cassazione 5

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 9 dicembre 2014, n. 25848

Ritenuto in fatto

Nel 2000 i sigg.ri G.L. e P.C.M. , sia in proprio che quali rappresentanti ex art. 320 c.c. dei figli minori G.V. e G.F. , convennero dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma, allegando che:
(-) la propria figlia minore G.V. il (omissis) cadde dal ciclomotore di proprietà del fratello G.F. , sul quale stava percorrendo la via (omissis) , ricompresa nel territorio del Comune di Roma;
(-) la caduta era stata causata da un profondo avvallamento del manto stradale creatosi in corrispondenza di un tombino, ed aveva provocato gravissimi danni alla ragazza.
Conclusero pertanto la condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza del fatto sopra descritto.
2. Il Comune negò la propria responsabilità, e in subordine chiese di essere tenuto indenne dall’imprenditore individuale cui aveva appaltato i lavori di manutenzione di quella strada, sig. D.S.G. , che provvide a chiamare in causa.
Il terzo chiamato si costituì negando anch’esso la propria responsabilità. Nel giudizio intervenne altresì la Allianz s.p.a., assicuratore della responsabilità civile di D.S.G. , chiedendo l’accertamento della inoperatività del contratto rispetto all’evento verificatosi.
3. Con sentenza 8.3.2004 n. 7642 il Tribunale di Roma ritenne che il sinistro fosse da ascrivere per un quarto a colpa della vittima, e per i restanti tre quarti a colpa di D.S.G. .
Ritenne di conseguenza di condannare direttamente la società Allianz al risarcimento del 75% del danno lamentato dagli attori.
4. La sentenza di primo grado venne appellata sia dagli attori, che chiesero una più cospicua liquidazione del danno; sia da D.S.G. , che chiese l’affermazione dell’esclusione di proprie responsabilità; sia dalla Allianz, che lamentò l’omesso esame dell’eccezione di inoperatività della polizza.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 21.6.2010 n. 2672:
– rigettò l’appello proposto dalla vittima e dai suoi familiari;
– accolse l’appello di D.S.G. , e ne escluse la responsabilità.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai sigg.ri G.V. e G.F. , sulla base di un motivo.
Ha resistito D.S.G. , e proposto ricorso incidentale basato su un motivo.
Hanno depositato controricorso sia il Comune di Roma che la Allianz.

Motivi della decisione

Il ricorso principale.

1.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso G.V. e G.F. sostengono che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.. Si assume che tale nullità discenda dalla violazione dell’art. 334 c.p.c..

Espongono, al riguardo, che la sentenza di primo grado era stata impugnata in via principale da essi stessi; e che D.S.G. l’aveva appellata in via incidentale e tardiva.

Soggiungono che l’appellante incidentale D.S.G. , col suo appello, aveva sostenuto di non avere avuto alcun obbligo di vigilare la strada teatro del sinistro, ma solo di effettuare le riparazioni richiestegli volta per volta dal Comune.

Proseguono i ricorrenti osservando che essendo l’appello di D.S.G. incidentale e tardivo, esso sarebbe stato ammissibile solo se proposto contro l’appellante principale (cioè i fratelli G. , danneggiati). Ma poiché era stato proposto contro il Comune di Roma, esso doveva essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che la Corte d’appello non avrebbe potuto modificare la condanna al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice di primo grado.

1.2. Il motivo è infondato.

L’interpretazione che dell’art. 334 c.p.c. propugnano i ricorrenti, infatti, dopo vari contrasti è stata da tempo superata da un duplice intervento delle Sezioni Unite di questa Corte.

Secondo l’orientamento più antico, infatti, l’impugnazione incidentale tardiva di cui all’art. 334 c.p.c. era consentita non contro ogni capo della sentenza, né contro ogni controparte processuale, ma solo entro limiti oggettivi e soggettivi precisi, vale a dire:

(a) dal punto di vista oggettivo, quando:

(a1) aveva ad oggetto lo stesso capo di sentenza impugnato con l’impugnazione principale;

(a2) aveva ad oggetto un capo di sentenza dipendente da, o connesso con, quello impugnato con l’impugnazione principale;

(b) dal punto di vista soggettivo, l’impugnazione incidentale tardiva era ammessa solo se proposta contro l’impugnante principale, ma non se proposta adesivamente rispetto all’impugnante principale, contro l’appellato principale.

Questo orientamento venne disatteso da Sez. U, Sentenza n. 4640 del 07/11/1989, Rv. 464074, la quale ha allargato l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 334 c.p.c..

Per effetto della sentenza appena ricordata, è caduto infatti il limite all’impugnazione incidentale tardiva rappresentato dalla medesimezza o dipendenza tra il capo di sentenza impugnato dall’impugnante principale e quello impugnato dall’impugnante incidentale. A quest’ultimo, di conseguenza, si è consentito impugnare tardivamente qualsiasi capo della sentenza, anche se diverso da quello investito dall’impugnazione principale.

1.3. Il secondo intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, Rv. 600589, anch’esso anteriore rispetto alla proposizione del ricorso principale) ha ammesso la possibilità di proporre tardivamente l’impugnazione incidentale anche se rivolta contro parti diverse dall’impugnante principale (o ‘adesiva’).

Si è tuttavia precisato che questa ammissibilità non è automatica e non sussiste sempre e comunque, ma esige che il giudice valuti se l’interesse all’impugnazione tardiva, nel caso concreto, possa reputarsi sorto per effetto dell’impugnazione principale: e dunque si tratterà di stabilire caso per caso se l’accoglimento eventuale di quest’ultima possa pregiudicare o meno l’impugnante incidentale tardivo. In caso affermativo l’impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no.

