Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 4 giugno 2015, n. 23954

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 8805/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 16/06/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente ai fatti commessi nel 2005 perche’ i reati sono estinti per prescrizione con rideterminazione della pena accessoria. Rigetto nel resto;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente (OMISSIS), con sentenza del 16.6.2014, confermava la sentenza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, che il 18.7.2012 lo dichiarava responsabile dei reati a lui ascritti in rubrica, ad esclusione dell’infedele dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2004, e, previa unificazione degli stessi nel vincolo della continuazione, ritenuto piu’ grave il reato commesso il 1 ottobre 2007, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa. Alla condanna conseguivano ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12, le pene accessorie dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di anni uno, l’incapacita’ di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni uno e mesi sei, l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di anni due e l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di Commissione Tributaria, nonche’ la pubblicazione della presente sentenza, una sola volta e per estratto, a cura e a spese dell’imputato, sul quotidiano (OMISSIS).

L’imputato veniva giudicato per il reato previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, perche’, in qualita’ di amministratore della societa’ (OMISSIS) S.r.l., al fine di evadere le imposte indicava nella dichiarazione dei redditi relativa agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale. Invero, la societa’ alienava appartamenti; nel rogito notarile veniva indicato un prezzo; in effetti il prezzo realmente pagato dall’acquirente era piu’ alto e veniva incamerato dalla venditrice senza darne evidenza contabile. Dichiarazioni presentate rispettivamente il 31 ottobre 2005, 31 ottobre 2006 e 1 ottobre 2007.

Nel dettaglio:

– anno 2004: totale imponibile non dichiarato: euro 375.584; Ires dovuta, euro 127.640,00; dichiarazione presentata il 31 ottobre 2005;

– anno 2005: totale imponibile non dichiarato: euro 1.034.288; Ires dovuta, euro 363.089,00; dichiarazione presentata il 31 ottobre 2006;

– anno 2006: totale imponibile non dichiarato: euro 815.450; Ires dovuta, euro 301.373,00; dichiarazione presentata il 1 ottobre 2007.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a. Erronea applicazione della legge (ex articolo 606 c.p.p., lettera b) in relazione al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 38; mancanza di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e).

La Corte di Appello si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado senza esprimersi sui singoli motivi di appello, incorrendo in un vizio motivazionale. Avrebbe, infatti, supportato la ricostruzione dei fatti basandosi su un’erronea interpretazione della norma ed escludendo, aprioristicamente, le diverse ricostruzioni prospettate dalla difesa.

La sentenza avrebbe dichiarato l’inderogabilita’ del disposto previsto dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 38, (T.U.B.), ritenendo che la somma erogata a titolo di mutuo non possa essere superiore al valore dell’immobile.

Il ricorrente cita la sentenza di questa Corte sez. 1 civile n. 26672/2013 secondo cui l’eventuale superamento del limite di finanziabilita’ non determina la nullita’ del contratto di mutuo fondiario, rilevando che le valutazioni estimatorie dell’immobile sono elemento estrinseco, connotato da soggettivita’ ed incertezza.

Pertanto, sostiene che questa Corte di legittimita’ affermerebbe la superabilita’ del limite rappresentato dal valore reale dell’immobile. L’articolo 38 T.U.B. sancirebbe non un principio inderogabile, ma una regola di buona condotta.

Il ricorrente riporta una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che riconoscerebbe il diritto dell’acquirente di stipulare un mutuo per finanziere ulteriori spese oltre l’acquisto dell’immobile. Cita, inoltre una serie di decisioni delle commissioni tributarie sul punto. Rileva l’inapplicabilita’ della presunzione, salvo prova contraria. Sottolinea, infine, che i testi della difesa avrebbero dichiarato che il finanziamento richiesto aveva riguardato solo in parte l’acquisto degli immobili, avendone destinato altra parte a spese e oneri accessori.

Gli stessi testi sarebbero stati apoditticamente ritenuti non credibili e sarebbero stati indagati per falsa testimonianza, con successiva loro assoluzione, nei relativi procedimenti, perche’ il fatto non sussiste.

b. Mancanza e contraddittorieta’ della motivazione in ordine ai reato di dichiarazione infedele Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 4, (ex articolo 606 c.p.p., lettera e).

La Corte di appello non avrebbe affrontato, neanche superficialmente, il tema delle carenze probatorie relative al superamento della soglia di punibilita’ sollevato in sede di gravame.

Nel caso di specie, sulla base dei calcoli effettati dal giudice di primo grado, le soglie sarebbero state superate di circa euro 75.000,00 per l’anno 2005 e di circa euro 7.000,00 per l’anno 2006.

I parametri, forniti dalla Guardia di Finanza, utilizzati per calcolare l’imposta evasa sarebbero errati, tant’e’ che sarebbero stati sconfessati nella stessa sentenza di primo grado.

Il giudice del gravame, pero’, non avrebbe esaminato il motivo relativo al superamento delle soglie di punibilita’ e la sussistenza del dolo specifico di fattispecie, come richiesto nei motivi di appello.

c. Erronea applicazione della legge in relazione alle sanzioni accessorie previste dal Decreto Legislativo n.74 del 2000, articolo 12 e dell’articolo 37 c.p., (ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b).

I giudici del gravame nell’esaminare i motivi di appello relativi all’eccessivita’ delle pene accessorie non avrebbero tenuto conto del fatto che queste ultime hanno una durata superiore alla pena detentiva principale.

Nel caso di specie, dal momento che la previsione legale della pena accessori stabilisce sia il minimo che il massimo di durata della stessa pena, per la concreta applicazione occorrerebbe fare riferimento al criterio generale e alla regola sussidiaria previsti dall’articolo 37 c.p..

Le pene accessorie non avrebbero mai potuto superare la pena detentiva di mesi 9 di reclusione.

Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati sub a. e sub. b. sono manifestamente infondati e, pertanto, non riguardando quello sub e, pure infondato, il profilo della responsabilita’ dell’imputato, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si e’ nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni gia’ devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.

E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificita’ del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericita’, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non puo’ ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ che conduce, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), alla inammissibilita’ della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).

Ancora di recente, questa Corte di legittimita’ ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilita’ delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericita’ delle doglianze che, cosi’ prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).

3. Va osservato che il primo motivo di ricorso e’ basato principalmente sulla circostanza che la Corte di appello avrebbe ritenuto inderogabile il principio stabilito dal T.U.B., secondo cui l’erogazione del finanziamento di un mutuo fondiario non possa superare la soglia dell’intero valore del immobile acquistato.

A sostegno della propria tesi il ricorrente invoca una sentenza della 1 sezione civile di questa Corte, numerose decisioni delle Commissioni tributarie ed una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Su tale doglianza si e’ gia’ correttamente pronunciata la Corte di appello, la quale ha congruamente motivato la propria decisione dimostrando l’inconsistenza della tesi difensiva e la corretta valutazione dell’intero quadro probatorio comprese le risultanze delle deposizioni testimoniali.

Con motivazione logica e congrua – e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimita’ – la Corte capitolina, in primo luogo, non ha potuto non evidenziare come da un lato l’odierno ricorrente, anche in quella sede, lamentasse che il giudice di prime cure avesse fatto ricorso a criteri presuntivi di natura tributaria e, dall’altro, utilizzasse, nell’iter argomentativo, proprio dei riferimenti presi dalla giustizia tributaria e da risoluzioni riferite all’Agenzia delle Entrate, cosi’ cadendo nella stessa censura mossa al tribunale.

La Corte territoriale fa proprie, per relationem, le argomentazioni poste dal giudice di primo grado alla base dell’affermazione di responsabilita’ dell’imputato e, al di la’ dell’articolo 38 T.U.B. – di cui si dira’ tra breve – evidenzia come, esclusi il criterio di valutazione legato all’OMI (Osservatorio Mobiliare Italiano) e la rilevanza penale delle verifiche relative all’anno 2004, il giudice di primo grado sia pervenuto al giudizio di sussistenza dei fatti relativi agli anni 2005 e 2006 e di penale responsabilita’ del (OMISSIS) non solo sulla base delle dichiarazioni del teste (OMISSIS), ma anche di tutta la documentazione versata in atti.

Il giudice del gravame del merito evidenzia poi come non sia affatto vero che quello di prime cure abbia omesso di valutare le dichiarazioni rese dai testi a difesa, tanto e’ vero che aveva disposto la trasmissione di quelle dichiarazioni alla Procura della Repubblica ipotizzandone la falsita’. E aggiunge, logicamente, come non possa influire in alcun modo sul presente processo la documentata assoluzione di quei testi ai sensi del capoverso dell’articolo 530 cod. proc. pen. per non essere certa la prova della falsita’ delle loro dichiarazioni.

Ancora, si da atto nel provvedimento impugnato che ne’ il GUP di Roma, ne’ l’Autorita’ tributaria tenevano conto in maniera assoluta della disciplina emergente dal Testo Unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia cosi’ come poco piu’ sotto riportata.

4. Punto specifico dell’odierna doglianza e’ la parte della motivazione in cui la Corte territoriale confuta l’affermazione che le banche possono concedere mutui fondiari ipotecari per un valore superiore al reale valore dell’immobile oggetto di compravendita, richiamando il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 38, comma 2, (Testo unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia – credito fondiario) e la Deliberazione 22 aprile 1995, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, attuativa del predetto articolo 38. Al punto uno di tale Delibera – ricorda la Corte capitolina – e’ previsto che l’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario non possa superare l’80% del valore del bene ipotecato, valore che puo’ essere aumentato fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative o da altre idonee garanzie secondo i criteri previsti dalla (OMISSIS).

Ma al di la’ del riferimento normativo, la Corte territoriale opera comunque una valutazione ispirandosi alla logica e alla comune esperienza, secondo cui, se anche fosse possibile (e si ritiene che non lo sia), l’erogazione di una somma sensibilmente superiore al valore dell’immobile priverebbe la banca di adeguata garanzia nel caso il credito entrasse in sofferenza.

Da qui i giudici del gravame del merito fanno discendere la correttezza del ragionamento della Guardia di Finanza, condiviso dal Tribunale, secondo il quale il reale corrispettivo pagato dagli acquirenti nelle compravendite degli immobili ceduti dalla societa’ dell’imputato doveva essere determinato in misura almeno uguale all’entita’ del mutuo erogato (valore da ritenersi determinato per difetto in quanto dagli atti non risultano prestate garanzie aggiuntive tali da consentire l’erogazione del 100% del valore dell’immobile). In tal senso, condivisibilmente, viene ritenuto irrilevante che non sia stato sentito il tecnico che ha eseguito per conto della banca e dell’assicurazione la perizia estimativa, dovendosi l’esito della stessa essere necessariamente ritenuto compatibile con la somma erogata ed indicata nel contratto di mutuo fondiario.

Sul punto viene, ancora, evidenziata la mancata contestazione di tali valori contestazione, evidenziandosi come ne’ la difesa abbia fornito elementi tecnici (come, ad esempio, una consulenza estimativa) tali da far ritenere inaffidabili gli accertamenti compiuti dal tecnico della banca, ne’ e’ stato spiegato per quale motivo un imprenditore dovrebbe vendere degli immobili per una somma inferiore alla meta’ del loro reale valore.

E’ appena il caso di aggiungere che il riferimento alla sentenza n.26672/2013 di questa Corte, nulla ha a che vedere con il caso in questione. Detta sentenza, infatti, stabilisce semplicemente che l’eventuale sforamento nell’erogazione di un mutuo bancario del valore reale dell’immobile non comporta la nullita’ del contratto. L’articolo 38 del T.U.B., infatti, non e’ una norma stabilita a garanzia del richiedente il finanziamento, ma piuttosto a garanzia dell’ente finanziatore.

In ogni caso e’, pienamente, corrispondente a logica il criterio che un bene non puo’ costituire garanzia al di la’ del proprio valore. Pertanto se e’ perfettamente concepibile che un finanziamento possa essere chiesto oltre che per l’acquisto di un immobile, anche per le ulteriori spese, che siano per l’acquisto, la ristrutturazione o altro, certamente a fronte del finanziamento dovranno esservi ulteriori garanzie, quali fideiussioni o altre, che, nel caso di specie, non risultano mai essere state prestate.

Va inoltre evidenziato, come visto, che il convincimento del giudice del gravame del merito e’ stato determinato anche da altre circostanze probatorie, come il finanziamento della societa’, da parte dell’imputato e della moglie, indice di una rilevante disponibilita’ di liquidita’ non altrimenti giustificata.

La Corte territoriale, oltre a quella relativa all’approssimazione del calcolo della reale sottrazione di imponibile al prelievo fiscale, confuta poi in maniera logica anche l’argomentazione relativa all’irrilevanza dell’indizio del finanziamento dei soci in favore della societa’, finanziamento ritenuto dal tribunale dimostrativo di una rilevante disponibilita’ di liquidita’ verosimilmente proveniente dalle somme incassate per la sotto fatturazione delle vendite.

Sul punto i giudici del merito osservano che negli anni 2005 e 2006 l’imputato e la moglie dichiaravano un reddito IRPEF irrisorio e comunque non compatibile con i 398.000,00 euro ed i 94.000,00 euro conferiti dai soci rispettivamente nei predetti anni 2005 e 2006.

