Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 17 luglio 2017, n. 34887

Anche nella guida in stato di ebbrezza il giudice è tenuto a valutare il caso concreto e verificare se è possibile ravvisare la particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis cp.

Corte di Cassazione

sentenza 17 luglio 2017, n. 34887

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa – Presidente

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1302/2015 del 29/09/2016 della Corte di appello di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pasquale Gianniti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Galli Massimo, che si e’ opposto alla richiesta di rinvio ed ha concluso chiedendo per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la sentenza 1/04/2015 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Castrovillari, ad esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto (OMISSIS) responsabile del reato ex Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2, lettera b) e comma 2-sexies, per essersi posto (in (OMISSIS)) alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza in ora notturna.

2.Avverso la citata sentenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso lo (OMISSIS) denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata applicazione della causa di non punibilita’ ex articolo 131 bis c.p..

Il ricorrente – dopo aver premesso che all’udienza del 29/09/2016 il Procuratore Generale aveva concluso chiedendo declaratoria di non punibilita’ per la speciale tenuita’ del fatto contestato (limitato superamento del tasso alcolemico penalmente rilevante) in soggetto incensurato e che il suo difensore si era associato a detta richiesta – si lamenta del fatto che la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado senza motivare sul mancato accoglimento di detta (congiunta) richiesta. Aggiunge che dalla stessa sentenza di primo grado emergevano i presupposti fattuali per l’applicazione della causa di non punibilita’, essendo stata irrogata una pena contenuta (quale quella di 20 giorni di arresto ed Euro 1.200 di ammenda), essendo stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione, essendo stato limitato il superamento della soglia limite e dovendosi desumere la non abitualita’ del comportamento dal suo stato di incensuratezza).

Osserva che, rispetto alla richiesta applicazione dell’articolo 131 bis c.p., in difetto di contrari elementi di valutazione (quali il verificarsi di un sinistro in una strada particolarmente trafficata oppure l’accertamento della violazione dei limiti di velocita’ imposti sul tratto di strada percorso) del tutto neutra era la circostanza che il reato era stato accertato in ora notturna e che lui fosse alla guida di un’auto di grossa cilindrata con a bordo altri passeggeri, evidenziando la mancanza di elementi specifici dai quali dedurre una particolare gravita’.

3. In vista dell’odierna udienza il difensore ha fatto pervenire dichiarazione di astensione, ma la Corte, sentito il Procuratore Generale, che si e’ opposto al rinvio, ha disposto procedersi alla trattazione del procedimento, in considerazione del fatto che il termine di prescrizione del reato per cui si procede, era destinato a maturare il prossimo 9 settembre 2017.

4. Il ricorso e’ fondato.

In punto di fatto, risulta dalla sentenza impugnata che lo (OMISSIS) era stato fermato verso l’una e trenta del (OMISSIS) da una pattuglia della Polstrada di Rossano mentre transitava in agro di (OMISSIS) a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata ed era stato sottoposto al test-alcolimetrico che aveva rilevato valori di alcolemia pari a 0,82 g/l alle ore 01,33 e a 0,87 g/l alle ore 0,51.

Sotto il profilo processuale, risulta altresi’ che, nel giudizio di appello, all’udienza del 29/09/2016 il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro aveva concluso per la declaratoria di esclusione della punibilita’ ex articolo 131 bis c.p.p. e a detta richiesta si era associata in via subordinata la difesa dell’imputato, in considerazione della speciale tenuita’ del fatto contestato.

Orbene, la Corte di appello di Catanzaro, nell’ordinanza impugnata, ha qualificato grave il fatto (commesso in orario notturno, alla guida di un’auto di grossa cilindrata, su strada statale litoranea, avendo a bordo altri passeggeri) ai fini della pena, senza neppure prendere in considerazione la congiunta richiesta delle parti.

Al riguardo, puo’ essere utile ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare (cfr. sent. n. 13681 del 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590) che, ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo; e che la causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto, di cui all’articolo 131 bis c.p., in quanto configurabile (in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma) ad ogni fattispecie criminosa, e’ configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuita’, la presenza di soglie di punibilita’ all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi e’ una fattispecie che integra un illecito amministrativo.

Nel procedere alla “valutazione complessiva e congiunta”, raccomandata dalle Sezioni Unite, la Corte di appello di Catanzaro avrebbe dovuto valutare se i menzionati elementi di gravita’ fossero o no neutri ai fini dell’applicazione dell’articolo 131 bis c.p. e comunque prevalenti sugli elementi indicativi della speciale tenuita’ indicati dalle parti (limitato superamento del tasso alcolemico, penalmente rilevante, in soggetto incensurato; determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale; avvenuta concessione di entrambi i benefici di legge).

Ne consegue che il giudizio di penale responsabilita’ dell’imputato per la violazione commessa e’ da intendersi passato in giudicato ai sensi dell’articolo 624 c.p.p., ma la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Catanzaro limitatamente alla omessa valutazione dell’applicabilita’ nella specie della disposizione di cui all’articolo 131 bis c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell’articolo 131 bis con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Catanzaro.

Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *