Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 5 aprile 2016, n. 6540

Svolgimento del processo

1.- B.L. citò in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti per il contenuto, ritenuto diffamatorio, di una lettera inviata dal Dirigente Scolastico del Circolo Didattico di (omissis) al Sindaco di (omissis) e all’Ispettore scolastico.
Il convenuto si costituì e contestò le pretese dell’attore, chiedendone il rigetto.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano – con liquidazione del danno nell’importo di Euro 10.000,00 – con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Milano.
2.- La Corte di merito, con la sentenza qui impugnata (pubblicata il 20 novembre 2012), ha ritenuto che la comunicazione di condotte riprovevoli, addebitate al B. , dipendente comunale, assistente dei bambini diversamente abili della scuola elementare, sarebbe stata lecita, anzi doverosa, in adempimento degli obblighi gravanti sul Dirigente didattico, laddove il contenuto della missiva fosse stato corrispondente alla verità dei fatti “direttamente accertati dal predetto”. Invece, a conferma della sentenza di primo grado, ha reputato che l’istruttoria svolta dal tribunale “ha consentito di smentire la fondatezza e la veridicità dei fatti ascritti” all’appellato e che le espressioni adoperate – tra cui il termine “infastidire” con riferimento alla condotta tenuta dal B. nei confronti di due insegnanti – “risultavano ambigue, non circostanziate, e quindi suscettibili di interpretazioni fortemente screditanti”; ha quindi esaminato le risultanze dell’istruttoria, onde pervenire alla conclusione dell’”insussistenza dei fatti ascritti al B. ” e del carattere offensivo delle espressioni adoperate, ritenute “nella loro genericità gravemente lesive dell’onore e della reputazione professionale dell’interessato”.
Ha perciò rigettato il gravame con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.
3.- Il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca impugna per cassazione la sentenza della Corte d’Appello con unico articolato motivo.
B.L. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 595 cod. pen. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 cod. proc. civ..
Il Ministero ricorrente, dopo aver riportato il testo integrale della lettera inviata dal Dirigente scolastico del Circolo Didattico al Sindaco e all’Ispettore scolastico, osserva che questa non sarebbe stata altro che un’ottemperanza del dirigente scolastico ai propri doveri d’ufficio; che il dirigente scolastico, dipendente del Ministero, aveva il diritto-dovere di portare a conoscenza fatti reputati di rilievo disciplinare a carico del pubblico dipendente al Sindaco del Comune, quale datore di lavoro del B. .
Nel ricorso viene richiamata, in primo luogo, la giurisprudenza penale in tema di reato di diffamazione, in caso di presentazione di esposti, da reputarsi scriminati per l’esercizio del diritto di critica di cui all’art. 51 cod. pen., preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni di regole deontologiche.
1.1.- Quindi, viene evidenziato il rispetto, nel caso di specie, dei canoni della continenza e della rilevanza sociale dell’informazione, poiché l’esposto del Dirigente scolastico non conterrebbe critiche virulente o attacchi personali, diretti a colpire la figura morale del soggetto criticato; né i giudizi rancore.
1.2.- Infine, vi si nell’esposto sarebbero sostiene che i fatti riportati risultati conformi “allo stato accertato della realtà al momento della c.d. “propalazione””. Si ribadisce la sussistenza dei presupposti per applicare la scriminante del diritto di critica e dell’esercizio dei doveri d’ufficio, e si denuncia l’omesso accertamento, da parte dei giudici di merito, della sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al Dirigente scolastico.
2.- Il motivo è fondato.
La Corte d’Appello si è preoccupata di verificare le risultanze istruttorie come se si trattasse di dover accertare la verità oggettiva dei fatti denunciati dal Dirigente scolastico e la loro rilevanza a fini disciplinari, piuttosto che valutare le stesse risultanze in riferimento al reato di diffamazione, ed alla sussistenza di eventuali scriminanti.
Giova precisare che non è dato qui occuparsi di dette risultanze – sulle quali tanto insiste la parte resistente sia nel controricorso che nella memoria – poiché il loro esame non può che spettare al giudice del merito.
Piuttosto, il tipo di esame e le finalità della relativa valutazione dipendono da regole e principi di diritto che la Corte di merito mostra di non aver avuto presenti nel valutare i fatti di causa. Queste regole e principi attengono, in particolar modo, alla configurabilità delle scriminanti, invocate dal ricorrente Ministero, dell’adempimento del dovere e dell’esercizio del diritto; specificamente, del dovere di vigilanza e controllo, spettante al Dirigente scolastico, in quanto tale, pur se privo di poteri disciplinari nei confronti del denunciato poiché dipendente da altra amministrazione (nella specie, il Comune) e, quindi, del collegato diritto di critica, preordinato ad ottenere l’esercizio di poteri disciplinari da parte del datore di lavoro del denunciato.
3.- Orbene, quanto al limite interno della veridicità dei fatti, la relativa valutazione va compiuta riportandosi al momento della propalazione e tenendo conto dello stato soggettivo del denunciante, in merito alla percezione dei fatti medesimi.
La decisione impugnata sarebbe pertinente e corretta se il giudice di merito avesse accertato l’attribuzione al dipendente comunale, da parte del Dirigente scolastico, di fatti totalmente inventati da quest’ultimo ovvero reputati veri sulla base di un’irragionevole e preconcetta ricostruzione della realtà, del tutto avulsa da quanto effettivamente accaduto.
Per contro, si evince dalla sentenza che non di condotte falsamente attribuite all’assistente degli alunni disabili si è trattato, quanto piuttosto dell’attribuzione, da parte del Dirigente, di comportamenti ritenuti di rilevanza disciplinare, poi ridimensionati quanto a tempi e modalità di accadimento.
Lo stesso giudice di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, circa il fatto che l’uso non autorizzato di dotazioni scolastiche “rappresentava una condotta di scarso peso”, riconosce che il dipendente ebbe a fare uso non autorizzato di quelle dotazioni. Analogamente, è a dirsi per quanto riguarda l’episodio di un diverbio avuto con un’insegnante, rispetto al quale la sentenza dà atto, non dell’inesistenza, bensì di modalità di svolgimento dell’animata discussione parzialmente divergenti da quanto si sarebbe potuto evincere dalla denuncia del Dirigente.
Ancora, si riferisce in sentenza dell’”articolata istruttoria” svolta in primo grado; di questa è valorizzato l’esito, attinente l’apprezzamento del quale godeva il B. presso insegnanti e genitori, laddove – come sottolinea il ricorrente Ministero – si sarebbe dovuto piuttosto verificare se l’autrice della missiva avesse falsamente riferito – essendo altresì consapevole di tale falsità – i tre addebiti risultanti dallo scritto, vale a dire:
– il diverbio di cui sopra (di fatto accaduto);
– i richiami rivolti al B. sia dalla stessa Direttrice (per l’uso di dotazioni scolastiche, di cui pure si è detto) sia dalla Vicaria (per un “contegno arrogante ed irrispettoso delle regole e delle persone della Scuola”, che ben poco ha a che vedere con le capacità professionali dell’assistente dei piccoli disabili – cui è riferito l’apprezzamento invece valutato dal giudice di merito);
– il fatto che il B. avesse “infastidito” più volte due insegnanti (per come appreso dalla Dirigente per averne avuto denuncia da queste ultime).
2.1.- Nel confrontare quanto riferito nella lettera con quanto realmente accaduto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare, oltre agli accadimenti oggettivi, i termini in cui la denunciante li esponeva (per averne avuto contezza diretta ovvero soltanto indiretta) nonché l’atteggiamento soggettivo della medesima al momento della denuncia.
Allo scopo, vengono in rilievo i seguenti principi di diritto:
– con la presentazione di un esposto con il quale si richieda l’intervento della autorità amministrativa su fatto del dipendente ritenuto contrario alla deontologia, anche se nel comunicato vengono usate espressioni oggettivamente aspre e polemiche, non è configurabile il delitto di diffamazione. Infatti, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica (art. 21 Cost.) e quello alla dignità personale (artt. 2 e 3 Cost.) occorre dare la prevalenza alla libertà di parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi (Cass. pen. n. 11842/78, n. 13549/08, n. 16765/08);
– l’esposto o segnalazione al competente Consiglio dell’ordine forense contenente accuse di condotte deontologicamente e penalmente rilevanti tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciante, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest’ultimo, attraverso il diritto di critica (sub specie di esposto, art. 51 cod. pen.), per il quale valgono i limiti ad esso connaturati – occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma che se rispettati escludono la sussistenza del delitto di diffamazione (così Cass. pen. n. 28081/11, n. 3565/08);
– nell’esercizio del diritto spettante all’agente, in caso di denuncia all’Autorità, i fatti esposti devono essere veri oppure ritenuti tali in base ad una giustificata e ragionevole rappresentazione della realtà ed inoltre devono essere strettamente pertinenti alla situazione di fatto per la quale si sollecita l’intervento dell’autorità (Cass. pen. n. 24966/12).
