Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 10 febbraio 2015, n. 5984
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco – Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 437/2014 CORTE APPELLO di LECCE, SEZ. DIST. TARANTO, del 01/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) l’Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi, depositando conclusioni e nota spese;
udito per le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) l’Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) che si riporta ai motivi di ricorso, depositando conclusioni e nota spese.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco – Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 437/2014 CORTE APPELLO di LECCE, SEZ. DIST. TARANTO, del 01/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) l’Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi, depositando conclusioni e nota spese;
udito per le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) l’Avv. (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS) che si riporta ai motivi di ricorso, depositando conclusioni e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/2/2012 il Tribunale di Taranto dichiarava (OMISSIS) colpevole del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, per avere – nel percorrere, alla guida di un’auto FIAT Punto, la strada statale n. (OMISSIS) con direzione (OMISSIS), svoltando a sinistra in corrispondenza di un distributore Agip e oltrepassando a tal fine la doppia striscia longitudinale continua, fino a portarsi nella corsia di sorpasso dell’opposta semicarreggiata – provocato la collisione con il motociclo Kawasaki condotto da (OMISSIS) che, proveniente da tergo ad elevata velocita’ nella medesima direzione di marcia, aveva tentato con manovra di emergenza di sorpassare a sinistra l’autovettura, non riuscendo tuttavia ad evitare l’impatto, a seguito del quale decedeva.
Concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, l’imputato era condannato alla pena (sospesa) di sei mesi di reclusione nonche’ al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, con l’assegnazione della provvisionale di euro 15.000,00.
A seguito di impugnazione proposta dall’imputato e dalle parti civili, con sentenza del 1/4/2004 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinava nel 70% la misura del concorso di colpa della vittima ai fini delle statuizioni civili, confermando nel resto la decisione impugnata.
2. Avverso la sentenza d’appello propongono separati ricorsi le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per ministero del difensore Avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per mezzo del difensore (OMISSIS), tutte deducendo carenza o manifesta illogicita’ della motivazione in ordine al giudizio di graduazione delle colpe concorrenti.
Lamentano che la Corte territoriale, dopo avere ricostruito il fatto ed avere rimarcato le gravi violazioni commesse dall’imputato, incoerentemente e senza confutare specificamente le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, ha determinato la misura del suo contributo colposo nel sinistro nella limitata misura del 30%, a tanto essendo stata anche indotta dal travisamento della prova relativa alla direzione di marcia percorsa dell’autovettura dallo stesso condotta, che non era quella (OMISSIS) bensi’ quella opposta (OMISSIS).
Deducono in particolare che la Corte d’appello ha omesso di considerare le deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) (che hanno dichiarato che la manovra eseguita dall’imputato era vietata e tale da creare pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale e, inoltre, che la stessa fu improvvisa e repentina, tanto che il motociclista per evitare l’ostacolo probabilmente tento’ il sorpasso), nonche’ l’indicazione offerta dal consulente tecnico della Procura secondo cui e’ probabile che l’autovettura FIAT Punto abbia tagliato tutt’e quattro le corsie di marcia per effettuare la svolta repentina a sinistra mentre la moto era in regolare corsia di sorpasso.
Concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, l’imputato era condannato alla pena (sospesa) di sei mesi di reclusione nonche’ al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, con l’assegnazione della provvisionale di euro 15.000,00.
A seguito di impugnazione proposta dall’imputato e dalle parti civili, con sentenza del 1/4/2004 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, determinava nel 70% la misura del concorso di colpa della vittima ai fini delle statuizioni civili, confermando nel resto la decisione impugnata.
2. Avverso la sentenza d’appello propongono separati ricorsi le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per ministero del difensore Avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per mezzo del difensore (OMISSIS), tutte deducendo carenza o manifesta illogicita’ della motivazione in ordine al giudizio di graduazione delle colpe concorrenti.
