Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 17 luglio 2017, n. 34909

Accolta la richiesta della Procura contro la sostituzione della reclusione in 124 giorni di lavoro di pubblica utilità per il guidatore che in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale

Corte di Cassazione

sentenza 17 luglio 2017, n. 34909

Data udienza 8 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

lette le conclusioni del PG Dr. ORSI Luigi, che ha chiesto che, ai sensi dell’articolo 611 c.p.p., questa Corte Suprema voglia annullare la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sostituzione della pena (Ndr: testo originale non comprensibile) e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita’; sostituzione da eliminarsi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il PG presso la Corte d’appello di Venezia impugna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Gip del Tribunale di Treviso dicembre 2016nell’ambito del processo nei confronti di (OMISSIS) per il reato p. e p. dall’articolo 186 C.d.S., commi 2 e 2 bis (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 2,50 g/l), aggravato dall’avere provocato incidente stradale). La pena era individuata in mesi quattro di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda sostituita da gg. 124 di lavoro di pubblica utilita’.

Lamenta il ricorrente violazione di legge penale (articolo 186 C.d.S., comma 9 bis” perche’ questa norma vieta la sostituzione della pena con il lavoro di PU allorche’ come nella specie – ricorre l’ipotesi aggravata dall’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis;

2. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha depositato le proprie conclusioni, ex articolo 611 c.p.p. rilevando la fondatezza del ricorso e chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sostituzione con il lavoro di pubblica utilita’, sostituzione che chiede a questa Corte di eliminare.

3. Orbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra illustrati appaiano fondati e pertanto il proposto ricorso vada accolto, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l’ulteriore seguito.

La norma incriminatrice dell’articolo 186 C.d.S., prevede al comma 9 bis ed al comma 8 bis, la possibilita’ della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilita’ solo se il condannato non abbia provocato un incidente stradale: “al di fuori dei casi previsti dal comma 2bis del presente articolo”.

E questa Corte di legittimita’ ha da tempo chiarito che, ai fini dell’operativita’ del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita’ – previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis, e’ sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 13853 del 04/02/2015, PM in proc. Selmi).

Costituisce, peraltro, ius receptum di questa Corte di legittimita’ l’affermazione secondo cui qualsiasi tipologia d’incidente stradale, provocato dal conducente in stato d’ebbrezza alcolica ovvero dal conducente in stato d’intossicazione da stupefacenti (ed a fortiori dal conducente che si trovi ad un tempo in stato d’alterazione sia alcolica che da stupefacenti), impone l’applicazione dell’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis e dunque escluda l’applicabilita’ della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’, prevista dall’articolo 186, comma 9 bis.

E’ stato precisato, in particolare, che la condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita’ e’ costituita dall’aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettivita’, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 47276 del 6/11/2012, Marziano, rv. 253921 che in motivazione chiarisce che “quando il codice della strada fa riferimento a un “incidente” intenda riferirsi a qualsiasi tipo di incidente e cioe’, secondo il significato letterale del termine, a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione e’ portatore di pericolo per la collettivita’. Cio’ risulta chiaramente oltre che dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (articolo 356) nel caso di incidente che provochi ingombro della carreggiata, che prescindono assolutamente da qualsiasi qualificazione dell’incidente nel senso voluto dal ricorrente, anche dal fatto che allorche’ il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, cio’ ha fatto espressamente, come ad esempio nell’articolo 189 C.d.S. che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle conseguenze che derivano dall’incidente stesso”).

In altra pronuncia si esprime identico concetto, allorche’ si chiarisce che “ai fini dell’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis, (aggravante dell’aver causato un incidente), nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne’ i danni alle persone ne’ i danni alle cose, con la conseguenza che e’ sufficiente qualsiasi, purche’ significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (cosi’ sez. 4, n. 42488 del 19.9.2012 rv. 253734, che, in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto lo sbandamento di un auto ed il conseguente urto contro il guardrail circostanze idonee ad integrare la nozione di incidentel ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis).

4. Va ricordato che questa Corte di legittimita’ ha precisato anche che, ai fini dell’operativita’ del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita’ – previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis, – e’ sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 13853 del 4/2/2015, Selmi, Rv. 263012).

Il Tribunale di Treviso, nonostante il capo d’imputazione ascriva chiaramente all’imputato l’aggravante di avere provocato un incidente stradale, ha ratificato un patto proposto dalle parti che comprendeva la sostituzione ex articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, incorrendo, pertanto, nella denunciata violazione di legge.

E proprio il fatto che la sostituzione in questione facesse parte del patto (cfr. in tal senso l’istanza di applicazione della pena del 29/11/2016 a firma del difensore e procuratore speciale Avv. (OMISSIS), cui all’udienza del 1/12/2016 il difensore si e’ riportato, comporta il venire meno del patto e l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, non potendo la statuizione in questione, come richiede il PG, essere espunta, direttamente da questa Corte di legittimita’ ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l).

L’errore di diritto, in altri termini, era insito nel patto, e sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, con atti al Tribunale di Treviso per l’ulteriore seguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la atti al Tribunale di Treviso.

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