Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 1 luglio 2016, n. 27059

Il principio di affidamento, nel campo della circolazione stradale, non può operare allorquando vi sia la ragionevole prevedibilità ed evitabilità in concreto della condotta del terzo o della vittima da parte del soggetto attivo. (Fattispecie in cui il comportamento della persona offesa nell’eseguire a forte velocità il sorpasso del veicolo condotto dall’imputato, per quanto sicuramente irrispettoso delle norme sulla circolazione stradale, rientra nell’area della prevedibilità in concreto, anche in relazione alla norma del Codice della Strada violata dalla condotta dell’imputato, consistita nell’effettuare manovra di svolta a sinistra senza darne preventiva segnalazione, costituente regola cautelare finalizzata a impedire rischi del tipo di quello concretizzatosi nel caso di specie).
In tema di circolazione stradale, la manovra di conversione di un veicolo (sia sulla destra, e ancora di più, sulla sinistra) per uscire dalla sede stradale può essere effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, lasciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

SENTENZA 1 luglio 2016, n. 27059

Ritenuto in fatto

Con sentenza resa il 15 dicembre 2014, il Giudice di pace di Verona (ex Soave) condannava P.G. alla pena di € 500 di multa in relazione a delitto p. e p. dall’art. 590 cod.pen., contestato come commesso in Albaredo d’Adige il 26 luglio 2011. L’episodio per cui è processo, secondo quanto si legge nella suindicata sentenza, si verificò lungo la via Madonnina del comune di Albaredo: alla luce della ricostruzione degli eventi basata sulle fonti di prova orale e documentale acquisita, il G., alla guida di un trattore, effettuava manovra di svolta a sinistra senza darne preventiva segnalazione e senza accorgersi che il motociclo condotto da G.B., procedendo ad alta velocità, stava effettuando manovra di sorpasso del trattore; ciò induceva il B. a eseguire una manovra repentina per schivare il mezzo condotto dal G., manovra dalla quale derivavano però la caduta del motociclo e, in conseguenza di ciò, le lesioni personali a carico del B., meglio indicate in atti.

Avverso la prefata sentenza ricorre, ai sensi dell’art. 37 comma 2 D.Lgs. 274/2000, il G., per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia in sostanza omessa motivazione e travisamento della prova in ordine alla circostanza se l’imputato avesse o meno controllato la provenienza da tergo di veicoli, nel momento della manovra. Lamenta l’esponente che nel suo esame il G. sostenne di essersi voltato per guardare se sopraggiungesse qualcuno da tergo e di avere quindi iniziato la manovra di svolta, vedendo solo a quel punto il motociclo de! B. sopraggiungere ad alta velocità. A conferma di ciò, prosegue il ricorrente, anche il teste M. riferì che il motociclo sopraggiunse a velocità assai elevata. Cionondimeno, il giudice di primo grado non ha reso motivazione sul punto, affermando invece in modo apodittico che il G. omise di sincerarsi che da tergo non sopraggiungessero altri mezzi.

2.2. Quale secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla condotta imprudente della persona offesa: in particolare si sostiene nel motivo in esame che il giudice a quo non ha preso in considerazione l’ipotesi che la condotta imprudente del B. alla guida del suo motociclo (in relazione alla quale egli era stato contravvenzionato ai sensi dell’art. 149 del Codice della Strada) possa avere interrotto il nesso causale tra la manovra di svolta a sinistra del G. e l’evento lesivo, e che quest’ultimo potesse essere evitato adottando un comportamento alternativo diligente.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Si premette che, in tema di circolazione stradale, la manovra di conversione di un veicolo (sia sulla destra, e ancora di più, sulla sinistra) per uscire dalla sede stradale può essere effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, lasciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione (Sez. 4, Sentenza n. 42493 del 03/10/2012, Pezzoli, Rv. 254612).

Orbene, nella specie la ricostruzione dei fatti operata nell’impugnata sentenza si sottrae a censure di ordine logico e si appalesa, per contro, affatto coerente e aderente alle emergenze probatorie, in quanto essa rende evidente la scarsa attendibilità dichiarativa dell’imputato nel riferire di avere effettuato la manovra di svolta dopo essersi sincerato che nessuno sopraggiungeva da tergo: ciò emerge con chiarezza in relazione allo stato dei luoghi (strada ad andamento rettilineo), alla natura, alla tipologia e alle caratteristiche del mezzo condotto dall’odierno ricorrente (un trattore) e al tipo di manovra da lui eseguito; a fronte di ciò, è stato valorizzato in motivazione il fatto che oltretutto, secondo quanto dichiarato dal teste G.B. (persona offesa), il G. omise di segnalare la manovra azionando l’indicatore visivo di svolta (c.d. ‘freccia’), il che conferma la correttezza dell’assunto recepito dalla pronunzia impugnata circa l’avventatezza della sua manovra di svolta a sinistra.

Non può assumere alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio la produzione difensiva, all’odierna udienza, della sentenza del Giudice di pace di Ferrara nl 36/15, relativa all’azione civile proposta dal B. contro il G.: a tacer d’altro, infatti, il rigetto della domanda attorea ivi proposta era fondato su regole processuali affatto diverse da quelle vigenti nel rito penale in ordine alla prova dei fatti sottostanti e delle responsabilità delle parti.

Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Circa la rilevanza causale della manovra di svolta a sinistra da parte del G., essa non sembra seriamente discutibile, se si considera che, per come pacificamente emerso in istruttoria dibattimentale, la caduta del motociclo condotto dal B. si verificò a causa di una frenata di quest’ultimo nel vedersi tagliare la strada dal trattore dell’odierno ricorrente; sotto tale profilo va osservato, a fronte delle argomentazioni contenute nel ricorso, che se il G. avesse tenuto il comportamento alternativo diligente (ossia quello di effettuare la svolta a sinistra solo dopo essersi realmente sincerato del fatto che nessuno stesse sopraggiungendo), l’incidente non si sarebbe verificato.

Piuttosto nell’articolazione del motivo di ricorso in esame si adombra implicitamente l’imprevedibilità del comportamento, anch’esso imprudente, del B. alla guida del motociclo. Ciò chiama in causa la nota problematica del c.d. principio d’affidamento.

Ora, sotto questo profilo deve premettersi che la giurisprudenza ormai costante in materia afferma che il principio di affidamento non può operare allorquando vi sia la ragionevole prevedibilità ed evitabilità in concreto della condotta del terzo o della vittima da parte del soggetto attivo (per alcune declinazioni recenti del principio anzidetto, vds. Sez. 4, n. 12260 del 09/01/2015, Moccia e altro, Rv. 263010; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277; Sez. 4, n. 46741 del 08/10/2009, Minunno, Rv. 245663).

Ma, pur nell’ambito di detto indirizzo, va chiarito che nel caso di specie la condotta alla guida del B., sebbene negligente e imprudente, non poteva dirsi né imprevedibile né inevitabile.

In casi analoghi a quello in esame la giurisprudenza della Corte regolatrice ha escluso che un comportamento anche gravemente imprudente o negligente della persona offesa possa dirsi per ciò stesso imprevedibile: a titolo d’esempio, la Corte di legittimità è pervenuta all’affermazione di responsabilità di un automobilista imputato di omicidio colposo in danno di un motociclista che, nell’atto di sorpassare in modo azzardato l’autovettura dell’imputato (mentre quest’ultimo si accingeva a effettuare una manovra di parcheggio), veniva investito dalla stessa autovettura e rovinava a terra battendo il capo e così riportando lesioni che lo traevano a morte (Sez. 4, n. 6967 del 16/12/2011, G.M., non massimata). In quel caso, sicuramente d’interesse esemplificativo ai fini che qui interessano, la Corte di legittimità ebbe ad affermare che l’imputato, «pur agendo nel rispetto del codice della strada, azionando il lampeggiatore di direzione nello svoltare a sinistra, non ha ben valutato, negligentemente, la manovra azzardata che stava compiendo il motociclista e, quindi, anziché fermarsi ed evitare lo scontro ha fidato nelle sue capacità di prontezza di riflessi di inserirsi immediatamente nell’area di parcheggio. In tale situazione di fatto appare adeguatamente supportato il giudizio di ‘ragionevole prevedibilità’ della condotta di guida della vittima». Sussisteva infatti una «situazione di pericolo, determinata dal cambiamento di direzione per svoltare a sinistra, per immettersi nell’area di parcheggio laterale, che esigeva da parte del conducente la massima prudenza e l’adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. Il conducente avrebbe dovuto accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungessero altri veicoli e tale ispezione doveva proseguire per tutte le fasi della manovra».

In termini generali, non può trascurarsi che la disciplina relativa alla condotta alla guida, regolata da norme cautelari ben precise (quali quelle del Codice della Strada), esprime nel suo insieme una serie di comandi e divieti che, al di là del valore precettivo, si giustificano sovente in base a possibili rischi di una condotta difforme da parte del conducente, potenzialmente derivanti anche dalla condotta negligente o imprudente altrui. Nel caso de quo, assume particolare rilievo l’art. 154 del Codice della Strada, riferito fra l’altro al cambiamento di direzione o di corsia: detto articolo stabilisce fra l’altro che «i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi», devono «assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi»; ed inoltre sono tenuti a «segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione» (quale esempio di rilevanza di tali obblighi vds. Sez. 4, n. 4825 del 11/12/2002, dep. 2003, Caporaso, Rv. 224920).

E’ insomma evidente, alla luce di quanto precede, che il comportamento del B. nell’eseguire a forte velocità il sorpasso del trattore condotto dal G., per quanto sicuramente irrispettoso delle norme sulla circolazione stradale, rientrava nell’area della prevedibilità in concreto, anche in relazione alla norma del Codice della Strada violata dal G. (ed eziologicamente determinante l’incidente), costituente regola cautelare finalizzata a impedire rischi del tipo di quello concretizzatosi nel caso di specie.

Pertanto il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *