La massima

Qualora non venga in discussione la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., l’ente pubblico proprietario o concessionario di una strada, risponde comunque dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale stabilita dall’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Ne deriva che, mentre spetta al danneggiato provare l’anomalia del bene, la quale va considerata fatto di per sè idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A., incombe a quest’ultima dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza del 6 novembre 2012, n. 19161

…omissis…

Motivi della decisione

1 I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti, ex art. 335 c.p.c.

2 Il ricorso principale.

2.1 Con il primo motivo gli impugnanti denunciano vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento alla entità delle somme liquidate dal giudice di merito, calcolando il danno morale sofferto da ciascuno di essi in meno di un terzo degli importi che sarebbero spettati al de cuius, e tanto pur dopo avere evidenziato la gravità dell’evento che ne aveva determinato il decesso.

Segnatamente il decidente avrebbe omesso di valutare – mancando ogni considerazione al riguardo – la giovane età della moglie e la tenera età dei figli.

2.2 Con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano mancanza, insufficienza e contraddittorieta della motivazione, ex art. 360 c.p.c.., n. 5.

Oggetto delle critiche è la liquidazione del danno patrimoniale, posto che la Corte territoriale, pur dopo avere evidenziato che il Tribunale non aveva estrinsecato in modo completo il passaggio motivazionale che lo aveva indotto a determinarlo in L. 50.000.000 per ciascuno dei congiunti, aveva apoditticamente ritenuto equa e congrua detta misura, senza considerare elementi di fatto qualificanti, quali il reddito che il loro dante causa avrebbe destinato alla famiglia, il rilevante grado di probabilità di modifica dello stesso, nonchè la composizione del nucleo familiare.

Aggiungono che, sin dalla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, essi ne avevano chiesto la liquidazione, attraverso l’applicazione, anche analogica, della L. n. 39 del 1977, art. 4.

2.3 Con il terzo motivo gli impugnanti deducono vizi motivazionali, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, con riferimento al rilievo dato dal giudice di merito alla circostanza che i figli della vittima erano diventati maggiorenni nel corso del giudizio, senza considerare che l’indipendenza economica si consegue notoriamente ben più avanti negli anni. Ribadiscono che, liquidando, a titolo di danno patrimoniale, una somma pari a circa il 50% del reddito annuo di L. 13 milioni realizzato dalla vittima sino al momento della morte, il decidente non aveva valutato gli incrementi che quel reddito avrebbe sicuramente avuto nel tempo.

2.4 Con il quarto mezzo gli impugnanti denunciano violazione degli artt. 2043, 1223, 1226 e 2056 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ.,, n. 3, errata valutazione delle risultanze istruttorie, omessa pronunzia di condanna alla corresponsione degli interessi dal giorno del fatto al soddisfo. Oggetto delle critiche è l’affermazione del giudice di merito secondo cui la liquidazione equitativa era stata effettuata con diretto riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, sicchè solo a partire da tale momento spettavano gli accessori.

Secondo i deducenti il giudice merito, così statuendo, avrebbe fatto malgoverno della giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui l’obbligazione risarcitoria da fatto illecito costituisce tipico debito di valore.

2.5 Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2059 cod. civ., artt. 2, 29, 30, 31 e 32 Cost., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per omessa liquidazione del danno esistenziale e del danno da perdita del rapporto parentale.

3 I controricorsi e il ricorso incidentale.

Nel controricorso notificato il 4 giugno 2007 l’Anas ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della impugnata sentenza.

In altro controricorso, notificato lo stesso giorno, a istanza anche del Ministero delle Infrastrutture, l’ANAS ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. In particolare, deducendo violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., ex art. 360 c.p.c.., n. 3, ha censurato l’affermazione della sua responsabilità, assumendo che i connotati di colposità della condotta ascrittale erano stati erroneamente ancorati dal giudice di merito alla mancata rimozione dei pali dalla banchina, senza considerare che tale comportamento non era esigibile in concreto, essendo pacifico in causa che i pali non erano visibili.

4 Ragioni di ordine logico impongono di partire dall’esame del ricorso incidentale dell’ANAS. Di tale mezzo la controparte ha eccepito l’inammissibilità, e per mancanza di procura ad litem in capo all’Avvocatura generale dello Stato, e per contrasto tra le conclusioni formulate nel controricorso notificato in via autonoma e le conclusioni formulate nel ricorso incidentale.

5 I denunziati vulnera in realtà non sussistono.

In ordine al primo profilo, va evidenziato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche nell’ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che l’ente rilasci uno specifico mandato all’Avvocatura medesima, nè che questa produca il provvedimento di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacchè, in base al disposto del R.D. n. 1611 del 1933, art. 45, il patrocinio cosiddetto facoltativo non è escluso dalla sfera di operatività del comma 2, dell’art. 1 della medesima fonte, norma alla stregua del quale gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, neppure laddove sia previsto quello speciale, purchè consti la loro qualità (confr. Cass. civ. 1 aprile 2010, n. 7983; Cass. civ. 14 settembre 2006, n. 19786; Cass. civ. sez. un. 21 luglio 1999, n. 484, tutte proprio in fattispecie relative alla difesa in giudizio di ANAS s.p.a.).

5 Quanto poi all’altro profilo di inammissibilità, esso finisce per porre in dubbio la stessa proponibilità di un ricorso incidentale dopo o contestualmente alla notificazione di un autonomo controricorso, posto che la difformità delle relative conclusioni – nell’uno la riforma della sentenza già impugnata dalla controparte, nell’altro la sua conferma – è consustanziale alla natura e al regime dei relativi atti difensivi.

Ora, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che il ricorso incidentale, il quale, a norma dell’art. 371 c.p.c. comma 1, deve essere proposto con il controricorso, può tuttavia essere articolato anche autonomamente, con atto a sè stante, non essendo essenziale alla sua validità l’osservanza delle modalità prescritte dalla predetta norma, sempre che, naturalmente, esso venga notificato nel termine (di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale) stabilito dal comb.

disp. degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 22 agosto 2002, n. 12342; Cass. civ. sez. un. 5 dicembre 1990, n. 11678). Tale affermazione confuta ed assorbe ogni rilievo in ordine alla pretesa qualificazione, in termini di acquiescenza, della preventiva presentazione del solo controricorso, e ciò tanto più che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l’acquiescenza tacita è ravvisabile solo in atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (confr. Cass. civ. 11 luglio 2012, n. 11769; Cass. civ. 28 giugno 2012, n. 8537; Cass. civ. 11 luglio 2012, n. 11769). Nella fattispecie, invece, le linee difensive dell’ANAS sono all’evidenza l’una subordinata all’altra.

6 Il ricorso incidentale, pienamente ammissibile, è tuttavia infondato nel merito.

E’ principio consolidato che l’ente pubblico proprietario di una strada extraurbana ha l’obbligo di mantenere in buono stato anche la zona non asfaltata, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale – zona definita “banchina” dal previgente codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, art. 2) – atteso che tale area, pur normalmente destinata ai pedoni, può, in caso di necessità, temporaneamente ospitare veicoli, per manovre di breve durata o di emergenza. In tale contesto si è pertanto ritenuto che l’ente proprietario abbia l’obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla banchina medesima, pena, in caso contrario, la responsabilità in ordine ai danni che ne siano derivati (confr. Cass. civ. 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. civ. 19 luglio 2002, n. 10577; Cass. civ. 9 gennaio 2002, n. 203).

Peraltro, relativamente agli oneri deduttivi e probatori che connotano la materia, questo giudice di legittimità ha ripetutamente statuito che, qualora non venga in discussione la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., l’ente pubblico proprietario o concessionario di una strada, risponde comunque dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale stabilita dall’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Ne deriva che, mentre spetta al danneggiato provare l’anomalia del bene, la quale va considerata fatto di per sè idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A., incombe a quest’ultima dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr.

Cass. civ. 9 aprile 2009, n. 8692; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383;

vedi anche Corte cost. n. 156 del 1999).

A ciò aggiungasi che il rispetto di norme di legge, regolamentari o tecniche, nonchè delle comuni regole di diligenza e prudenza segna il limite dell’agire discrezionale della Pubblica Amministrazione..

