Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 31 ottobre 2014, n. 23149
Svolgimento del processo
Il 25.1.2002, si verificava -in Gela- un sinistro stradale che vedeva coinvolti l’autovettura Fiat Uno -di proprietà di C.P.- condotta da C.F. ed un ciclomotore -di proprietà di B.C.- condotto da B.V..
Quest’ultimo adiva il Tribunale di Gela per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti alle lesioni riportate, convenendo in giudizio C.P. e C.F., nonché la Milano Assicurazioni -che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere inoperante la garanzia assicurativa- e la Fondiaria SAI, quale impressa designata dal F.G.V.S..
Il Tribunale riconosceva l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura nella determinazione del sinistro e condannava entrambi i Cantaro e la Milano Assicurazioni al risarcimento dei danni.
La Corte di Appello di Caltanissetta riduceva il risarcimento riconosciuto a B.V.
(individuando un suo concorso di colpa nella misura del 30%), escludeva l’operatività della garanzia assicurativa da parte della Milano Assicurazioni (sul rilievo che il premio era stato pagato oltre la scadenza del periodo di tolleranza e nello stesso giorno in cui si era verificato il sinistro, di talché la copertura non avrebbe potuto avere effetto prima delle ore ventiquattro del medesimo giorno) e disponeva la condanna solidale dei Cantaro e della Fondiaria SAI s.p.a..
Ricorrono per cassazione i Cantaro, affidandosi ad un unico motivo; gli intimati non svolgono attività difensiva.
La causa giunge alla pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria emessa in data 18.10.2012 dalla Sesta Sezione Civile – 3 di questa Corte (che ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso alla Fondiaria).
Motivi della decisione
1. I ricorrenti propongono un unico motivo, con cui censurano la sentenza “ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 C.P.C. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1901 c.c. in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione su elemento decisivo per il giudizio – sussistenza della copertura assicurativa; obbligo al pagamento della Milano Assicurazioni s.p.a.”.
Si dolgono che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che il ritardo con cui era stato pagato il premio andava “qualificato mancato pagamento incolpevole, che non dà luogo a sospensione della garanzia” (e ciò in quanto non era stato contestato dalle controparti che tale ritardo era dipeso dal fatto che, essendo stato richiesto un premio superiore a quello che l’assicurato riteneva dovuto, vi era stata la necessità di “attendere un accertamento a tal proposito da parte della compagnia assicuratrice”) e -altresì- che non abbia considerato che, ricevendo il pagamento in data 25.1.2002, la Milano Assicurazioni aveva manifestato una “tacita volontà di rinuncia alla sospensione del contratto assicurativo”, desumibile anche dal fatto che il certificato rilasciato dall’assicuratore copriva il periodo fino al 28.6.2002, con validità semestrale, di talché “il periodo di copertura assicurativa comprendeva il periodo dal 29.12.2001 al 28.06.2002, rientrandovi quindi anche il giorno dell’incidente”.
2. Sul punto, la Corte territoriale ha osservato che era pacifico che il pagamento del premio (successivo al primo o alla prima rata di esso) era avvenuto lo stesso giorno del sinistro (dando atto che i Carabinieri intervenuti avevano constatato la presenza del certificato e del relativo contrassegno), ma ha ritenuto che, non indicando detto certificato “una data diversa di decorrenza della copertura”, questa non poteva “che coincidere con quella prevista dal primo comma dell’art. 2901 c.c.”; ha aggiunto che, “peraltro, la rinuncia agli effetti della sospensione deve manifestarsi attraverso specifiche ed univoche espressioni da parte dell’assicuratore che non possono limitarsi all’accettazione del pagamento”.
3. Premesso che il punto nodale della censura è costituito dall’individuazione del momento di
decorrenza della riattivazione della copertura assicurativa a seguito del pagamento del premio avvenuto dopo un periodo di sospensione ex art. 1901, 2° co. c.c., deve rilevarsi che la Corte
territoriale ha fatto buon governo dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l’effetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo – dettata per l’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata, e secondo cui l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all’articolo 1901 cod. civ. (espressamente richiamato nell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1969 n.990), per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non è operante” (Cass. n. 13545/2006, conforme a Cass. n. 812/1991 e a Cass. n. 2092/1985).
4. Del pari in linea con la giurisprudenza di questa Sezione è la conclusione della Corte di appello circa l’irrilevanza dell’accettazione del pagamento tardivo, che “non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione del contratto”
(Cass. n. 5944/2014).
5. Del tutto inammissibili risultano, infine, le censure formulate ex art. 360 n. 5 c.p.c., che non individuano specifici vizi motivazionali, ma sono volte -in buona sostanza- a sollecitare un apprezzamento della condotta della compagnia assicuratrice di segno opposto a quello compiuto dalla Corte territoriale (che pure trova fondamento nell’orientamento di questa Corte richiamato al punto 4).
6. I1 ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
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