Non può ritenersi compatibile con il principio di offensività la declaratoria di responsabilità per il reato di furto avente ad oggetto un vecchio cartello di segnaletica stradale arrugginito, ormai sostituito dall’Amministrazione.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
SENTENZA 11 maggio 2017, n. 23093
Ritenuto in fatto
Ra. Vi. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen., in relazione al furto di un cartello di segnaletica stradale, di proprietà del Comune di San Giovanni Gemini.
Il ricorrente deduce nullità della notifica dell’estratto contumaciale, effettuata, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. pen., mediante invio al difensore di fiducia, tramite p.e.c. Infatti, benché nelle relate di notifica sia indicato che il ricorrente al domicilio eletto, di v. (omissis…), risultava trasferito, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata mediante accesso ai registri dello stato civile e di residenza del predetto comune ovvero per mezzo della polizia giudiziaria. Inoltre la notifica all’imputato, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a mezzo p.e.c. è irrituale, essendo riservata a tutti coloro che non assumono la qualità di imputato.
2.1. L’attribuzione alla fattispecie concreta in disamina del nomen iuris ex artt. 624-625 cod. pen., in luogo dell’originaria imputazione di ricettazione, viola l’art. 521 cod. proc. pen., stante l’eterogeneità dei due reati ed atteso anche che non è stato indicato il tempus commissi delicti.
2.2. In ordine alla responsabilità, la motivazione è manifestamente illogica, poiché i segnali sostituiti, ormai desueti e arrugginiti, lungi dall’avere un valore storico e artistico, costituivano res derelictae ed erano destinati al macero. Nè vi è prova alcuna della volontà di sottrarre un bene al legittimo proprietario. 2.3.Ingiustificatamente non è stata concessa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., atteso il valore di poche decine di Euro del cartello di segnaletica stradale sottratto. Anche in ordine al giudizio di bilanciamento la motivazione e viziata, in considerazione delle caratteristiche della refurtiva e dell’incensuratezza del ricorrente, la cui contumacia non può essere valutata negativamente.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
Conviene prendere le mosse dall’analisi delle censure concernenti la responsabilità, che sono fondate. Si evince infatti dalla motivazione della sentenza impugnata che il cartello stradale era stato oggetto di sostituzione. Si trattava dunque effettivamente di res derelicta, avendo l’ente proprietario deliberato la dismissione dell’oggetto, sostituito con un altro, in quanto ormai arrugginito, come risulta dalla sentenza di primo grado. Ma anche a voler opinare diversamente, sulla scia di quanto ritenuto dal giudice a quo, occorre comunque, stante questa configurazione fattuale, oggettivamente accertata e di cui la motivazione della sentenza impugnata dà atto, interrogarsi sulla compatibilità, nel caso di specie, della declaratoria di responsabilità per il reato di furto con il principio di offensività. Come è noto, quest’ultimo principio ha trovato espresso riconoscimento sia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che in quella della Corte di cassazione. Il giudice delle leggi ha infatti più volte affermato la rilevanza del principio di offensività e, pur non esprimendosi in ordine al suo fondamento costituzionale, ha asserito che esso costituisce un canone ermeneutico di fondamentale importanza (cfr., in tal senso, Corte cost. 19-26 marzo 1986, n. 62, Vo. De., in materia di armi ed esplosivi; Corte cost. 26 settembre -6 ottobre 1988 ,n. 957, Le., in tema di sottrazione di minorenni; Corte cost. 24-7-1995 n 360, Le. e Corte cost. 27-3-1992 n 133, Bizzarri, in materia di sostanze stupefacenti).
