Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 8 ottobre 2014, n. 41935
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. SAVINO Mariapia – rel. Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 1463/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del 15/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) veniva sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli articoli 81 cpv. e 110 c.p. e articolo 640 c.p., articolo 61 c.p., commi 9 e 11, e Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quinquies come modificato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009n n. 150 per avere, insieme a (OMISSIS), nella qualita’ di dipendente dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (OMISSIS), con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri, indotto in errore la citata Azienda Ospedaliera, procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per l’ente pubblico, consistente nell’essersi allontanati dal luogo di lavoro senza alcuna autorizzazione, ovvero senza aver marcato il badge nell’apposito orologio segnatempo installato presso gli Uffici dell’azienda, nonche’ per aver usufruito, sia in entrata sia in uscita della timbratura del badge eseguita da altri dipendenti e/o soggetti estranei all’azienda, tra cui un panettiere, quindi violando i doveri inerenti una pubblica funzione nonche’ agli articoli 81 cpv., 110 e 479 c.p. e Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quinquies come modificato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 per avere nella qualita’ di dipendenti dell’azienda sanitaria suddetta, con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, attestato falsamente la loro presenza in ufficio mediante la timbratura con il badge ad opera di altri dipendenti e/o soggetto estranei all’azienda, tra cui un panettiere, quindi violando i doveri inerenti una pubblica funzione.
Il Gip di Palermo, con ordinanza del 23.9.2013, respingeva la richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere, negando l’applicazione di qualsiasi altra misura cautelare, ritenendo sussistenti solo gravi indizi di colpevolezza a carico del (OMISSIS) ed escludendo l’esistenza di esigenze cautelari.
Avverso detta ordinanza il PM proponeva appello al Tribunale del Riesame di Palermo, che, con ordinanza emessa in data 15.10.2013, accoglieva il gravame ed applicava al (OMISSIS) la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG presso la Stazione dei Carabinieri piu’ vicina al luogo di lavoro tutti i giorni in cui lo stesso e’ tenuto a recarsi presso il proprio posto di lavoro, e cio’ due volte al giorno, immediatamente prima dell’inizio del proprio orario si servizio ed immediatamente dopo la fine del proprio orario di servizio.
I giudici di merito accertavano che i due indagati erano soliti scambiarsi vicendevolmente i badge personali nell’evidente intento di sottrarsi al normale orario di lavoro e sfuggendo altresi’ all’obbligo di recuperare le ore di assenza.
In particolare, il (OMISSIS), nelle prime ore del mattino, aveva la disponibilita’ del badge personale del collega (OMISSIS) e lo utilizzava per timbrare a beneficio di quest’ultimo l’inizio del servizio ed assicurando, quindi, all’odierno indagato la possibilita’ di poter giungere sul posto di lavoro con assoluto agio. Contraccambiando il favore, il (OMISSIS), invece, provvedeva quasi giornalmente alla timbratura in uscita a beneficio del collega (OMISSIS) che, viceversa, era solito allontanarsi dal luogo di lavoro abbastanza presto, in cio’ coperto proprio dalla successiva marcatura pomeridiana effettuata dall’odierno indagato.
Il Tribunale del riesame ricavava i gravi indizi di colpevolezza dai dati rilevati dai tabulati relativi alle presenze nei mesi da gennaio a maggio 2012 e nel mese di dicembre 2012, dai quali risultava che le timbrature in entrata ed in uscita dei due indagati erano costantemente pressoche’ coincidenti come orario, nonche’ dai dati desumibili dalle riprese delle telecamere poste dalla PG nel vano in cui si trovava l’orologio marcatempo per badge.
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, il Collegio, alla luce di quanto asserito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15983/2006, sosteneva la non configurabilita’ del reato di falso di cui all’articolo 649 c.p..
Infine, in merito alle esigenze cautelari, i giudici del riesame di Palermo ritenevano sussistere quella di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), ritenendo probabile che lo stesso (OMISSIS) potesse reiterare proprio condotte analoghe a quelle in oggetto, funzionali a perpetuare la propria condotta assenteistica.
Avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame l’odierno indagato proponeva in proprio ricorso per Cassazione per violazione di legge in relazione all’articolo 192 c.p.p. nonche’ difetto di motivazione in ordine al tempus commissi delicti.
Adduce il ricorrente che la parte motiva dell’ordinanza impugnata risulta del tutto illogica e contraddittoria proprio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale del riesame desunto la gravita’ del quadro indiziario dalle sole coincidenze delle timbrature di due colleghi di stanza.
A tal riguardo, la difesa aveva prodotto in sede di udienza camerale dinanzi al Collegio del riesame documentazione attestante tutte le timbrature del ricorrente rivelatrici dell’attivita’ prestata in entrata ed in uscita con l’indicazione di tutti i periodi di recupero delle fasce orarie in permesso; tale produzione evidenziava che non vi era periodo di permesso che l’indagato non avesse recuperato e spiegava la ragione per cui mai nessuno straordinario in mensilita’ fosse stato corrisposto.
