Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 6622 del 8 maggio 2012
1. D.L. impugna per cassazione, sulla base di tre motivi, la sentenza depositata il 13 luglio 2009, con la quale la Corte di Appello di Palermo ha respinto l’appello del medesimo avverso la sentenza del Tribunale di Trapani, che lo aveva condannato al pagamento, in favore di V.M., della somma di Euro 23.160,33, a titolo di risarcimento del danno per l’inadempimento dell’incarico conferitogli dalla predetta, titolare di una parrucchieria, al fine di conseguire dei contributi a fondo perduto di cui alla L.R. Sicilia n. 41 del 1975 e L.R. n. 3 del 1986. La V. non ha svolto attività difensiva.
2. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale riteneva infondati i profili con i quali il D. lamentava di esser stato condannato nonostante non fossero stati provati, ex adverso, nè suoi comportamenti poco diligenti, e neppure il nesso di causalità tra la prestazione ed il danno.
2.1. Dall’esame della lettera in data 13.10.1999. indirizzata alla V., la Provincia Regionale di Trapani comunicava l’archiviazione dell’istanza di concessione dei contributi, evidenziando che “da un esame preliminare della documentazione allegata risultano presentate fuori termine e non ammissibili ai benefici” alcune fatture, nonchè la parcella notarile, di tal che “deducendo dall’importo complessivo di L. 51.988.138, quello della fattura e della parcella ammontante a complessive L. 51.280.638, la domanda non può essere accolta in quanto giusto della L.R. n. 3 del 1986, art. 43 non possono essere ammessi al contributo i programmi di spesa che comportino costi di investimento inferiori a ottomilioni di lire”. Tale documento, che il D. aveva contestato in modo apodittico, era sufficiente a fornire la prova, che è necessariamente di stampo probabilistico (Cass. n. 10743/2009), del nesso di causalità tra la prestazione del professionista ed il danno subito dalla cliente, e cioè il mancato conseguimento del contributo, tenuto conto che, dagli elementi desumibili ex actis, non si ravvisavano ragioni ulteriori perchè l’istanza non avrebbe dovuto esser accolta, ove fosse stata tempestivamente e correttamente presentata e corredata.
2.2. Del pari, infondata era la doglianza relativa alla mancata prova di comportamenti poco diligenti del D., in quanto proprio il debitore, convenuto per l’adempimento, il risarcimento o la risoluzione, avrebbe dovuto documentare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, e cioè di aver esattamente adempiuto, mentre al creditore incombeva, solo, di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e di allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte (Cass. SU n. 13533/2001; e Cass. n. 14759/2007, in tema di responsabilità medica).
2.3. La liquidazione effettuata dal Tribunale era, a torto, contestata dal D., tenuto conto che il contributo che la V. avrebbe potuto ottenere, L.R. n. 3 del 1986, ex art. 47 ove l’istanza fosse stata presentata tempestivamente e correttamente, sarebbe stato di L. 44.844.655, e di Euro 23.160,33, pari alla percentuale del 40% della somma di L. 112.211.638, in tesi ammissibile a contributo, secondo i conteggi effettuati dall’attrice – con riferimento ai quali il Tribunale aveva effettuato la liquidazione – cui si perviene, aggiungendo alla somma di L. 70.000.000, spesa per l’acquisto dell’immobile destinato all’attività commerciale (cfr. atto 9.11.1998 Notaio Incardona), le spese esposte per l’acquisto di macchinari e per l’ammodernamento dei locali anzidetti (fatture già indicate nell’istanza, presentate fuori termine).
3. Nel proprio ricorso, il D. deduce:
3.1. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Nei precedenti gradi di giudizio, il ricorrente aveva eccepito la mancata allegazione, da parte della V., di elementi probatori idonei a suffragare, sia in ordine all’an che in ordine al quantum la pretesa risarcitoriadalla stessa avanzata essendovi assoluta carenza di prove atte a giustificare la richiesta di un risarcimento pari a L. 44.844.655 (Euro 23.260,33), in seguito riconosciuto dai giudici di merito. Invero, anche laddove si fosse ritenuta la responsabilità professionale del D., responsabile di non avere correttamente presentato la domanda di finanziamento, sarebbe rimasta in ogni caso non provata l’entità, l’ammontare, il quantum del finanziamento a cui la richiedente avrebbe eventualmente avuto diritto. Tale importo sarebbe stato, infatti, quantificato dall’attrice unilateralmente ed in via del tutto presuntiva, dando per scontati una serie di presupposti che avrebbero dovuto invece essere vagliati ed accertati in concreto da un perito commercialista all’uopo nominato (C.T.U.). Si pensi, ad esempio, alla possibilità che la Commissione Regionale incaricata di pronunciarsi sull’idoneità della domanda, avesse riscontrato talune incongruenze nella documentazione presentata; o all’eventualità del tutto probabile che dell’importo richiesto solo una parte potesse essere realmente finanziata. Pertanto, la motivazione riportata al precedente punto 2.3. avrebbe dovuto considerarsi palesemente apodittica e inidonea a giustificare la soluzione interpretativo – ricostruttiva accolta dalla Corte di Appello circa un fatto controverso, contestato e decisivo per il giudizio. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, infatti, fornire tutta una serie di indicazioni tecniche in ordine ai criteri di calcolo adottati, ai parametri di ammissibilità utilizzati, alle voci di spesa ammesse al finanziamento, ai tassi praticabili in base al tipo di bene acquistato, ecc.. La totale assenza delle suddette indicazioni renderebbe, invece, palesemente insufficiente la motivazione.