1.4. Ciò posto in iure, si rileva in facto che nel caso di specie il Tribunale di Roma aveva ritenuto sussistere la responsabilità di D.S.G. , e condannato l’assicuratore della responsabilità civile di quest’ultimo a pagare l’indennizzo direttamente nelle mani del danneggiato.

G.V. e F. avevano però impugnato tale statuizione, chiedendo la liquidazione d’un danno maggiore.

Ora, l’appello proposto dai fratelli G. , nella veste di vittime del fatto illecito, ha fatto sorgere di per sé l’interesse di D.S.G. all’impugnazione incidentale tardiva: infatti l’eventuale accoglimento dell’appello principale l’avrebbe esposto – in teoria – al rischio di incapienza del massimale, di recesso dell’assicuratore, di pagamento d’un maggior premio, di futura inassicurabilità, e via dicendo.

Pertanto:

(a) l’interesse di D.S.G. all’impugnazione incidentale sorse dell’appello principale;

(b) ergo, l’appello incidentale proposto dal medesimo non era tardivo.

1.5. A diverse conclusioni non può condurre il pur lodevole sforzo compiuto dalla difesa dei ricorrenti, inteso a dimostrare la totale autonomia del rapporto processuale tra i danneggiati e l’assicuratore Allianz, da un lato (l’unico condannato dal Tribunale al risarcimento del danno); e quello tra D.S.G. ed il Comune di Roma, dall’altro (pp. 14-18 del ricorso).

Alle argomentazioni dei ricorrenti su questo punto deve infatti replicarsi che nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore non è legato da alcun rapporto giuridico con la vittima del danno causato dall’assicurato, ed una sua condanna diretta al pagamento può discendere solo dalla volontà dell’assicurato (art. 1917, comma 2, c.c.).

Pertanto la condanna della Allianz al pagamento diretto in favore dei danneggiati, disposta dal giudice di primo grado, si fondava evidentemente sul presupposto della sussistenza d’una responsabilità civile dell’assicurato.

Da un lato, dunque, non è pertinente il rilievo formulato dai ricorrenti secondo cui ‘nessuna condanna è stata in primo grado irrogata in pregiudizio di danni D.S. ‘ (p. 15 del ricorso), ovvio essendo che anche in assenza d’una condanna l’accertamento della responsabilità di D.S.G. era il presupposto indefettibile ed implicito della condanna del suo assicuratore; dall’altro lato non è vero che l’accoglimento dell’appello ‘avrebbe ridondato esclusivamente in danno dell’Allianz’, perché l’accertamento dell’esistenza d’un più elevato danno ascrivibile all’assicurato (quantificato dai danneggiati in oltre 500.000 Euro: cfr. pp. 3-5 della sentenza impugnata) era in astratto idoneo a determinare vuoi l’incapienza del massimale, vuoi il recesso dell’assicuratore, vuoi l’applicazione di scoperti o franchigie.

1.6. Il ricorso principale deve dunque essere rigettato in base al seguente principio di diritto:

L’appello col quale la vittima di un fatto illecito chieda un più cospicuo risarcimento del danno espone il responsabile, che sia anche assicurato contro i rischi della responsabilità civile, all’eventualità che in caso di accoglimento del gravame il massimale assicurato risulti incapiente. Ne consegue che quell’appello, facendo sorgere un interesse altrimenti insussistente, legittima l’assicurato-danneggiante a proporre appello incidentale tardivo autonomo, anche nei confronti di capi della sentenza non impugnati con l’appello principale, ovvero nei confronti di parti diverse dall’appellante principale.

Il ricorso incidentale.

2.1. Col proprio ricorso incidentale D.S.G. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c..

Espone, al riguardo, che la sentenza d’appello avrebbe errato nel disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio anche nei suoi rapporti col Comune di Roma. In grado di appello la domanda del Comune sarebbe stata infatti respinta anche se fosse stata accolta per avventura quella principale, dal momento che la Corte d’appello ha escluso che il contratto d’appalto stipulato tra Comune e D.S. comportasse per quest’ultimo un obbligo di sorveglianza della strada dove avvenne il sinistro. Il Comune, pertanto, era rimasto completamente soccombente, e non v’era ragione per compensare le spese di lite.

2.2. Il motivo è infondato.

È principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, salva l’ipotesi d’una chiamata in causa del terzo compiuta in modo del tutto arbitraria dal convenuto (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012, Rv. 622605).

Nel caso di specie la chiamata dell’appaltatore non poteva dirsi arbitraria da parte del convenuto Comune di Roma, non essendo in teoria inconcepibile a priori una responsabilità per i danni da insidia stradale in capo all’appaltatore cui è affidata la manutenzione della strada.

Ne consegue che in teoria le spese sostenute da D.S.G. dovevano essere rifuse dagli attori, soccombenti in appello, e che pertanto la Corte d’appello ha inteso – sia pure implicitamente – disporre la compensazione delle spese tra gli attori (sui quali sarebbero dovute gravare) e il terzo chiamato in causa.

Così ricostruita la portata precettiva della sentenza, ne discende per un verso che il ricorrente incidentale ha impugnato una statuizione inesistente (in quanto le spese sono state compensate tra i G. e D.S. , non tra quest’ultimo ed il Comune); e per altro verso che il ricorso avrebbe dovuto invocare – in tesi – la condanna dei G. , non del Comune, alla rifusione di quelle spese.

Anche il ricorso incidentale deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità.

3.1. La reciproca soccombenza è giusta causa per la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità tra i sigg.ri G. e D.S.G. .

Nei rapporti tra i ricorrenti e le altre parti del giudizio le medesime ragioni adottate dal giudice d’appello, non venute meno, giustificano anche in questa sede la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

-) rigetta il ricorso principale;

-) rigetta il ricorso incidentale;

-) compensa integralmente tra tute le parti le spese del giudizio di legittimità.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *