMISSIS). Quanto, poi, al contributo degli esperti di settore rileva il (OMISSIS) che il perito d’ufficio non aveva apportato alcun elemento di conoscenza utile, mentre l’elaborato e le osservazioni del consulente tecnico della Difesa (i pochi centimetri di dislivello ben distribuiti e la deformazione del cerchione anteriore del motociclo erano incompatibili con la dinamica affermata in sentenza) non erano stati affatto presi in considerazione dalla Corte di merito.
2.4. Con la quarta censura il ricorrente si duole del fatto che la Corte etnea, pur avendo riconosciuto un concorso di colpa della vittima superiore al 15% stimato dal Tribunale, non aveva fatto luogo a puntuale quantificazione, pur riducendo la misura della provvisionale.
2.5. Con il quinto ed ultimo motivo si osserva che la prevalenza delle attenuanti generiche e il beneficio della non menzione erano stati negati assumendosi che l’imputato aveva tenuto condotta sleale, attivandosi perche’ la mattina successiva lo scavo fosse asfaltato d’urgenza, cosi’ da pregiudicare approfondimento d’indagine. Un tale convincimento era privo di fondamento per piu’ ragioni: ad asfaltare non avrebbe provveduto la (OMISSIS), bensi’ operai della (OMISSIS); il teste (OMISSIS) non aveva dichiarato il vero, o serbava cattivo ricordo; l’asserto contrastava con le foto prodotte al dibattimento e con la data della fattura d’acquisto del bitume; non si era tenuto conto della deposizione di (OMISSIS), legale rappresentante della (OMISSIS), il quale aveva spiegato che poiche’ il 15/7/2000 era sabato, le macchine del bitume sarebbero state disponibili solo il lunedi’ successivo; in ogni caso al (OMISSIS) non avrebbe potuto attribuirsi responsabilita’ alcuna perche’ la bitumazione era compito della (OMISSIS) e alla stessa non avrebbe potuto impedirle senza una seria ragione che nessuno mai gli ha sottoposto .
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Solo l’ultimo motivo merita di essere accolto.
La denunciata violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e’ palesemente infondata, Come risulta dallo stesso ricorso, avendo l’imputato avuto modo di conoscere ed interloquire su ogni specifico profilo dell’addebito preso poi in considerazione dal giudice, non emerge alcun vulnus difensivo. Invero, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perche’, vertendosi in materia di garanzie e di’ difesa, la violazione e’ del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (fra le tante, 4, 22/11/2011, n. 47474; 4, 28/6/2011, n. 36891; S.U., 15/7/2010, n. 36551; 4, 21/6/2012, n. 32746).
Non e’, infatti, dubbio che al ricorrente si rimprovera, quale legale rappresentante dell’impresa ( (OMISSIS)), che aveva avuto commessa dalla (OMISSIS), azienda speciale del comune di (OMISSIS), la fornitura d’acqua per uso industriale, che imponeva la realizzazione di un acquedotto tra il comune di (OMISSIS) e la zona industriale di (OMISSIS), di aver proceduto ai lavori di collocamento della conduttura, mediante interramento, violando l’articolo 21 C.d.S. e le prescrizioni impartite dal comune di Catania con il nullaosta (eseguire gli scavi senza creare intralcio alla circolazione, impegnando solo mezza carreggiata alla volta; apporre cartelli di efficace segnalazione di pericolo, orizzontali, verticali e luminosi; transennare la zona interessata ai lavori, ecc.). Resta escluso potersi affermare che la circostanza dell’avere la societa’ da lui rappresentato stipulato, a sua volta, un contratto di appalto con la (OMISSIS) s.r.l. per le opere di scavo, messa in opera e connessione delle tubature, nonche’ ripristino della traccia, possa importare un difetto di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna, trattandosi di una descrizione fattuale inequivoca, preventivamente ben nota al (OMISSIS), che ha avuto modo di esercitare a pieno il proprio diritto di difesa.