3.2. Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), come interpretato – assume il ricorrente – dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di onere probatorio in tema di responsabilità professionale. Il ricorrente ribadisce che la V. nel corso del giudizio non avrebbe fornito alcuna prova in ordine al quantum del danno asseritamente subito, limitandosi ad affermare che tale risarcimento andava determinato nella misura del 40% di L. 112.211.638, dando per assodata l’ammissibilità al finanziamento di tutte le voci di spesa dalla stessa documentate. In presenza di una simile deficienza probatoria, i giudici di merito avrebbero dovuto certamente rigettare – anche solo parzialmente – le domande, in quanto avanzate in pieno spregio dell’art. 2697 c.c., in tema di onere probatorio. Tale principio normativo sarebbe stato ribadito più volte dalla Suprema Corte in materia di responsabilità del professionista, incombendo sul committente la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento.
3.3. Violazione o falsa applicazione della L.R. siciliana 18 febbraio 1986, artt. 45 e 47 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)), perchè la Corte territoriale avrebbe fatto propria la quantificazione del danno operata dall’attrice in via del tutto presuntiva ed arbitraria, senza valutare – mediante l’ausilio di una quanto mai opportuna C.T.U. – l’effettiva corrispondenza tra; la somma richiesta a titolo di risarcimento dalla V. e quella alla quale la stessa avrebbe eventualmente avuto diritto laddove la domanda di finanziamento fosse stata accolta. Il modus operandi adottato dai giudici di merito, oltre a risultare contrario al disposto di cui all’art. 2697 c.c., ha prodotto esiti interpretativo – applicativi del tutto stridenti con le previsioni normative di cui agli artt. 45 e 47 della Legge Regionale summenzionata. Un impresa artigiana di nuova apertura che operi nel territorio della regione Sicilia può avere accesso alle seguenti agevolazioni: a. un contributo in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento della spesa di primo impianto dei laboratori, commisurato al costo sostenuto per l’acquisto e l’adattamento dei locali e/o per l’acquisto di macchinali ed attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell’attività; b. un finanziamento a tasso agevolato entro il limite del 100 per cento delle spese riconosciute, degli oneri per l’acquisto e l’adattamento dei locali e/o per l’acquisto dei macchinari e delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività artigiana; c. il contributo in conto capitale si cumula col finanziamento agevolato nei limiti del 100 per cento della spesa riconosciuta. Pertanto, dato un certo costo sostenuto dall’impresa per l’acquisto e l’adattamento dei locali destinati all’attività artigiana, tale importo può formare oggetto di un finanziamento a tasso agevolato; inoltre, l’impresa può chiedere ed ottenere un contributo in conto capitale pari al 40% dei costi sostenuti, sulla residua parte di spesa non coperta dal finanziamento stesso, in quanto il contributo in conto capitale ed il finanziamento a tasso agevolato sono cumulabili nei limiti del 100% della spesa riconosciuta. Nel caso in esame, la V., per 1 acquisto dell’immobile sito in (omissis) – il cui prezzo finale è stato poi determinato nella misura di L. 70.000.000 – aveva chiesto ed ottenuto il finanziamento a tasso agevolato di cui alle norme citate sull’importo di L. 50.000,000.