L’applicazione di questo criterio interpretativo importa, secondo il giudice costituzionale, in primo luogo, l’individuazione del bene tutelato, argomentando ‘dal sistema tutto e dalla norma particolare’ (così, letteralmente, Corte cost., 19-26 marzo 1986 n 62); e, in secondo luogo, la valutazione della effettiva lesività del fatto. In quest’ottica, la Corte costituzionale ha, più volte (Corte cost. n. 263 e n 519 del 2000; ord. n. 30 del 2007), additato al giudice la necessità di verificare la sussistenza non solo della formale tipicità del fatto ma anche della sua effettiva capacità di offendere il bene protetto. In questa prospettiva, si è affermato, in giurisprudenza, che il giudice di merito deve verificare se la condotta oggetto della contestazione risulti effettivamente e concretamente idonea a ledere o a porre in pericolo il bene giuridico tutelato, giacché, ove il comportamento posto in essere dall’agente risulti assolutamente inidoneo a porre a repentaglio il bene protetto, deve concludersi per l’inoffensività della condotta, con la conseguente applicazione della disciplina del reato impossibile (Cass., Sez. 4, n. 40819 del 21-10-2008; Cass. 2-5-2001, Pi.; Sez. 4, n. 37253 del 17-9-2002). Anche le Sezioni unite (Sez. U., 2- 4-1998, Kr.), pur esprimendosi nel senso che integra il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 la cessione a terzi di sostanza stupefacente contenente un principio attivo così modesto da escluderne l’efficacia drogante, in quanto i beni oggetto della tutela penale, individuabili in quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell’ordine pubblico, sono messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi contenenti un principio attivo al di sotto della soglia drogante, si sono richiamate al principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale, ove la singola condotta sia assolutamente inidonea a porre in pericolo i beni giuridici tutelati, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta. Le indispensabili connotazioni di offensività di quest’ultima, implicano, infatti, di riflesso, la necessità che anche in concreto l’offensività sia ravvisabile, almeno in grado minimo, nella singola condotta dell’agente. In difetto di ciò, la fattispecie verrebbe a refluire nella figura del reato impossibile.
In questa prospettiva si collocano anche varie pronunce della Corte di cassazione, ad esempio, in materia di reati di falso (ex plurimis, Cass. 4-11-1993, Bu., che ha statuito che la falsità non è punibile quando si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del documento, vale a dire quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico ed appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio; in senso conforme Cass. 13-11-1997, Ga., secondo la quale non è punibile, per inidoneità dell’azione a produrre l’evento dannoso, la falsità che si riveli in concreto insuscettibile di produrre una lesione dell’interesse tutelato); o di alimenti (cfr., ad esempio, Cass. 12-3-1998, Piazza, secondo cui, una volta che la USL abbia rilasciato il parere favorevole, essendo stata accertata la sussistenza dei prescritti requisiti igienico-sanitari, l’esercizio dell’attività non configura una reale violazione dell’art. 2 L. 283/62, dal momento che il difetto del provvedimento formale di abilitazione, ormai dovuto, non configura alcuna offesa all’interesse tutelato dalla norma). A quest’ordine di idee possono essere ricondotte anche svariate pronunce di questa Corte in materia di sostanze stupefacenti (cfr., ex plurimis, Cass., 1- 2 -1989, Be., secondo la quale, per la sussistenza del reato, occorre che la sostanza oggetto della condotta abbia percentuali di tetraidrocannabinolo sufficienti a renderne effettivamente psicoattivo il contenuto; conf. Cass., 2-10-1989, Biscardi, nonché Cass., 1-10-1993, El Me.). Così anche, relativamente al reato di istigazione alla corruzione, si è ritenuto che, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 322 cod. pen., sia necessario che l’offerta sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Cass., Sez. 6, 29-1-1998, Lupo). La serietà dell’offerta va valutata alla stregua delle condizioni dell’offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca (Cass., Sez. 6, 25-5-2000, Ev.).
In un orizzonte concettuale affine a quello in disamina si colloca l’indirizzo ermeneutico volto a valorizzare la ratio dell’incriminazione. Anche questo orientamento muove dall’esigenza di sottrarre all’area della punibilità i cd. fatti inoffensivi conformi al tipo. Ed è stato rilevato, in dottrina, come le ipotesi di sfasatura tra tipicità ed offesa non siano conseguenza di un’imperfetta formulazione tecnico-legislativa della fattispecie bensì della tensione tra astrattezza normativa e concretezza fattuale. Si ritiene però che non possa essere tanto il concetto di bene giuridico a risolvere i problemi applicativi posti dalle ipotesi di sfasatura quanto lo scopo della norma. Le ipotesi fattuali di discrasia fra tipicità ed offesa non rientrano infatti, secondo questa tesi, negli scopi di tutela della disposizione incriminatrice, per cui la non punibilità del soggetto può essere affermata mediante un’interpretazione teleologica della norma, incentrata sulla considerazione delle finalità di tutela perseguite dal legislatore. L’interpretazione teleologica della norma è infatti espressamente prevista dall’art. 12 prel. ed impone di fare riferimento all’intenzione del legislatore. Tale interpretazione induce, nei casi in disamina, ad escludere la tipicità del fatto, in quanto il fatto inoffensivo in realtà non è conforme al modello legale, finalisticamente interpretato. Si tratta, come si vede, di un diverso percorso interpretativo che conduce però agli stessi risultati.
Alla luce di questi principi, non può ritenersi compatibile con il principio di offensività la declaratoria di responsabilità per il reato di furto avente ad oggetto un vecchio cartello di segnaletica stradale arrugginito, ormai sostituito dall’Amministrazione. Né l’asserto, formulato dal giudice a quo, secondo cui un cartello del tipo di quello in esame può anche essere oggetto di interesse storico ed artistico, in quanto collocabile in esposizioni, mostre e collezioni private, può considerarsi rispondente ad una effettiva massima di esperienza. Come è noto, una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi (Cass., Sez. 6, n. 31706 del 7-3-2003, Ab., Rv. 228401). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, con procedimento induttivo, dall’esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune (common sense presumptions), enucleate da una pluralità di casi particolari ma regolari e ricorrenti e di cui si assume perciò la valenza generale, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Al riguardo, si è chiarito, in giurisprudenza, che il controllo di legittimità inerente alla giustificazione esterna non può estendersi fino al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l’osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Il controllo di legittimità del ragionamento giudiziale deve dunque investire non soltanto la coerenza logica ab intrinseco delle argomentazioni giustificative, e cioè la congruenza interna della motivazione, ma anche la base giustificativa della premessa maggiore del sillogismo giudiziario, la cosiddetta ‘giustificazione esterna’. Alla Corte di cassazione è dunque attribuito il compito di controllare la razionalità degli asserti giustificativi inerenti ai dati probatori assunti dal giudice di merito come base del ragionamento, alle inferenze formulate ed ai criteri che supportano il risultato conclusivo. Il giudice è, infatti, libero di scegliere i criteri di inferenza destinati a garantire le proprie argomentazioni probatorie e le conseguenti conclusioni sui fatti rilevanti ma deve offrire idonea giustificazione di tale scelta, tenendo ben presente la distinzione fra massime di esperienza e convinzioni personali o, comunque, di carattere soggettivo (Cass., Sez. 2, n. 39985 del 16-9-2003, Rv. 227200).La Corte regolatrice, infatti, non può certamente sostituire una propria legge di copertura a quella postulata dal giudice di merito ma deve verificare, sotto il profilo della logicità della motivazione, la razionale plausibilità dell’argomentazione, al fine di controllare la validità delle inferenze che la compongono e di giustificare, in termini di coerenza logica, la statuizione conclusiva. Ne deriva che la doglianza di illogicità può essere proposta laddove vengano adottate, come premesse, delle affermazioni scarsamente plausibili; oppure qualora si scelga una ipotesi ricostruttiva del fatto intrinsecamente incoerente ovvero connotata da un alto coefficiente di opinabilità oppure contrastante con altre ipotesi caratterizzate da un elevato grado di plausibilità logica, si da relegare l’ipotesi prescelta in un ristretto ambito probabilistico e da collocare l’assunto accusatorio al di sotto del limite del ragionevole dubbio. La censura di illogicità manifesta può quindi essere proposta allorché il ragionamento non si fondi realmente su una massima d’esperienza e valorizzi piuttosto una congettura o una convinzione soggettiva del giudicante, cioè un’ipotesi non fondata sull”id quod plerumque accidit e insuscettibile di verifica empirica ( Cass., Sez. 6, n. 31706 del 7-3-2003, Rv. n. 228401). . Nella massima d’esperienza, il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione, correlato all’esito positivo delle verifiche empiriche cui è stato sottoposto e quindi la massima può essere formulata sulla base dell’id quod plerumque accidit. La convinzione soggettiva del giudicante è invece insuscettibile di riscontro empirico e, quindi, di dimostrazione. Pertanto, nella concatenazione logica di vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono trovare ingresso soltanto le massime di esperienza, ad esclusione di ogni orientamento soggettivo del giudice (Cass., 22-10-1990, Gr.) e la Corte di cassazione deve accertare che la decisione non sia fondata su mere illazioni (Cass., Sez. 2,5-7-1995, Bu., Rv. 202368).
2.1. Nel caso in esame, i giudici di merito non hanno indicato la massima di esperienza a fondamento dell’asserto secondo cui un cartello stradale, vecchio e arrugginito, ormai dismesso dalla pubblica amministrazione e sostituito con un altro, possa rivestire un interesse storico ed artistico, tanto da meritare collocazione in esposizioni, mostre e collezioni private. Né una massima di esperienza di tal genere può considerarsi acquisita al comune sentire, tanto da costituire generalizzazione del senso comune talmente radicata da non richiedere alcuna esplicitazione e da escludere che si tratti invece soltanto di un convincimento soggettivo dei giudici di merito, che non può essere posto a fondamento di una declaratoria di responsabilità.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste
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