Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 12 giugno 2015, n. 24865

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina, sezione per il riesame, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di C.G. avverso l’ordinanza emessa il 17/20.12.2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere dei C. perché ritenuto raggiunto da gravi indizi di reità in ordine al delitto di cui all’articolo 73 T.U. Stup.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale, dopo aver argomentato in ordine alla conducenza degli elementi di indagine – rappresentati dagli esiti di attività captative di conversazioni tra presenti, dagli esiti di servizi di osservazione e dal sequestro di 203 grammi di sostanza stupefacente dei tipo eroina – rispetto all’ipotesi accusatoria di una partecipazione dei prevenuto alla compravendita dei predetto stupefacente tra T.A. e S.N. e G.D., ha ritenuto che unica misura atta a fronteggiare il ravvisato pericolo di recidiva fosse quella della custodia in carcere, in considerazione delle connotazioni del fatto e della personalità del C., non assumendo quindi valenza il tempo trascorso tra la commissione del reato e l’adozione della misura.
2. Ricorre per cassazione nell’interesse del C. il difensore di fiducia avv. Salvatore Silvestro.
2.1. Con unico motivo deduce violazione di legge, in relazione al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelare, avendo il Tribunale utilizzato argomentazioni tautologiche ed autoreferenziali, frutto di un palese travisamento delle emergenze indiziarie. Infatti, a fronte dell’acclarato dato processuale rappresentato dalla unicità dell’episodio criminoso, il percorso argomentativo é illogico e contraddittorio. Anche in relazione alla rilevanza da attribuire al tempo trascorso l’esponente ravvisa un vizio, costituito dal riferimento fatto al tempo trascorso dall’adozione della misura, laddove nella specie il tema é quello dello iato temporale tra fatto e instaurazione della cautela.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Oggetto del presente giudizio é unicamente la sussistenza della esigenza cautelare derivante dal pericolo di recidiva; si deve quindi prescindere da ogni valutazione in merito ai gravi indizi di reità identificabili a carico del C..
Il Tribunale ha motivato in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare facendo riferimento al pericolo di recidiva; questo é stato affermato alla luce della non occasionalità della condotta, le cui connotazioni hanno ingenerato il convincimento che l’indagato – nonostante l’unicità dell’illecito contestatogli – sia stabilmente dedito all’attività illecita oggetto di contestazione, tanto da costituire la sua principale fonte di sostentamento. A ciò si é accompagnata la valutazione negativa dei precedenti penali del C., pluripregiudicato per fatti di grave allarme sociale e quindi dimostratosi personalità proclive al delitto.
Orbene, non si può condividere la recisa affermazione del ricorrente secondo la quale l’unicità del fatto ascritto al prevenuto renderebbe contraddittoria l’affermazione dei pericolo di recidiva. In via di principio, l’unicità dell’episodio ascritto, analogamente ma in misura diversa dall’incensuratezza (a proposito della quale si é affermato che essa ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l’intensità dei pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta: Sez. 2, n. 4820 del 23/10/2012 – dep. 30/01/2013, Mellucci, Rv. 255679) non é di per sé incompatibile con la prognosi sfavorevole ma richiede l’evidenziazione di elementi che denotino la non occasionalità del fatto. Sotto tale profilo l’ordinanza impugnata, come sopra rammentato, ha sviluppato un tessuto argomentativo nutrito di pertinenti e rilevanti circostanze.
Quel che tuttavia il Tribunale non esplicita é in qual modo una condotta tenuta in un tempo risalente al gennaio 2012 e precedenti penali verosimilmente ancor più risalenti, possano dare indicazioni sulla condotta di vita del prevenuto al tempo della adozione del provvedimento concernente la richiesta di misura cautelare; la totale mancanza di informazioni in merito alla condotta di vita del C. tra il gennaio 2012 e il dicembre 2014 (quasi tre anni) non può essere colmata da un giudizio che nega in radice ogni possibilità di mutamento nella condotta di vita e che omette di investigare l’attualità.
Non ignora questa Corte che con riguardo alla distanza temporale tra il reato e la valutazione cautelare si é affermato il principio, al quale si é rifatto anche il Tribunale di Messina, secondo il quale, ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell’attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall’attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 3, n. 3661 dei 17/12/2013 – dep. 27/01/2014, Tripicchio e altri, Rv. 258053). Ma, osservato incidentalmente che la statuizione attiene ad una molteplicità di fatti contestati (così come i precedenti conformi 45950/2005, 11179/2005, 21805/2004), la tesi non appare persuasiva. Risulta piuttosto vero che la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l’attualità e l’intensità dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (così Sez. 6, n. 27865 del 10/06/2009 – dep. 07/07/2009, Scollo, Rv. 244417; ma nel medesimo senso anche Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009 – dep. 20/10/2009, LatT., Rv. 244377). D’altro canto, una precisa indicazione in tal senso viene ora dalla legge n. 47/2015, la quale ha modificato l’art. 274, co. 1 lett. c) cod. proc. pen. aggiungendo al connotato della concretezza del pericolo di recidiva anche quello dell’attualità, confortando quindi l’interpretazione che già in precedenza chiedeva che anche in rapporto al giudizio di sussistenza del pericolo di recidiva – e non solo a riguardo della scelta della misura – incombesse al giudice di esplorare la dimensione dell’attualità del pericolo di reiterazione dell’illecito.
3.2. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame.
Va anche disposto che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelare e rinvia sul punto al Tribunale di Messina.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.

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