Pertanto, stando al disposto di cui alla L.R. siciliana 18 febbraio 1986, artt. 45 e 47 l’attrice avrebbe potuto esclusivamente ottenere un contributo in conto capitale pari al 40% dell’importo residuo, ossia a Euro 8.000.000 (pari al 40% di L. 20.000.000). Applicando in modo del tutto errato le disposizioni normative succitate, invece, la Corte di Appello di Palermo ha considerato accessibile al contributo in conto capitale del 40% l’intero costo sostenuto dalla Sig.ra V. per l’acquisto dell’immobile sito in (OMISSIS), facendo sì che per l’acquisizione del predetto bene – l’attrice usufruisse indebitamente di due agevolazioni, cumulabili sì, ma nei limiti del 100 per cento della spesa riconosciuta. Tale errore interpretativo – applicativo, peraltro, confermerebbe l’opportunità, nel caso di specie, del ricorso ad una C.T.U. da parte di un dottore commercialista esperto in pratiche di finanziamento e di contributo in conto capitale.
4.1 motivi si rivelano tutti privi di pregio.
4.1. Il primo ed il secondo motivo – che possono trattarsi congiuntamente, data l’intima connessione, essendo entrambi rivolti a censurare la quantificazione del danno riconosciuto alla V. – sono infondati.
4.1.1. In particolare, riguardo al primo motivo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non sussiste il lamentato vizio motivazionale, dato che la V. ha assolto l’onere di provare, secondo un criterio di elevatissima verosimiglianza (dati i motivi oggettivi del rifiuto apposto dall’amministrazione, tutti ascrivibili alla negligenza del professionista), la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato (il finanziamento oggetto della richiesta) e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile è stata conseguenza immediata e diretta (v. Cass. n. 1752/2005).
Il mancato ottenimento del contributo ha rappresentato per la V. una perdita avente natura di danno patrimoniale futuro, la cui liquidazione può rapportarsi a valutazioni di circostanze di fatto (quali quelle nella specie considerate dal giudice del merito in ordine agli oneri finanziabili nelle percentuali previste), che, se motivate secondo un iter argomentativo scevro da vizi logico – giuridici (quale quello seguito nel caso di specie), si sottraggono a qual siasi forma di censura in sede di legittimità (Cass. n. 10111/2008, in motivazione). Rispetto a tale assetto probatorio, peraltro, la generica doglianza del mancato espletamento di una consulenza d’ufficio, in ordine alla quantificazione dell’indicato danno, si rivela del tutto priva di pregio, dovendosi ribadire che la mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l’indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall’onere della prova o richiesta a
fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati (Cass. n. 15219/2007; v. anche Cass. n. 24620/2007; 3191/2006; 5422/20029).
4.1.2. Per quanto concerne il secondo motivo riferibile all’assunta violazione dell’art. 2697 c.c., va anzitutto tenuto presente come le norme poste dal libro 6^ titolo 2^ c.c. regolino la materia dell’onere della prova, dell’astratta idoneità di ciascuno dei mezzi presi in considerazione all’assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze, della forma che ciascun d’essi deve assumere, non la valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi stessi, valutazione regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.c. la cui erroneità ridonda, se del caso, in vizio deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 2707/2004), dovendosi, peraltro, ribadire che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 11679/2006, in motivazione; 23286/2005; 322/2003). Nella specie, non solo il ricorrente non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., ma appare evidente come il principio dell’onere della prova e della corretta sua applicazione non possa essere considerato violato, giacchè il giudice del merito, al cui operato nessuna censura i ricorrenti stessi muovono per inesatta applicazione delle norme sul rito, è pervenuto all’adottata decisione svolgendo argomentazioni basate sugli elementi probatori forniti dalla parte onerata, astrattamente idonee allo scopo e regolarmente acquisite, sicchè non è ravvisabile alcuna violazione della norma in questione. Per il resto, le argomentazioni svolte nel motivo non sono che una ripetizione in altri termini di quelle già svolte con il primo motivo, alle ragioni della cui reiezione non si può che fare richiamo, in particolare per quanto attiene all’inammissibilità delle generiche censure relative alla mancata ammissione di una consulenza tecnica in ordine alla quantificazione del danno.
4.3. Con il terzo motivo, si lamenta che la somma a cui avrebbe avuto diritto l’attrice, a titolo di contributo, era inferiore a quella calcolata dalla Corte territoriale, nel respingere il relativo motivo di appello. La censura si rivela inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non risultando specificato in quale sede processuale il documento menzionato nel ricorso, costituito dall’istanza per il rilascio del contributo, sia stato depositato, al fine di accertare se, in relazione allo stesso, sia stata fatta corretta applicazione delle citate norme regionali. Merita, infatti, di essere ribadito il principio, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 28547/2008, confermata da Cass. n. 20535/2009; 29/2010, ord.; S.U. 7161/2010; 17602/2011, ord.).
5. Ne deriva il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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