5. Quanto al mancato esame della doglianza relativa al superamento delle soglie e alla sussistenza del dolo specifico, la sentenza di appello rinvia a quella di primo grado, che alle pagg. 5-7 da conto analiticamente di come si sia pervenuti all’esito del giudizio alla quantificazione degli elementi attivi sottratti all’imposizione IRES e all’ammontare dell’imposta evasa.

Sul punto va ricordato che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte di legittimita’, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilita’, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, nel caso in cui, come in quello che ci occupa, che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli gia’ esaminati e disattesi.

Il giudice di secondo grado, infatti, nell’effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non e’ chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia gia’ soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione, tanto piu’ ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entita’ (confronta l’univoca giurisprudenza di legittimita’ di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250).

Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non e’ tenuto, inoltre, a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Mula’ ed altri rv.254107).

La motivazione della sentenza di appello e’ del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d’appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'”ossatura” dello schema difensivo dell’imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell’iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (cosi’ si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26,9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, rv. 223061). E’ stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisivita’, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma e’ solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisivita’ degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell’8.2.2013, Reggio, rv. 254988).

6. Il Collegio ritiene essere infondato anche il motivo di ricorso sub. c, con cui si deduce l’illegalita’ delle pene accessorie irrogate per essere state le stesse quantificate in misura superiore alla pena principale.

Si invoca, in proposito, l’applicabilita’ dell’articolo 37 c.p., secondo cui: “Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non e’ espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilita’ del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo’ oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria”.

Pacifico e’ che, nel caso de quo, le pene accessorie siano state irrogate ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12, secondo cui “1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa: a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l’incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria; e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 c.p.. 2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresi’ l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dall’articolo 2, comma 3, e articolo 8, comma 3”.

Orbene, in punto di pene accessorie, va rilevato che la Corte territoriale ha offerto una specifica motivazione, mostrando evidentemente la piena consapevolezza del fatto che le andava ad irrogare in misura superiore a quella della pena principale. Scrive, infatti, sul punto, la Corte capitolina: “Quanto alla pena principale il primo Giudice risulta aver preso come riferimento il minimo edittale di un anno di reclusione ridotto nella massima estensione ex articolo 62 bis c.p., aumentato poi di un solo mese ex articolo 81 c.p.. La pena in concreto irrogata di mesi nove di reclusione deve pertanto essere ritenuta adeguata alla luce dei criteri di cui all’articolo 133 c.p. (gravita’ dei fatti, intensita’ del dolo ed un solo precedente penale risalente nel tempo e non specifico). Quanto alle pene accessorie la durata delle stesse risulta determinata in misura intermedia tra il minimo ed il massimo e quindi con criterio equilibrato, equo ed adeguato alla gravita’ dei fatti reiterati per almeno due anni a dimostrazione di una non modesta intensita’ del dolo”.

Dunque, vi e’ stata specifica motivazione sul punto.

Resta da vedere se il giudice del merito avesse questo potere di scegliere all’interno dei minimi e dei massimi stabiliti dalla norma ovvero dovesse attenersi alla previsione di cui all’articolo 37 c.p., e non potesse andare oltre i nove mesi di cui alla condanna principale.

Orbene, non vi sono dubbi circa l’inapplicabilita’ dell’articolo 37 c.p., quanto all’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria, in quanto non si tratta di pena temporanea.

Quanto alle altre pene accessorie irrogate, in misura superiore a sei mesi, il Collegio ritiene che non si sia di fronte ad una pena illegale.

Non sfugge l’esistenza sul punto del recente dictum costituito dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 6240 del 27.11.2014 dep. il 12.2.2015, Basile, rv. 262328, che opina chiaramente in senso contrario, ritenendo riconducibili al novero delle pene accessorie la cui durata non sia espressamente determinata dalla legge penale quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’articolo 37 c.p., a quella della pena principale inflitta.

A tale conclusione il Supremo Collegio interviene dando atto dell’esistenza, sul punto, di un contrasto giurisprudenziale tra pronunce in cui si era sostenuto che il disposto dell’articolo 37 c.p., non trovasse applicazione quando la pena accessoria fosse indicata con la previsione di un minimo o di un massimo, giacche’ anche in tal caso la pena accessoria deve considerarsi espressamente determinata dalla legge e spetta al giudice stabilirne, in concreto, la durata attraverso i parametri di cui all’articolo 133 c.p. (in tal senso, tra le altre, Sez. F, n. 35729 del 1.8.2013, Agrama, rv. 256581; sez. 3, n. 42889 del 15.10.2008, Di Vincenzo, rv. 241538; sez. 3, n. 25299 del 17.4.2008, Ravara, rv. 240256; sez. 5, n. 759 del 21.9.1989, Denegri’, rv. 183110).