I precedenti da cui sono tratte le massime appena riportate, richiamate negli scritti sia del ricorrente che del resistente, fanno applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza riguardo al limite interno del diritto di critica, che è dato dalla verità dei fatti posti a fondamento della critica, ma temperato dall’efficacia scusante dell’errore sull’esistenza della scriminante (quale si ha nel caso in cui l’agente supponga incolpevolmente la verità dei fatti esposti, che giustificherebbero la critica).
Quest’ultima situazione è stata reputata rilevante anche dalla giurisprudenza civile, che, tra l’altro, ha avuto modo di affermare che la responsabilità del giornalista per lesione dell’altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile (così Cass. civ. n. 9458/13; cfr. anche Cass. civ. n. 2751/07).
2.3.- I principi sopra riportati – in quanto riferiti al limite interno della verità dei fatti – vanno applicati anche al diritto di critica.
Nella specie, pertanto, il giudice di merito non si sarebbe dovuto fermare alla verifica di quanto effettivamente accaduto, ma avrebbe dovuto verificare come i fatti erano stati riportati nella missiva – in particolare, se da questa risultasse inequivoco il tipo di percezione (diretto ovvero indiretto) da parte della Dirigente – ed inoltre quali fossero state le fonti di cui si era avvalsa quest’ultima ed in quali termini la stessa avesse appreso da costoro i fatti riferiti.
3. – A tutto quanto fin qui detto, occorre aggiungere che manca, nella sentenza impugnata, anche l’accurata verifica della continenza delle espressioni adoperate, che costituisce il limite interno di forma del diritto di critica.
In particolare, non è conforme allo stato della giurisprudenza in tema di esimente del diritto di critica la statuizione della Corte di merito sul mancato rispetto del canone della continenza, con riferimento all’uso del verbo “infastidire”. Questo è stato valutato senza tenere conto del contesto nel quale è adoperato e della parte finale della frase nella quale è inserito, che consentirebbero di chiarirne il significato, giudicabile “ambiguo” (come l’ha giudicato la Corte milanese), solo se astrattamente valutato.
Corretto è sul punto quanto si afferma in ricorso sul requisito della continenza, che, sicuramente imprescindibile, deve consistere nell’argumentum ad hominem ossia nella condotta dell’agente che trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione e solo intese a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni.
Il giudice di merito avrebbe dovuto valutare se – considerato anche che gran parte dei fatti ascritti al B. si era verificata o il Dirigente scolastico l’aveva riferita come appresa da membri del corpo docente – le frasi utilizzate apparissero utili a sostenere la richiesta di intervento disciplinare, ovvero fossero soltanto impertinenti, virulente o rivolte alla figura morale del soggetto criticato.
Nella specie, non risulta dalla sentenza che tale evenienza si sia verificata.
Del tutto inconferente è il richiamo contenuto in sentenza al fatto che le espressioni adoperate (“comportamento arrogante ed irrispettoso”; “infastidisce”; “comportamenti sleali e dannosi”; “informazioni poco rassicuranti”) “nella loro genericità” risulterebbero lesive dell’onore e della reputazione dell’interessato, sia perché del tutto decontestualizzate, sia perché il requisito dell’offensività non decisivo quando si passa alla verifica della applicabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p., che è evocabile solo dopo che il fatto reato, comprensivo della valenza soggettivamente e oggettivamente offensiva delle espressioni, sia passato come tale al vaglio della autorità (così Cass. pen. n. 13549/08).
Il ricorso va perciò accolto. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Milano,in diversa composizione, per un nuovo esame di merito, con applicazione dei principi di cui sopra.
Si rinvia anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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