Il ricorrente, piu’ in dettaglio, eccepisce come il Tribunale del riesame non abbia fornito alcuna motivazione sui documenti difensivi prodotti, non dandone atto nella ordinanza impugnata.
Inoltre, parte impugnante deduce che la difesa aveva anche evidenziato che le risultanze probatorie dalla quali anche il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e segnatamente i dati desumibili dalle riprese delle telecamere poste dalla PG si riferivano ad un periodo che non e’ oggetto di contestazione nel capo di imputazione: il reato contestato e’ “fatto commesso in (OMISSIS) in data anteriore e prossima al (OMISSIS)”, mentre la telecamera e’ stata installata il (OMISSIS).
Orbene, anche su questo punto, argomenta l’odierno indagato, l’ordinanza gravata nulla ha detto, profilandosi dunque una carenza motivazionale.
Il Gip di Palermo, con ordinanza del 23.9.2013, respingeva la richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere, negando l’applicazione di qualsiasi altra misura cautelare, ritenendo sussistenti solo gravi indizi di colpevolezza a carico del (OMISSIS) ed escludendo l’esistenza di esigenze cautelari.
Avverso detta ordinanza il PM proponeva appello al Tribunale del Riesame di Palermo, che, con ordinanza emessa in data 15.10.2013, accoglieva il gravame ed applicava al (OMISSIS) la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG presso la Stazione dei Carabinieri piu’ vicina al luogo di lavoro tutti i giorni in cui lo stesso e’ tenuto a recarsi presso il proprio posto di lavoro, e cio’ due volte al giorno, immediatamente prima dell’inizio del proprio orario si servizio ed immediatamente dopo la fine del proprio orario di servizio.
I giudici di merito accertavano che i due indagati erano soliti scambiarsi vicendevolmente i badge personali nell’evidente intento di sottrarsi al normale orario di lavoro e sfuggendo altresi’ all’obbligo di recuperare le ore di assenza.
In particolare, il (OMISSIS), nelle prime ore del mattino, aveva la disponibilita’ del badge personale del collega (OMISSIS) e lo utilizzava per timbrare a beneficio di quest’ultimo l’inizio del servizio ed assicurando, quindi, all’odierno indagato la possibilita’ di poter giungere sul posto di lavoro con assoluto agio. Contraccambiando il favore, il (OMISSIS), invece, provvedeva quasi giornalmente alla timbratura in uscita a beneficio del collega (OMISSIS) che, viceversa, era solito allontanarsi dal luogo di lavoro abbastanza presto, in cio’ coperto proprio dalla successiva marcatura pomeridiana effettuata dall’odierno indagato.
Il Tribunale del riesame ricavava i gravi indizi di colpevolezza dai dati rilevati dai tabulati relativi alle presenze nei mesi da gennaio a maggio 2012 e nel mese di dicembre 2012, dai quali risultava che le timbrature in entrata ed in uscita dei due indagati erano costantemente pressoche’ coincidenti come orario, nonche’ dai dati desumibili dalle riprese delle telecamere poste dalla PG nel vano in cui si trovava l’orologio marcatempo per badge.
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, il Collegio, alla luce di quanto asserito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15983/2006, sosteneva la non configurabilita’ del reato di falso di cui all’articolo 649 c.p..
Infine, in merito alle esigenze cautelari, i giudici del riesame di Palermo ritenevano sussistere quella di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), ritenendo probabile che lo stesso (OMISSIS) potesse reiterare proprio condotte analoghe a quelle in oggetto, funzionali a perpetuare la propria condotta assenteistica.
Avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame l’odierno indagato proponeva in proprio ricorso per Cassazione per violazione di legge in relazione all’articolo 192 c.p.p. nonche’ difetto di motivazione in ordine al tempus commissi delicti.
Adduce il ricorrente che la parte motiva dell’ordinanza impugnata risulta del tutto illogica e contraddittoria proprio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale del riesame desunto la gravita’ del quadro indiziario dalle sole coincidenze delle timbrature di due colleghi di stanza.
A tal riguardo, la difesa aveva prodotto in sede di udienza camerale dinanzi al Collegio del riesame documentazione attestante tutte le timbrature del ricorrente rivelatrici dell’attivita’ prestata in entrata ed in uscita con l’indicazione di tutti i periodi di recupero delle fasce orarie in permesso; tale produzione evidenziava che non vi era periodo di permesso che l’indagato non avesse recuperato e spiegava la ragione per cui mai nessuno straordinario in mensilita’ fosse stato corrisposto.
Il ricorrente, piu’ in dettaglio, eccepisce come il Tribunale del riesame non abbia fornito alcuna motivazione sui documenti difensivi prodotti, non dandone atto nella ordinanza impugnata.
Inoltre, parte impugnante deduce che la difesa aveva anche evidenziato che le risultanze probatorie dalla quali anche il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e segnatamente i dati desumibili dalle riprese delle telecamere poste dalla PG si riferivano ad un periodo che non e’ oggetto di contestazione nel capo di imputazione: il reato contestato e’ “fatto commesso in (OMISSIS) in data anteriore e prossima al (OMISSIS)”, mentre la telecamera e’ stata installata il (OMISSIS).