Lamentano che la Corte territoriale, dopo avere ricostruito il fatto ed avere rimarcato le gravi violazioni commesse dall’imputato, incoerentemente e senza confutare specificamente le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, ha determinato la misura del suo contributo colposo nel sinistro nella limitata misura del 30%, a tanto essendo stata anche indotta dal travisamento della prova relativa alla direzione di marcia percorsa dell’autovettura dallo stesso condotta, che non era quella (OMISSIS) bensi’ quella opposta (OMISSIS).
Deducono in particolare che la Corte d’appello ha omesso di considerare le deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) (che hanno dichiarato che la manovra eseguita dall’imputato era vietata e tale da creare pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale e, inoltre, che la stessa fu improvvisa e repentina, tanto che il motociclista per evitare l’ostacolo probabilmente tento’ il sorpasso), nonche’ l’indicazione offerta dal consulente tecnico della Procura secondo cui e’ probabile che l’autovettura FIAT Punto abbia tagliato tutt’e quattro le corsie di marcia per effettuare la svolta repentina a sinistra mentre la moto era in regolare corsia di sorpasso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di responsabilita’ da sinistri stradali, il giudizio sulla misura del concorso di colpa e’ incensurabile in sede di legittimita’, essendo riservato al libero e discrezionale apprezzamento del giudice di merito, se adeguatamente motivato” (v. ex plurimis Sez. 4, n. 17952 del 22/01/2009, Pellegrino, non massimata; Sez. 4, n. 4856 del 30/01/1991, Paita, Rv. 187056; Sez. 4, n. 1326 del 14/10/1988, dep. 1989, Bianchi, Rv. 180352; Sez. 4, n. 1108 del 11/07/1978, dep. 1979, De Stefano, Rv. 141014).
Trattasi invero di un tema (quello della graduazione delle colpe dei conducenti coinvolti in sinistro stradale) tipicamente di merito e di per se’ inevitabilmente esposto a margini di diverso apprezzamento, i quali percio’ – come tali e proprio perche’ tali – non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimita’ fin quando si pongano sul piano di una mera rivalutazione del merito della vicenda.
Diversamente e’ invece a dirsi nel caso in cui le contestazioni investano la giustificazione razionale del convincimento espresso dai giudici di merito in rapporto agli elementi emergenti dal processo, la quale e’ comunque necessario sia offerta in termini lineari ed esaustivi.
5. Ebbene non puo’ negarsi che quest’ultimo sia il tema proposto dalle censure dedotte dai ricorrenti, le quali si rivelano nel loro complesso anche fondate, non potendo ritenersi che l’onere motivazionale sul punto gravante sui giudici di merito sia stato adeguatamente assolto.
La Corte distrettuale ha, invero, confermato la pronuncia di condanna dell’ (OMISSIS), per avere questi tenuto un comportamento imprudente e vietato dalla disciplina della circolazione stradale, avendo iniziato una manovra di svolta a sinistra in un tratto di strada a doppio senso di marcia in cui essa era vietata, siccome reso evidente dalla separazione delle semicarreggiate con doppia striscia continua.
Ha pero’ quantificato il concorso di colpa della vittima nel 70%, tenuto conto della velocita’ “del tutto spropositata raggiunta dal mezzo dalla stessa condotto”, rispetto al limite di 90 km/h fissato in quel tratto di strada: velocita’ che secondo i consulenti di parte poteva stimarsi compresa tra un minimo di 220 km/h e un massimo di 240 km/h, tale comunque da svolgere un ruolo “di gran lunga preponderante” nella causazione del sinistro.
Questa essendo la ratio decidendi, appare evidente che la stessa risulta carente e sostanzialmente apodittica, nella parte in cui, limitandosi a rimarcare la grave negligenza e l’imprudenza addebitabili alla vittima in ragione della abnorme velocita’ tenuta, omette pero’ di porre a raffronto tale condotta pur gravemente colposa con quella altrettanto gravemente colposa dell’imputato, al fine di compararne e, appunto, graduarne il rispettivo rilievo causale, cosi’ sostanzialmente eludendo lo specifico compito motivazionale cui era chiamata e piuttosto soffermandosi su una isolata considerazione della condotta della vittima, in se’ non esaustiva.
Tanto piu’ peraltro tale onere motivazionale andava assolto, in modo ben piu’ specifico e penetrante di quanto sia stato fatto, a fronte delle valutazioni espresse sul punto dal primo giudice, il quale, invero, pur omettendo uno specifico giudizio in termini percentuali sulla graduazione delle colpe, aveva tuttavia rilevato – come peraltro espressamente ricordato nella parte narrativa della sentenza d’appello – che: a) il sorpasso di un ciclomotore non puo’ essere collocato tra le circostanze imprevedibili per la persona che si accinga “alla violazione di una norma del codice della strada cosi’ specifica e grave”; b) la velocita’ pur spropositata del (OMISSIS), in assenza dell’ostacolo rappresentato dall’autovettura guidata dall’imputato, non avrebbe determinato il sinistro e quindi la morte dello stesso.
La Corte d’appello, invece di prendere le mosse da tali specifiche e pertinenti valutazioni, omette di esaminarle e anzi dichiaratamente si sottrae al tema cruciale della rispettiva incidenza causale delle condotte colpose concorrenti, come avrebbe potuto e dovuto fare attraverso sostanzialmente un giudizio controfattuale all’una e all’altra riferito, affermando essere “irrilevante” verificare se una velocita’ del motociclo mantenuta entro il limite prescritto dei 90 km/h avrebbe consentito di evitare l’evento.
Tutt’altro che irrilevante, tale valutazione costituiva invece precipuo oggetto del tema ad essa devoluto, il quale per l’appunto si risolveva nella verifica, controfattuale, delle possibilita’ – sia pure ovviamente alla stregua di una cd. prognosi postuma – che l’incidente potesse essere evitato ovvero aver luogo con esiti meno gravi se, fermo il comportamento del motociclista, quello dell’automobilista fosse stato osservante delle regole di condotta specifiche e generiche ad esso imposte (e viceversa), nonche’, correlativamente, (nella verifica) della minore o maggiore prevedibilita’ di un diverso meno grave esito nell’uno e nell’altro caso.
6. La carenza motivazionale della sentenza impugnata sotto i profili indicati ne impone pertanto l’annullamento.
Trattandosi tuttavia di ricorso delle sole parti civili e, quindi, di controversia di natura esclusivamente risarcitoria, gli atti vanno rinviati al competente giudice civile, ai sensi dell’articolo 622 cod. proc. pen., il quale provvedera’ anche al regolamento delle spese, tra le parti private, del presente giudizio.
Trattasi invero di un tema (quello della graduazione delle colpe dei conducenti coinvolti in sinistro stradale) tipicamente di merito e di per se’ inevitabilmente esposto a margini di diverso apprezzamento, i quali percio’ – come tali e proprio perche’ tali – non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimita’ fin quando si pongano sul piano di una mera rivalutazione del merito della vicenda.
Diversamente e’ invece a dirsi nel caso in cui le contestazioni investano la giustificazione razionale del convincimento espresso dai giudici di merito in rapporto agli elementi emergenti dal processo, la quale e’ comunque necessario sia offerta in termini lineari ed esaustivi.
5. Ebbene non puo’ negarsi che quest’ultimo sia il tema proposto dalle censure dedotte dai ricorrenti, le quali si rivelano nel loro complesso anche fondate, non potendo ritenersi che l’onere motivazionale sul punto gravante sui giudici di merito sia stato adeguatamente assolto.
