Nel caso di ricovero del conducente presso una struttura sanitaria a seguito di incidente, secondo la giurisprudenza di legittimità, i risultati dei prelievi, effettuati presso detta struttura su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso; così com’è vero che il prelievo non è effettuabile laddove il paziente rifiuti espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario.
Tuttavia, in quest’ultima ipotesi per espressa previsione testuale (il comma 7 dell’art. 186 richiama espressamente anche gli accertamenti di cui al comma 5 dello stesso articolo) il reato di rifiuto sussiste anche nel caso in cui il conducente si sottragga volontariamente agli accertamenti etilometrici di cui all’art. 186, comma 5, Cod. Strada: ossia a quelli legittimamente eseguiti in esecuzione di protocolli sanitari presso la struttura ove il conducente é stato ricoverato a seguito di incidente stradale. In tal caso, pur trattandosi di prestazione incoercibile (potendo l’interessato rifiutare il trattamento sanitario), la manifestazione di volontà contraria al prelievo configura il reato di rifiuto, non essendovi alcuna coartazione della libertà personale del conducente, né tanto meno della sua libertà di rifiutare cure mediche.
In altri termini, l’espresso rifiuto di sottoporsi ai prelievi legittimamente richiesti dalla Polizia Giudiziaria paralizza la procedura di esecuzione di detti prelievi, ma non esime il conducente dal rispondere del reato di cui all’art. 186, comma 7 (e da quello di cui all’art. 187, comma 8), Cod. Strada.
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 30 gennaio 2017, n. 4236
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza resa il 19 aprile 2016, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Bologna, in data 6 ottobre 2014, nei confronti di A. L. G., quale imputato dei reati p. e p. dagli artt. 81 cpv. cod.pen., 186, comma 7 e 187, comma 8, Codice della Strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti mediante prelievo di liquidi biologici, presso la struttura ospedaliera ove egli era stato ricoverato in seguito a un incidente, onde stabilire la presenza di alcool nel sangue e/o l’alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti; reato accertato in Bologna il 14 gennaio 2012.
2. Quale unico motivo di ricorso, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la penale responsabilità del ricorrente é stata ritenuta perché questi si era rifiutato, come suo diritto, di sottoporsi ai detti accertamenti: poiché il L. G. era stato ricoverato presso una struttura ospedaliera a seguito di un incidente, in base a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 186, Cod. Strada, non doveva essergli richiesto il consenso per l’effettuazione dei prelievi; il fatto che, invece, tale consenso gli sia stato richiesto e che egli l’abbia negato é del tutto irrilevante, stante il presupposto -avvalorato dalla giurisprudenza di legittimità – che nel caso di specie il presidio sanitario ove il L. G. era stato ricoverato poteva direttamente procedere ai prelievi, a seguito di richiesta della Polizia Giudiziaria, senza alcuna necessità di chiedere se l’odierno ricorrente vi acconsentisse.
Considerato in diritto
1. Il ricorso é infondato.
1.1. E’ ben vero che, nel caso di ricovero del conducente presso una struttura sanitaria a seguito di incidente, secondo la giurisprudenza di legittimità, i risultati dei prelievi, effettuati presso detta struttura su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso; così com’è vero che il prelievo non è effettuabile laddove il paziente rifiuti espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario (cfr. Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012, dep. 2013, B., Rv. 254933; in senso analogo vds. Sez. 4, n. 6755 del 06/11/2012, dep. 2013, G., Rv. 254931).
1.2. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi (che è poi assimilabile a quella oggetto delle doglianze del ricorrente), per espressa previsione testuale (il comma 7 dell’art. 186 richiama espressamente anche gli accertamenti di cui al comma 5 dello stesso articolo) il reato di rifiuto sussiste anche nel caso in cui il conducente si sottragga volontariamente agli accertamenti etilometrici di cui all’art. 186, comma 5, Cod. Strada: ossia a quelli legittimamente eseguiti in esecuzione di protocolli sanitari presso la struttura ove il conducente é stato ricoverato a seguito di incidente stradale. In tal caso, pur trattandosi di prestazione incoercibile (potendo l’interessato rifiutare il trattamento sanitario), la manifestazione di volontà contraria al prelievo configura il reato di rifiuto, non essendovi alcuna coartazione della libertà personale del conducente, né tanto meno della sua libertà di rifiutare cure mediche.
In altri termini, l’espresso rifiuto di sottoporsi ai prelievi legittimamente richiesti dalla Polizia Giudiziaria paralizza la procedura di esecuzione di detti prelievi, ma non esime il conducente dal rispondere del reato di cui all’art. 186, comma 7 (e da quello di cui all’art. 187, comma 8), Cod. Strada.
1.3. Invero, é noto che parte della dottrina contesta tale soluzione, sul rilievo che essa presenterebbe limiti di tenuta costituzionale in quanto rappresenterebbe una sorta di coercizione, ostativa all’esercizio del diritto dell’indagato a rifiutarsi di cooperare alle indagini che devono essere eseguite a suo carico. Tale orientamento non é convincente, dovendosi ritenere preferibile quello (sostenuto da altra parte della dottrina e dalla giurisprudenza) in base al quale il principio nemo tenetur se detegere vale quando l’indagato sia “organo” dell’attività probatoria (ad esempio, esercitando il diritto al silenzio nel rendere interrogatorio), non quando egli sia “oggetto” della ricerca della prova; dal che é esclusa la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.
1.4. Non deve inoltre sfuggire che quest’ultimo indirizzo é avvalorato, in linea di principio, dalla recentissima Direttiva UE n. 2016/343 (9 marzo 2016) del Parlamento Europeo e del Consiglio, il cui art. 7, se al primo comma sancisce il diritto dell’indagato di restare in silenzio in merito al reato che gli viene contestato e riconosce, al secondo comma, il suo diritto a non autoincriminarsi, al terzo comma precisa tuttavia che l’esercizio di quest’ultimo “non impedisce alle autorità competenti di raccogliere prove che possono essere ottenute lecitamente ricorrendo a poteri coercitivi legali e che esistono indipendentemente dalla volontà dell’indagato o imputato”.
2. Pertanto, nel caso di specie, pur essendo ultronea la richiesta del consenso dell’interessato per poter procedere ai prelievi richiesti dalla Polizia Giudiziaria, nondimeno il rifiuto di sottoporsi a tali prelievi (laddove esso sia comunque richiesto, o venga formulato in via “preventiva”) non é irrilevante, essendo ostativo all’esecuzione dei prelievi e costituendo in tal senso una facoltà dell’interessato laddove si tratti di prelievi a carattere invasivo, come quello ematico; anche in tale ipotesi, però, si tratta di un rifiuto che integra le fattispecie di reato contestate, ambedue tese a dissuadere chi intenda ostacolare gli accertamenti (in qualunque forma eseguiti) in ordine all’ebbrezza o all’alterazione da stupefacenti.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Leave a Reply