Non a caso questa Corte ha ripetutamente affermato che la discrezionalità e la conseguente insindacabilità, da parte del giudice ordinario – dei criteri e dei mezzi con cui la stessa realizzi e mantenga un’opera pubblica, trova un limite nell’obbligo di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, tutte quelle prescrizioni, di talchè quando, dalla loro inosservanza, derivino danni a terzi, l’Ente ne risponde (confr. Cass. civ. 11 novembre 2011, n. 23562;

Cass. civ. 20 gennaio 2010, n. 907; Cass. civ. 6 febbraio 2007, n. 2566; Cass. civ. 9 ottobre 2003, n. 15061).

7 Venendo al caso di specie, l’assoluta impraticabilità della linea difensiva dell’ANAS emerge a sol considerare che essa tenta di volgere in proprio favore la non visibilità dei pali in cemento armato parcheggiati nell’area, e cioè uno degli elementi della fattispecie concreta integranti l’anomalìa del bene, idoneo, come tale, a connotare il comportamento dell’ente proprietario in termini di illecito aquiliano. E ciò tanto più che l’ANAS neppure ha mai addotto l’impossibilità di rimuovere la situazione di pericolo.

In siffatto contesto il ricorso incidentale deve evidentemente essere rigettato.

8 Passando quindi all’esame del ricorso principale, i primi tre motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, hanno ad oggetto le argomentazione svolte dal giudice di merito a sostegno della scelta decisoria operata in ordine alla entità delle somme liquidate a titolo di danni, tacciandosi al riguardo le stesse di lacunosità, insufficienza e contraddittorietà. Mette conto sul punto evidenziare che la Curia territoriale, nel ritenere infondate le doglianze svolte dagli appellanti incidentali in ordine alla pretesa, mancata esplicitazìone, da parte del Tribunale, dei criteri adottati per la quantificazione del risarcimento, ha affermato che la carenza motivazionale era solo apparente, posto che, in realtà, il giudice di prime cure, richiamando le tabelle del Tribunale di Benevento, aveva formulato un giudizio equitativo sulla base di circostanza di fatto, espressamente indicate, quali l’età dell’ingegnere A. al momento del sinistro, la sua professione, la sua condizione familiare di coniuge e genitore di due figli minorenni, il reddito dimostrato nel corso del giudizio, la gravità dell’evento. Ha aggiunto che le tabelle del Tribunale di Benevento non facevano che richiamare i criteri di liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Napoli, criteri pressochè identici a quelli seguiti dal Tribunale di Milano e che l’accertata personalizzazione delle liquidazione rendeva definitivamente infondate le censure degli eredi A.. Ha evidenziato, quanto ai criteri di liquidazione del danno morale, che alla persona deceduta, ove fosse rimasta in vita con una invalidità permanente del 100%, sarebbe spettato un risarcimento compreso tra l’importo di L. 298.833.000 e l’importo di L. 448.250.000, di talchè, considerando un danno morale medio di L. 350.000.000, alla vedova e ai figli poteva essere riconosciuta una somma pari a due terzi di tale importo, e cioè a L. 300.000.000.

Quanto poi al danno patrimoniale da lucro cessante, la Corte, pur dando atto delle carenze motivazionali della sentenza del giudice di prime cure, ha ritenuto congrua la liquidata somma di L. 150.000.000, considerando: a) la professione di ingegnere svolta dall’ A.;

b) il reddito annuo di L. 13.000.000 percepito dallo stesso al momento del decesso; c) la mancata indicazione, da parte degli attori, di tutti gli elementi di fatto necessari all’applicazione della formula generalmente adottata per la determinazione della predetta voce di danno; d) la prevedibile, futura indipendenza economica dei figli, divenuti già maggiorenni nel corso del giudizio.

9 A fronte dell’esposto iter motivazionale, ritiene il collegio che le critiche svolte dai ricorrenti non colgano nel segno, risultando peraltro, sotto più di un profilo, generiche e aspecifiche.