Orbene, anche su questo punto, argomenta l’odierno indagato, l’ordinanza gravata nulla ha detto, profilandosi dunque una carenza motivazionale.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato. Quanto all’intervenuta produzione documentale, infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente il Tribunale del riesame si e’ soffermato sul punto ritenendo tale produzione non decisiva. Nell’impugnata ordinanza si legge, infatti, “l’indagato non ha offerto e comprovato alcun significativo elemento in senso contrario anche l’asserita – ma non provata – esistenza di altri ingressi non appare almeno allo stato decisiva nel senso della carenza di un quadro di gravita’ indiziaria, posto che sovente il (OMISSIS) timbrava anche per il (OMISSIS), consentendo a quest’ultimo di eludere il controllo sull’orario di ingresso ben prima che il coindagato entrasse in ufficio proprio dal medesimo ingresso sorvegliato dalle telecamere poste dalla PG.
Dunque i giudici del riesame hanno dato logica spiegazione della ritenuta sussistenza di un quadro indiziario sufficiente a giustificare l’adozione della misura cautelare in esame. Per quanto concerne l’ulteriore aspetto di aver preso in considerazione periodi successivi perche’ le telecamere erano state installate solo nel marzo, anche con riguardo a tale profilo di censura il Collegio ha ampiamente e correttamente motivato.
In particolare, i giudici del riesame hanno affermato che “il Tribunale della Liberta’, al fine di controllare la gravita’ degli indizi e la conformita’ della contestazione allo schema legale della fattispecie, puo’ prendere in considerazione tutti gli elementi fattuali desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato, quando la condotta criminosa contestata all’indagato, pur commessa entro un lasso temporale non formalmente ricompreso nella data del provvisorio capo di imputazione, sia stata oggetto di valutazione nella motivazione dell’ordinanza cautelare (e nel caso di specie, poiche’ il Gip, nel provvedimento impugnato, ha valutato anche condotte tenute dall’odierno indagato fino all’aprile scorso, pure queste ultime possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio afferente la gravita’ indiziaria”.
Pertanto nessuna omessa motivazione appare ravvisabile. Il Tribunale del riesame ha infatti motivato ampiamente anche in ordine alla apprezzabilita’ del danno economico cagionato. In particolare, precisa il giudice del riesame, dagli elementi acquisiti dalla PG risulta come il suddetto meccanismo fraudolento, concordato tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), ha consentito a ciascuno di costoro di assentarsi, ogni mese, dal luogo di lavoro per un consistente numero di ore che, pero’, grazie al meccanismo medesimo, venivano comunque loro remunerate dal datore di lavoro pubblico. In considerazione della durata nel tempo di tale meccanismo fraudolento, dal carattere quasi quotidiano del raggiro e del numero di ore lavorative mensilmente evase, conclude il Tribunale del riesame, deve ritenersi che la condotta degli indagati abbia realizzato un apprezzabile danno economico alla PA di appartenenza.
Dunque i giudici del riesame hanno dato logica spiegazione della ritenuta sussistenza di un quadro indiziario sufficiente a giustificare l’adozione della misura cautelare in esame. Per quanto concerne l’ulteriore aspetto di aver preso in considerazione periodi successivi perche’ le telecamere erano state installate solo nel marzo, anche con riguardo a tale profilo di censura il Collegio ha ampiamente e correttamente motivato.
In particolare, i giudici del riesame hanno affermato che “il Tribunale della Liberta’, al fine di controllare la gravita’ degli indizi e la conformita’ della contestazione allo schema legale della fattispecie, puo’ prendere in considerazione tutti gli elementi fattuali desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato, quando la condotta criminosa contestata all’indagato, pur commessa entro un lasso temporale non formalmente ricompreso nella data del provvisorio capo di imputazione, sia stata oggetto di valutazione nella motivazione dell’ordinanza cautelare (e nel caso di specie, poiche’ il Gip, nel provvedimento impugnato, ha valutato anche condotte tenute dall’odierno indagato fino all’aprile scorso, pure queste ultime possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio afferente la gravita’ indiziaria”.
Pertanto nessuna omessa motivazione appare ravvisabile. Il Tribunale del riesame ha infatti motivato ampiamente anche in ordine alla apprezzabilita’ del danno economico cagionato. In particolare, precisa il giudice del riesame, dagli elementi acquisiti dalla PG risulta come il suddetto meccanismo fraudolento, concordato tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), ha consentito a ciascuno di costoro di assentarsi, ogni mese, dal luogo di lavoro per un consistente numero di ore che, pero’, grazie al meccanismo medesimo, venivano comunque loro remunerate dal datore di lavoro pubblico. In considerazione della durata nel tempo di tale meccanismo fraudolento, dal carattere quasi quotidiano del raggiro e del numero di ore lavorative mensilmente evase, conclude il Tribunale del riesame, deve ritenersi che la condotta degli indagati abbia realizzato un apprezzabile danno economico alla PA di appartenenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che della somma di euro 1.000 in favore delle cassa delle ammende.
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