La Corte distrettuale ha, invero, confermato la pronuncia di condanna dell’ (OMISSIS), per avere questi tenuto un comportamento imprudente e vietato dalla disciplina della circolazione stradale, avendo iniziato una manovra di svolta a sinistra in un tratto di strada a doppio senso di marcia in cui essa era vietata, siccome reso evidente dalla separazione delle semicarreggiate con doppia striscia continua.
Ha pero’ quantificato il concorso di colpa della vittima nel 70%, tenuto conto della velocita’ “del tutto spropositata raggiunta dal mezzo dalla stessa condotto”, rispetto al limite di 90 km/h fissato in quel tratto di strada: velocita’ che secondo i consulenti di parte poteva stimarsi compresa tra un minimo di 220 km/h e un massimo di 240 km/h, tale comunque da svolgere un ruolo “di gran lunga preponderante” nella causazione del sinistro.
Questa essendo la ratio decidendi, appare evidente che la stessa risulta carente e sostanzialmente apodittica, nella parte in cui, limitandosi a rimarcare la grave negligenza e l’imprudenza addebitabili alla vittima in ragione della abnorme velocita’ tenuta, omette pero’ di porre a raffronto tale condotta pur gravemente colposa con quella altrettanto gravemente colposa dell’imputato, al fine di compararne e, appunto, graduarne il rispettivo rilievo causale, cosi’ sostanzialmente eludendo lo specifico compito motivazionale cui era chiamata e piuttosto soffermandosi su una isolata considerazione della condotta della vittima, in se’ non esaustiva.
Tanto piu’ peraltro tale onere motivazionale andava assolto, in modo ben piu’ specifico e penetrante di quanto sia stato fatto, a fronte delle valutazioni espresse sul punto dal primo giudice, il quale, invero, pur omettendo uno specifico giudizio in termini percentuali sulla graduazione delle colpe, aveva tuttavia rilevato – come peraltro espressamente ricordato nella parte narrativa della sentenza d’appello – che: a) il sorpasso di un ciclomotore non puo’ essere collocato tra le circostanze imprevedibili per la persona che si accinga “alla violazione di una norma del codice della strada cosi’ specifica e grave”; b) la velocita’ pur spropositata del (OMISSIS), in assenza dell’ostacolo rappresentato dall’autovettura guidata dall’imputato, non avrebbe determinato il sinistro e quindi la morte dello stesso.
La Corte d’appello, invece di prendere le mosse da tali specifiche e pertinenti valutazioni, omette di esaminarle e anzi dichiaratamente si sottrae al tema cruciale della rispettiva incidenza causale delle condotte colpose concorrenti, come avrebbe potuto e dovuto fare attraverso sostanzialmente un giudizio controfattuale all’una e all’altra riferito, affermando essere “irrilevante” verificare se una velocita’ del motociclo mantenuta entro il limite prescritto dei 90 km/h avrebbe consentito di evitare l’evento.
Tutt’altro che irrilevante, tale valutazione costituiva invece precipuo oggetto del tema ad essa devoluto, il quale per l’appunto si risolveva nella verifica, controfattuale, delle possibilita’ – sia pure ovviamente alla stregua di una cd. prognosi postuma – che l’incidente potesse essere evitato ovvero aver luogo con esiti meno gravi se, fermo il comportamento del motociclista, quello dell’automobilista fosse stato osservante delle regole di condotta specifiche e generiche ad esso imposte (e viceversa), nonche’, correlativamente, (nella verifica) della minore o maggiore prevedibilita’ di un diverso meno grave esito nell’uno e nell’altro caso.
6. La carenza motivazionale della sentenza impugnata sotto i profili indicati ne impone pertanto l’annullamento.
Trattandosi tuttavia di ricorso delle sole parti civili e, quindi, di controversia di natura esclusivamente risarcitoria, gli atti vanno rinviati al competente giudice civile, ai sensi dell’articolo 622 cod. proc. pen., il quale provvedera’ anche al regolamento delle spese, tra le parti private, del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda la regolamentazione delle spese di questo giudizio
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