Va premesso che, secondo il consolidamento orientamento di questa Corte: a) l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ.), da luogo, non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto improntato a equità correttiva o integrativa; b) tale giudizio, che è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, presuppone già assolto l’onere di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno e non esonera, in ogni caso, la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter volto a dimostrare l’entità del danno subito e a determinarne l’equivalente pecuniario; c) che entro tali limiti vanno dunque intesi sia il principio secondo cui il ricorso alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale ne farà uso ogni qualvolta riconosca che la determinazione del preciso ammontare del danno non sia possibile o sia sommamente difficile, sia la connessa affermazione per cui l’accertamento dei relativi presupposti, al pari dell’individuazione dei criteri di liquidazione, costituisce indagine di fatto, sottratta al sindacato di legittimità (confr. Cass. civ. 9 marzo 2012, n. 3704; Cass. civ. 12 ottobre 2011, n. 20990; Cass. civ. 8 maggio 2012, n. 6919; Cass. civ. 30 aprile 2010, n. 10607; Cass. civ. 7 giugno 2007, n. 13288).

10 Ora, a ben vedere, nei motivi di ricorso in esame gli impugnanti si dolgono della esiguità delle somme a vario titolo liquidate dal giudice di merito, a fronte dell’enormità della tragedia che ebbe a colpirli, a tal fine allegando fatti, quali l’età della moglie e dei figli, già considerati dal decidente. E in proposito non v’ha dubbio che la circostanza del raggiungimento della maggiore età, da parte dei figli della vittima, nelle more del giudizio, è stato dal decidente considerata solo quale indice di una loro ragionevole prossimità alla chiusura del percorso formativo. Significativo è, piuttosto, che i ricorrenti nessuna contestazione specifica muovano alla affermata, sostanziale omogeneità delle tabelle utilizzate dal giudice di prime cure, rispetto a quelle in uso presso i Tribunali di Napoli e di Milano; e che del pari, pur lamentando la mancata applicazione della formula di cui alla L. n. 39 del 1977, art. 4, neppure confutino l’asserita, omessa allegazione dei dati necessari alla sua adozione.

In un contesto in cui non solo la Corte territoriale ha ampiamente giustificato la sua decisione, ma questa neppure si discosta da dati di comune esperienza, le critiche svolte in ricorso appaiono in definitiva volte a sollecitare una rivalutazione della liquidazione equitativa del danno compiuta dal giudice di merito, preclusa in sede di legittimità (confr. Cass. civ. 19 maggio 2010, n. 12318). 10 Parimenti infondato è il quarto motivo.

Questa Corte ha a più riprese ribadito che, nell’ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, qualora anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 cod. civ., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (confr. Cass. civ. 4 settembre 2012, n. 14809; Cass. civ. 4 febbraio 2011, n. 2771, con riferimento ai crediti relativi a rapporti di lavoro, ai quali pure sì applica l’art. 429 cod. proc. civ., comma 3). L’affermazione muove dal rilievo che la rivalutazione delle somme e la corresponsione degli interessi compensativi costituiscono solo un criterio di liquidazione del danno da ritardo, di talchè è ben possibile liquidare tout court in via forfettaria il danno all’attualità, senza rivalutare le somme anno per anno con applicazione cumulativa degli interessi sino alla data del saldo.

11 Infine l’ultimo motivo, prospettando l’omessa liquidazione del danno esistenziale e da perdita del rapporto parentale, è infondato, quanto al primo, e inammissibile, quanto al secondo.

Il danno morale liquidato dalla Corte territoriale agli attori per la perdita del loro congiunto, ex art. 2059 cod. civ., è esattamente il danno da perdita del rapporto parentale. Nè è chiaro quale diversa valenza gli impugnanti attribuiscano all’una e all’altra voce di pregiudizio.

Quanto al danno esistenziale, invece, considerato che, affinchè il giudice ne debba tener conto, è necessario che l’attore specifichi, nel corso del giudizio, gli aspetti che tale profilo di pregiudizio abbia assunto, in concreto (confr. Cass. civ. 30 novembre 2011, n. 25575; Cass. civ. 13 maggio 2011, n. 10527), la doglianza con la quale i ricorrenti ne lamentano la mancata considerazione, pone una questione nuova, in quanto in alcun modo trattata nella sentenza impugnata. Conseguentemente, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, i ricorrenti, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, avevano l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avevano fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440). Ciò in quanto i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, di modo che, salvo che si prospettino profili rilevabili d’ufficio, è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (confr. Cass. civ., sez. 1, 13 aprile 2004, n. 6989).

In definitiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati. L’esito complessivo del giudizio consiglia di compensarne integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, li rigetta entrambi.

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.

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