Ove, poi, con la censura il ricorrente abbia inteso dolersi della diversita’ fattuali in ordine all’esatto punto di caduta al suolo della vittima ( al civico (OMISSIS) si apriva un passo carraio a qualche metro del quale si era arrestata la moto. La moto non aveva perso l’assetto davanti al civico 184, ma molto prima ) la doglianza e’ ancor meno apprezzabile, trattandosi di questione attinente alla ricostruzione della dinamica del sinistro affrontata nella sede propria dalla Corte di merito e sulla quale si ritornera’ per rispondere ad altra specifica censura.
3.1. Nonostante l’apprezzabile sforzo dimostrativo anche il secondo motivo non puo’ trovare accoglimento.
In sede di legittimita’ si e’ reiteratamente precisato, giudicando della responsabilita’ dei garanti in relazione ad infortuni sul lavoro, quali siano le condizioni ricorrendo le quali il committente resta esonerato dalla penale responsabilita’. Non potendo esigersi da questi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori ceduti in appalto, ai fini della configurazione della responsabilita’ del committente occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacita’ organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificita’ dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonche’ alla agevole ed immediata percepibilita’ da parte del committente di situazioni di pencolo. Di conseguenza, il contratto di appalto non solleva da precise e dirette responsabilita’ il committente allorche’ lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera, in quanto, in tal caso, rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore, compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere (cfr., fra le tante, Cass. Sez. 4, n. 3563 del 18/1/2012, Sez. 4, n. 14407 del 7/12/2011, dep. 2012; Sez. 4, n. 1479 del 13/11/2009, dep. 2010).
Nel caso di specie, il (OMISSIS), cosi’ assumendo ruolo di garanzia in favore dei terzi, si era obbligato personalmente con il comune di Catania al rispetto scrupoloso delle cautele prevenzionali del caso e in special modo ad apporre la completa segnaletica di pericolo prevista. Inoltre, le opere non erano di esclusiva competenza della (OMISSIS), stante che la committente si era riservata di fornire la conduttura, e l’opera di saldatura dei relativi tranci, di pari passo con l’andamento dello scavo, sorgendo, cosi’, all’evidenza una esigenza di coordinamento, vigilanza e verifica certamente esuberante rispetto ai poteri del nudo committente. Da questa speciale ingerenza, giustificata dalla parzialita’ dell’appalto e dagli obblighi assunti nei confronti del comune di Catania, deriva la sussistenza del ruolo di garanzia nei confronti degli utenti della strada in capo all’imputato, ovviamente, nell’eventuale concorso di responsabilita’ altrui. Questo nucleo motivazionale essenziale risulta essere stato colto dalla Corte territoriale, dovendosi considerare erroneo, ma ininfluente, il riferimento alla condotta di mera verifica circa
l’andamento dei lavori e la nomina del direttore dei lavori, compatibili, invece, con i diritti del committente derivanti dal contratto d’appalto.
3.2. Il successivo motivo di doglianza, volto a contestare la ricostruzione del fatto operata dalla Corte catanese, non mostra di aver tenuto in adeguato conto la norma processuale la quale consente riesame in sede di legittimita’ del percorso motivazionale (salvo l’ipotesi dell’inesistenza) nei soli casi in cui lo stesso si mostri manifestamente (cioe’ grossolanamente, vistosamente, ictu oculi) illogico o contraddittorio, dovendo, peraltro, il vizio risultare, oltre che dalla medesima sentenza, da specifici atti istruttori, espressamente richiamati (articolo 606, comma 1, lettera e).
Peraltro, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilita’.
Sull’argomento puo’ richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimita’ sulla motivazione: Il nuovo testo dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilita’ per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli atti del processo , non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimita’ e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non e’ tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilita’ di dedurre in sede di legittimita’ il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioe’, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, puo’ prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no veicolato , senza travisamenti, all’interno della decisione.
Il Giudice d’appello, esaminate le emergenze istruttorie, alle pagg. 16 e ss, ha esaustivamente, e senza incorrere in incongruenze logiche, descritto la dinamica dell’incidente, vagliando l’apporto del perito, dei consulenti della Difesa, la documentazione fotografica, le dichiarazioni testimoniali, qualificando lo stato dei luoghi come una tipica insidia stradale, poiche’ la presenza del dislivello, non adeguatamente segnalato da cartelli di qualsiasi tipo nel senso di marcia percorso dalla vittima al momento dell’incidente, stante la non ultimazione dei lavori a causa della mancanza della necessaria asfaltatura dello scavo, aveva rappresentato per il conducente una turbativa in assenza della quale l’incidente non si sarebbe verificato . Prescindendo dalla circostanza che il luogo fosse illuminato o meno ed elevando a mera congettura priva di alcun fondamento il tentativo difensivo di attribuire l’incidente alla presenza di un veicolo proveniente dall’opposto senso di marcia, la corte territoriale, inoltre, spiega compiutamente (pag. 18) perche’ la deformazione del cerchione della ruota anteriore, pur non da porsi in diretta relazione con l’impatto con il dislivello del tratto non asfaltato, doveva ritenersi del tutto compatibile con il complessivo svolgimento dell’incidente, in uno al punto di quiete della moto e del corpo. Infine, risponde ad un valutazione di merito in questa sede intangibile l’avere affermato che il tasso alcolemico riscontrato nel sangue della vittima (0,95 g/l), la velocita’ eccessiva e l’assenza di casco costituirono concause da sole non sufficienti a provocare l’evento.
3.3. Manifestamente infondata risulta la quarta censura. La Cassazione ha avuto modo di spiegare che il giudice penale non e’ obbligato alla specificazione quantitativa del concorso di colpa della vittima (Sez. 4, n. 31346 del 18/6/2013); spettera’, poi, al giudice civile una precipua analisi sul punto. Peraltro, esattamente al contrario dell’assunto impugnatorio, la Corte di merito alla pagina 20 ha proceduto ad una tale quantificazione, stimando il concorso di colpa della vittima in misura non inferiore al 40%.
3.4. Come si e’ anticipato l’ultimo motivo e’ fondato.
Le contestazioni mosse dal ricorrente in ordine alla portata e al vaglio delle testimonianze e alla valutazione di foto e documenti, largamente in fatto e, per un verso aspecifiche (non contestano analiticamente la motivazione resa sul punto dal Giudice) e, per altro verso, non autosufficienti (alla Corte di legittimita’ non e’ dato conoscere l’esatto contenuto delle deposizioni evocate), non colgono nel segno.
Tuttavia, non par dubbio al Collegio che la Corte territoriale non ha adempiuto all’onere di dimostrare la sleale condotta dell’imputato (unica ragione per la quale e’ stata esclusa la prevalenza delle attenuanti generiche e la meritevolezza della non menzione). Infatti, la bitumazione sarebbe stata operata dalla (OMISSIS), impresa appaltatrice, e, quindi, sarebbe occorso dimostrare che artefice, o, perlomeno, istigatore o suggeritore della condotta diretta ad inquinare le prove era stato il (OMISSIS), non bastando a dimostrare cio’ l’apodittico asserto secondo il quale l’imputato non poteva essere all’oscuro dell’operazione stante il suo costante interessamento ai lavori e la sua la sua presenza sul luogo dell’Incidente il giorno dell’accaduto . Invero, per la prima parte l’affermazione costituisce un assioma fondato sul sospetto mero e, per la seconda parte, si appalesa illogica, in quanto la circostanza che il (OMISSIS) si sia recato sul luogo dell’incidente, appena avvertito della gravita dello stesso, appare ampiamente giustificato e da essa non deriva quale conseguenza che abbia necessariamente influito sulla decisione di bitumare al piu’ presto lo scavo.
In conseguenza di quanto immediatamente sopra esposto la sentenza impugnata deve essere annullata perche’ il giudice del rinvio rivaluti il punto riguardante il giudizio di comparazione predetto e quello attinente alla meritevolezza della non menzione.
4. L’epilogo impone condanna del ricorrente al rimborso delle spese legali in favore delle parti civili, essendo rimasta confermata la responsabilita’ del medesimo, nella misura, vista la notula, ritenuta congrua di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti il giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e la contestata aggravante ed il beneficio della non menzione. Rinvia per nuovo esame al riguardo ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania.
Rigetta nel resto il ricorso e per l’effetto condanna il ricorrente a rimborsare alle costituite parti civili le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

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