Le SS.UU. avevano tuttavia, optato per un secondo orientamento, per cui, puo’ parlarsi di pena “espressamente determinata” solo quando il legislatore fissi in concreto la durata, mentre in tutti gli altri casi (sia che venga indicato il minimo e il massimo, ovvero il solo minimo o il solo massimo), trova applicazione l’articolo 37 c.p., e quindi la pena accessoria va determinata con riferimento a quella principale inflitta (cosi’ sez. 3, n. 20428 del 2.4.2014, S., rv. 259650; sez. 5, n. 29780 del 30.6.2010, Ramunno, Rv. 248258; sez. 3, n. 41874 del 9.10.2008, Azzani, rv. 41874; sez. 1, n. 19807 del 22.4.2008, Ponchia, rv. 240006; sez. 5, n. 9198 del 15.3.2000, Albini, rv. 215987).

Ritiene, tuttavia, il Collegio che il caso in esame diverga in maniera evidente da quello che ha portato al principio affermato dalle SSUU – peraltro incentrato in via principale sulla possibilita’ di intervento sulla pena accessoria in executivis e sull’intangibilita’ del giudicato – la cui portata generale percio’, di fronte a casi come quello in esame, non puo’ essere condivisa.

Nella sentenza che ha portato a pronunciarsi le SS.UU. infatti, era intervenuta per i delitti di cui agli per i delitti di cui agli articoli 609 bis, 317 e 527 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione, e secondo il ricorrente, il GUP del Tribunale di Roma, con la sentenza irrevocabile di condanna, aveva, senza alcuna motivazione, applicato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici in luogo di quella temporanea, associando in modo automatico le disposizioni di cui all’articolo 317 bis c.p., alla pena complessiva inflitta (non inferiore a tre anni).

Nel caso che ci occupa, invece, la Corte territoriale, come visto, ha specificamente motivato sul punto della quantificazione delle pene accessorie, utilizzando elementi di valutazione peraltro parzialmente diversi da quelli adoperati per la quantificazione della pena principale.

Non puo’, dunque, trovare spazio un’interpretazione della norma che, sostanzialmente, riduca la portata applicativa del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12, norma peraltro introdotta, evidentemente, nella consapevole vigenza da parte del legislatore dell’esistenza dell’articolo 37 c.p..

Una soluzione ermeneutica nel senso di cui sopra porterebbe a dire che al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12, ha individuato solo dei limiti minimo e massimo della pena accessoria da irrogare, da dover ritenersi operanti soltanto quali soglie al di sopra o al di sotto delle quali non si potrebbe andare qualora la pena principale irrogata fosse al di sotto o al di sopra delle stesse.

Non si comprenderebbe, tuttavia, se questa fosse l’interpretazione da preferire, perche’ il legislatore non abbia, molto piu’ semplicemente, scritto anche al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12, che le pene dovevano essere pari alla pena inflitta “e comunque non inferiori a…” e/o “non superiori a..” ovvero non abbia richiamato esplicitamente l’articolo 37 c.p..

7. In ultimo, va rilevato che le pene accessorie conseguono di diritto alla pronuncia di condanna come effetti penali della stessa (cfr. Cass. sez. 2, n. 11033 del 3.3.2005, Ndiaye, rv. 231050), con la conseguenza che, nel caso di inammissibilita’ del ricorso sui capi della sentenza riguardanti la responsabilita’ penale, la mancata costituzione del rapporto giuridico processuale implica l’impossibilita’ di valutare l’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di impugnata.

Nel caso che ci occupa, va rilevato, tra l’altro, ai fini del computo della prescrizione, che andava considerata una sospensione del termine della prescrizione pari a 62 gg. in ragione del certificato impedimento a comparire per motivi di salute dell’imputato che aveva determinato in secondo grado la sospensione del corso della prescrizione.

Pertanto, il reato relativo alla dichiarazione presentata il 31.10.2006 in relazione all’anno 2005 ha visto la prescrizione massima spirare al 2.7.2014 (quindi successivamente alla sentenza impugnata, che e’ del 16.6.2014) e quello relativo alla dichiarazione presentata il 1.10.2007 non e’ ancora prescritto (lo sarebbe stato il 3.6.2015).

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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